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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 704/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4643/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Casa Comunale 95045 AN CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402519 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il Comune di AN , avverso gli avvisi di accertamento n. 402519 notificato il 11/03/2024 relativo ad IMU anno 2019.
Eccepiva:
INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, stante che, - il ricorrente e' un imprenditore agricolo. Rilevava che sul punto occorre distinguere tra fabbricati e terreni.
1. Fabbricati n. 24100, 24101
e 41906 (prime 3 in elenco) Con riferimento ai primi tre fabbricati, trattasi di tre ruderi finanche sprovvisti di copertura superiore. Tal fabbricati risultavano di proprietà (parziale) del padre del ricorrente;
a seguito del suo decesso dovevano essere collocati in categoria collabente, ma la loro indisponibilità giuridica da parte dell'odierno ricorrente (per le motivazioni che verranno infra esplicitate) non lo ha consentito. Anche prescindendo da tale elemento, tuttavia, occorre rilevarsi che trattasi di vetusti fabbricati accatastati in categoria C/2 (magazzini, fienili, etc) che, allorquando agibili, risultavano comunque asserviti al terreno agricolo (di cui infra) di più ampia estensione di era proprietario il padre deceduto. Tali fabbricati, indi, in considerazione della posizione soggettiva del ricorrente, non risultano soggetti a tassazione. Ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), infatti, “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011” Nessuna imposta deve pertanto essere versata con riferimento ai fabbricati.
2. Terreni Agricoli
(immobili n. 74325, 74327, 74332). Per le medesime motivazioni di cui sopra nessuna tassazione può richiedersi anche per quanto attiene ai terreni agricoli. Sul punto rileva l'art. 1, comma 13 della Legge n.
208/2015 ai sensi della quale: “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria
(IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”. Alla luce di quanto sopra, indi, anche per i terreni non sussiste il presupposto impositivo.
INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, stante che, il ricorrente non e' entrato nell'effettivo possesso dei beni, invero, ai sensi della normativa di riferimento “L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili”. In particolare sono considerati “possessori” il proprietario o altro titolare di diritto reale avente ad oggetto l'immobile. In relazione agli immobili indicati nell'atto impugnato nulla è comunque dovuto dall'odierno ricorrente, difettando totalmente il presupposto impositivo rappresentato dal “possesso” (proprietà o altro diritto reale). Detti immobili, infatti, si appartenevano al padre dell'odierno ricorrente e non sono mai effettivamente transitati nella titolarità o nel possesso di quest'ultimo.
In via meramente subordinata, trattandosi comunque di beni di pertinenza del defunto padre, occorre comunque eccepirsi l'intrasmissibilità delle sanzioni ai successori.
Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare l'integrale illegittimità/infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato e, conseguentemente, dichiararlo nullo, annullarlo, ovvero con qualsiasi altra formula renderlo inefficace, e non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte dell'odierno ricorrente.
In subordine ritenere non applicabili le sanzioni.
Allegava: in copia:
1. Avviso di accertamento impugnato;
2. Documentazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo;
3. Dichiarazione di successione;
4. Notifica ricorso.
In data 18/12/2025 il ricorrente depositava rinuncia al ricorso, rappresentando che le parti, successivamente al deposito del ricorso, hanno trovato un'intesa volta alla corretta definizione dell'imposta l'anno 2019 ed altre annualità, per cui chiedeva dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia a seguito di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Il Comune d AN non si costituiva.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
rileva ed osserva:
che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato in data 18/12/2025;
che la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese. Così decio in Catania il 16/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4643/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Casa Comunale 95045 AN CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402519 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il Comune di AN , avverso gli avvisi di accertamento n. 402519 notificato il 11/03/2024 relativo ad IMU anno 2019.
Eccepiva:
INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, stante che, - il ricorrente e' un imprenditore agricolo. Rilevava che sul punto occorre distinguere tra fabbricati e terreni.
1. Fabbricati n. 24100, 24101
e 41906 (prime 3 in elenco) Con riferimento ai primi tre fabbricati, trattasi di tre ruderi finanche sprovvisti di copertura superiore. Tal fabbricati risultavano di proprietà (parziale) del padre del ricorrente;
a seguito del suo decesso dovevano essere collocati in categoria collabente, ma la loro indisponibilità giuridica da parte dell'odierno ricorrente (per le motivazioni che verranno infra esplicitate) non lo ha consentito. Anche prescindendo da tale elemento, tuttavia, occorre rilevarsi che trattasi di vetusti fabbricati accatastati in categoria C/2 (magazzini, fienili, etc) che, allorquando agibili, risultavano comunque asserviti al terreno agricolo (di cui infra) di più ampia estensione di era proprietario il padre deceduto. Tali fabbricati, indi, in considerazione della posizione soggettiva del ricorrente, non risultano soggetti a tassazione. Ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), infatti, “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011” Nessuna imposta deve pertanto essere versata con riferimento ai fabbricati.
2. Terreni Agricoli
(immobili n. 74325, 74327, 74332). Per le medesime motivazioni di cui sopra nessuna tassazione può richiedersi anche per quanto attiene ai terreni agricoli. Sul punto rileva l'art. 1, comma 13 della Legge n.
208/2015 ai sensi della quale: “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria
(IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”. Alla luce di quanto sopra, indi, anche per i terreni non sussiste il presupposto impositivo.
INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, stante che, il ricorrente non e' entrato nell'effettivo possesso dei beni, invero, ai sensi della normativa di riferimento “L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili”. In particolare sono considerati “possessori” il proprietario o altro titolare di diritto reale avente ad oggetto l'immobile. In relazione agli immobili indicati nell'atto impugnato nulla è comunque dovuto dall'odierno ricorrente, difettando totalmente il presupposto impositivo rappresentato dal “possesso” (proprietà o altro diritto reale). Detti immobili, infatti, si appartenevano al padre dell'odierno ricorrente e non sono mai effettivamente transitati nella titolarità o nel possesso di quest'ultimo.
In via meramente subordinata, trattandosi comunque di beni di pertinenza del defunto padre, occorre comunque eccepirsi l'intrasmissibilità delle sanzioni ai successori.
Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare l'integrale illegittimità/infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato e, conseguentemente, dichiararlo nullo, annullarlo, ovvero con qualsiasi altra formula renderlo inefficace, e non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte dell'odierno ricorrente.
In subordine ritenere non applicabili le sanzioni.
Allegava: in copia:
1. Avviso di accertamento impugnato;
2. Documentazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo;
3. Dichiarazione di successione;
4. Notifica ricorso.
In data 18/12/2025 il ricorrente depositava rinuncia al ricorso, rappresentando che le parti, successivamente al deposito del ricorso, hanno trovato un'intesa volta alla corretta definizione dell'imposta l'anno 2019 ed altre annualità, per cui chiedeva dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia a seguito di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Il Comune d AN non si costituiva.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
rileva ed osserva:
che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato in data 18/12/2025;
che la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese. Così decio in Catania il 16/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES