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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/10/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Civile
R.G. 1140/2020
Il Tribunale Ordinario di Sciacca, Sezione Civile, in persona del giudice dr.ssa
NT DE IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1140/2020 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Sciacca, Via Cappuccini n. 148 presso lo studio dell'Avv. Accursio Montalbano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...], ivi elettivamente Controparte_1 domiciliato nella via Antonio Segni n. 23/d, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Parinisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
E CON L'INTERVENTO DI
, nata a [...] l'[...] elettivamente domiciliato in Sciacca, CP_2
Via Cappuccini n. 148 presso lo studio dell'Avv. Accursio Montalbano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Sciacca n. 71/2020
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto Con atto di citazione in appello, il ha impugnato la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Sciacca n. 71/2020 nelle parti in cui:
- 1) ha dichiarato la propria incompetenza per valore in relazione alla domanda riconvenzionale e ha disposto la separazione rilevando che, nel caso di specie,
l'opponente ha proposto domande riconvenzionali di valore indeterminato unitamente a domande di valore determinato inferiore al limite della competenza del Giudice di Pace, ma non ha dichiarato di volere contenere il valore della seconda domanda entro detto limite;
-2) nella parte in cui ha separato la domanda riconvenzionale trattenendo la domanda proposta dall'opposto, con conseguente nullità della sentenza;
in particolare il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiararsi incompetente in relazione a tutte le domande, avendo invece così statuito: “…l'opposizione proposta deve essere rigettata atteso che
[...] non ha contestato il diritto di ad ottenere le somme ingiunte, Pt_1 Controparte_1 ma ne ha invocato esclusivamente la compensazione con altri crediti asseritamente vantati nei confronti dell'opposto. Con riferimento a tali importi, però, il decidente ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Sciacca, trattandosi di crediti di valore superiore al limite della competenza del Giudice di Pace e, di conseguenza, non può essere pronunciata la compensazione atteso che, essendo i predetti crediti sub indice, non presentano i requisiti previsti dall'art. 1243 c.c. della certezza, della liquidità
e della esigibilità…;
3) nella parte in cui “…non ha ritenuto di dovere integrare il contraddittorio con gli altri proprietari degli immobili dello stabile comune, non trattandosi di litisconsorti necessari…”;
4) nella parte in cui ha così motivato “…non può essere pronunciata la compensazione atteso che, essendo i predetti crediti sub indice, non presentano i requisiti previsti dall'art. 1243 c.c. della certezza, della liquidità e della esigibilità…”
In particolare, parte appellante ha impugnato il provvedimento sopra indicato per i seguenti motivi:
1) errata separazione della domanda riconvenzionale da quella principale con conseguente dichiarazione, da parte del giudice di primo grado, della propria incompetenza per valore rispetto alla seconda riconvenzionale per mancata pag. 2/9 dichiarazione dell'opponente di volere contenere il valore della seconda domanda entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace;
mancata indicazione, da parte del giudice di prime cure, di quale, tra le due riconvenzionali, si trattasse;
2) il secondo motivo di appello ha riguardato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel ritenere, da un lato, che il sig. abbia Parte_1 invocato nel merito esclusivamente la compensazione e, dall'altro, nel dichiararsi incompetente rispetto a tale domanda con conseguente illogicità nella motivazione della sentenza;
3) il terzo motivo di appello ha riguardato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere che la chiamata di terzi, formulata dal nell'atto Pt_1 di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, fosse riferibile agli altri proprietari dello stabile comune anziché, come invece chiesto, ai comproprietari delle unità immobiliari oggetto del giudizio nonché nel rigettare, conseguentemente, la richiesta di integrazione del contraddittorio non ritenendoli litisconsorti necessari;
4) il quarto motivo di appello ha riguardato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel non aver proceduto a dichiarare la compensazione debiti -crediti.
Pertanto, in riforma della sentenza in questione, ha così concluso: “Preliminarmente si eccepisce la nullità della sentenza, per tutti i motivi suesposti e/o per la mancata citazione di tutti i comproprietari degli immobili, in particolare CP_2 comproprietaria con e/o comproprietaria con Parte_1 Controparte_3
, che devono partecipare a tale giudizio quali litisconsorti necessari, Controparte_1 per tutti i motivi indicati in premessa;
In subordine, sempre in via preliminare, si eccepisce la mancata citazione almeno di comproprietaria con CP_2 [...]
e/o . in via principale, nel merito, accogliere l'appello Pt_1 Controparte_3 per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 71/2020 del
29 ottobre 2020 emessa dal Giudice di Pace di Sciacca, Giudice Dott. Lauricella, nel giudizio recante R.G. 250/19, depositata in cancelleria in data 29/10/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “conclusioni Voglia
l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, pag. 3/9 accogliere la presente opposizione perché fondata su prova scritta e certa e dichiarare che nulla è dovuto ad , ingiungente convenuto, per le ragioni in Controparte_1 premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Nel merito: 6) Dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo come provato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte opponente, che ha dimostrato di essere creditrice per somme di maggiore importo;
7) Di conseguenza, condannare la parte ingiungente convenuta, per avere agito in malafede e avere richiesto un decreto ingiuntivo pur sapendo di essere debitrice dei confronti dell'ingiunto, al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. 8) Comunque condannare la parte ingiungente a pagare a Controparte_1 la differenza di €.3,27 previa avvenuta compensazione delle quote Parte_1 condominiali dovute, oltre a pagare le spese liquidate con il decreto di rigetto della
Corte di Appello di Palermo con le maggiorazioni di rito (15% spese generali, C.p.A. ed altro, anche eventuale registrazione).
