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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 5629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5629 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10800/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Venezia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 10800/2025 promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Andreotti-Loria (c.f. e Michela CodiceFiscale_2
NT (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in CodiceFiscale_3
Venezia, Dorsoduro, 3488/L, per mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._4
e difeso dall'avv. Maria Cristina Giglio (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato C.F._5 presso lo studio della stessa in Venezia, San Marco, 5369/A, giusta procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede
OGGETTO: Separazione Giudiziale pagina 1 di 4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di ottenere la separazione personale dal marito , nel ricorso la stessa Controparte_1 dava atto di aver contratto con quest'ultimo matrimonio in Spagna, nel Comune di Montitxelvo
(Valencia), con rito religioso, in data 21 marzo 1999 (doc. 3 e 4), non trascritto;
da tale unione sono ER nati i figli Giulia, il 17 febbraio 2000, il 23 agosto 2003 e il 27 agosto 2007 (doc. 1). Per_1
Attivato il contraddittorio, si è regolarmente costituita la parte resistente, in data 18.9.2025 e sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, celebrata in data 21.10.2025, le parti raggiungevano un accordo circa i provvedimenti temporanei ed urgenti, dal seguente tenore “disporsi l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente. Disporre a carico di parte resistente l'obbligo di pagamento, in favore della ricorrente, quale assegno di mantenimento della stessa, della somma di euro 1200 (oltre
ISTAT su base annuale) nonché per concorso al mantenimento ordinario dei figli le seguenti somme: Per 500 euro per , 350 euro per nonché 500 euro per Giulia, oltre ISTAT su base annuale e Per_1 oltre al 50% spese straordinarie. I versamenti dovranno corrispondersi entro i primi 5 giorni del mese su conto corrente già noto. Disporsi altresì che l'assegno unico sia percepito dalla ricorrente, notiziando l'INPS e chiedendo la relativa autorizzazione. Nulla in ordine all'affidamento dei figli, essendo tutti maggiorenni”.
Riservata ogni valutazione istruttoria, la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
In data 18.11.2025, il PM esprimeva parere favorevole.
In via preliminare, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. articolo 3 lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003.
Inoltre, va precisato come la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello
Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o scioglimento del matrimonio, posto che “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe pagina 2 di 4 improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass., SS.UU., 28.10.1985
n. 5292; Tribunale di Milano, 05/09/2011).
Ciò posto, deve pronunciarsi la separazione giudiziale tra i coniugi e Parte_1
, a seguito di matrimonio celebrato in Spagna, nel Comune di Montitxelvo Controparte_1
(Valencia), con rito religioso, in data 21 marzo 1999 (doc. 3 e 4).
Ricorrono, infatti, le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento nonché dall'audizione delle parti alla prima udienza di comparizione, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Con riferimento a tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti, con particolare riferimento alla richiesta di addebito, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore corso.
Le spese di lite verranno regolate alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
, nata in [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato in [...] il [...], matrimonio celebrato in Spagna nel C.F._4
Comune di Montitxelvo (Valencia), con rito religioso, in data 21 marzo 1999.
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) PROVVEDE come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo per l'ulteriore corso;
4) SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 19.11.2025
pagina 3 di 4
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Venezia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 10800/2025 promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Andreotti-Loria (c.f. e Michela CodiceFiscale_2
NT (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in CodiceFiscale_3
Venezia, Dorsoduro, 3488/L, per mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._4
e difeso dall'avv. Maria Cristina Giglio (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato C.F._5 presso lo studio della stessa in Venezia, San Marco, 5369/A, giusta procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede
OGGETTO: Separazione Giudiziale pagina 1 di 4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di ottenere la separazione personale dal marito , nel ricorso la stessa Controparte_1 dava atto di aver contratto con quest'ultimo matrimonio in Spagna, nel Comune di Montitxelvo
(Valencia), con rito religioso, in data 21 marzo 1999 (doc. 3 e 4), non trascritto;
da tale unione sono ER nati i figli Giulia, il 17 febbraio 2000, il 23 agosto 2003 e il 27 agosto 2007 (doc. 1). Per_1
Attivato il contraddittorio, si è regolarmente costituita la parte resistente, in data 18.9.2025 e sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, celebrata in data 21.10.2025, le parti raggiungevano un accordo circa i provvedimenti temporanei ed urgenti, dal seguente tenore “disporsi l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente. Disporre a carico di parte resistente l'obbligo di pagamento, in favore della ricorrente, quale assegno di mantenimento della stessa, della somma di euro 1200 (oltre
ISTAT su base annuale) nonché per concorso al mantenimento ordinario dei figli le seguenti somme: Per 500 euro per , 350 euro per nonché 500 euro per Giulia, oltre ISTAT su base annuale e Per_1 oltre al 50% spese straordinarie. I versamenti dovranno corrispondersi entro i primi 5 giorni del mese su conto corrente già noto. Disporsi altresì che l'assegno unico sia percepito dalla ricorrente, notiziando l'INPS e chiedendo la relativa autorizzazione. Nulla in ordine all'affidamento dei figli, essendo tutti maggiorenni”.
Riservata ogni valutazione istruttoria, la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
In data 18.11.2025, il PM esprimeva parere favorevole.
In via preliminare, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. articolo 3 lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003.
Inoltre, va precisato come la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello
Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o scioglimento del matrimonio, posto che “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe pagina 2 di 4 improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass., SS.UU., 28.10.1985
n. 5292; Tribunale di Milano, 05/09/2011).
Ciò posto, deve pronunciarsi la separazione giudiziale tra i coniugi e Parte_1
, a seguito di matrimonio celebrato in Spagna, nel Comune di Montitxelvo Controparte_1
(Valencia), con rito religioso, in data 21 marzo 1999 (doc. 3 e 4).
Ricorrono, infatti, le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento nonché dall'audizione delle parti alla prima udienza di comparizione, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Con riferimento a tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti, con particolare riferimento alla richiesta di addebito, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore corso.
Le spese di lite verranno regolate alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
, nata in [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato in [...] il [...], matrimonio celebrato in Spagna nel C.F._4
Comune di Montitxelvo (Valencia), con rito religioso, in data 21 marzo 1999.
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) PROVVEDE come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo per l'ulteriore corso;
4) SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 19.11.2025
pagina 3 di 4
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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