9) Comunque condannare il sig. per lo stato emotivo di disagio psicologico e CP_1 stress causato dalle sue azioni nei confronti di al risarcimento del Parte_1 danno da quantificarsi in via equita. 10) Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
Si è costituito in data 09.03.2021 che ha chiesto il rigetto dell'appello, in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza. In particolare, il convenuto ha eccepito la decadenza dalla possibilità per l'appellante di impugnare l'ordinanza che ha definito la questione relativa alla competenza, non avendone fatto espressa riserva alla prima udienza utile;
ha inoltre evidenziato come sia infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari, essendo il rapporto obbligatorio sorto solo tra l'appellato e l'appellante suo debitore. Ha inoltre contestato che vi sia possibilità per l'appellante di compensare crediti della moglie con il debito sorto nei confronti dell'appellato, essendo i coniugi in regime di separazione dei beni e non essendo comunque il credito dallo stesso vantato certo, liquido ed esigibile. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità in appello di documenti nuovi e di prove nuove.
pag. 4/9 Con note di trattazione scritta depositate il 25.03.2021 l'appellante chiedeva: “insiste nuovamente nella citazione dei terzi litisconsorti necessari e soprattutto nella citazione della comproprietaria e nell'ammissione delle istanze istruttorie non CP_2 ammesse e/o rigettate in primo grado, qui da intendersi anche riprodotte, e nello specifico chiede di ammettere la prova per testimoni come formulata anche in atto di appello…”.
Con note di trattazione scritta depositate il 26.03.2021, l'appellato chiedeva che la causa venisse rinviata per precisazione delle conclusioni.
Con comparsa ex art. 105, co. 2, depositata il 27.05.2022, si costituiva la CP_2 quale aderiva alle domande spiegate dall'appellante.
All'udienza dell'11.02.2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi di diritto
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel dichiarare la propria incompetenza per valore rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo senza indicare a quale, tra le due riconvenzionali, si riferisse la dichiarazione di incompetenza.
Precisa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, che quanto alla prima riconvenzionale “…comunque condannare la parte ingiungente a Controparte_1 pagare a la differenza di € 3,27 previa avvenuta compensazione delle Parte_1 quote condominiali dovute…”, la stessa appare entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace come, peraltro, documentato dalla somma degli importi di cui alle fatture opposte in compensazione mentre, quanto alla seconda riconvenzionale,
“…comunque condannare il sig. per lo stato emotivo di disagio psicologico CP_1
e stress causato dalle sue azioni nei confronti di al risarcimento del Parte_1 danno da quantificarsi in via equitativa…” precisa di avere chiaramente specificato, nelle note depositate, che nei casi di decisioni di condanna in via equitativa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa ai fini della competenza e, così analogamente ai fini dell'eventuale adottabilità di una decisione secondo equità ai sensi dell'art. 113 co. 2
c.p.c., si determina ex ante in base alla domanda. pag. 5/9 Parte appellata ha eccepito la decadenza per l'appellante dalla possibilità di impugnare il profilo sulla competenza per valore, deciso dal Giudice di Pace con separata ordinanza del 17 dicembre 2019, non avendo la parte espressamente proposto riserva di appello alla prima udienza utile successiva alla comunicazione del provvedimento, con la conseguenza che, l'unico rimedio avverso detto provvedimento, sarebbe quello del ricorso per Cassazione.
Tanto evidenziato, avverso il provvedimento con cui il Giudice di pace decida sulla propria incompetenza, ove non avente natura interlocutoria ma carattere di sentenza, non essendo esperibile, come previsto dall'art. 46 c.p.c., regolamento di competenza, è possibile proporre appello, rientrando la questione sulla competenza, nell'ambito dell'art. 339 co. 3 c.p.c.
Occorre quindi esaminare l'eccezione di decadenza.
L'art. 340 c.p.c. stabilisce che, contro le sentenze non definitive occorre proporre riserva di appello.
L'ordinanza con cui viene decisa la competenza, nel caso di specie, ha carattere di sentenza nella sostanza, essendo evidente come, con la stessa, il giudice si sia voluto pronunciare su questa questione preliminare, definendola ed assegnando alle parti termine per riassumere il giudizio.
Di conseguenza la parte interessata ad impugnarla avrebbe dovuto proporre appello immediato avverso detto provvedimento oppure, alla prima udienza utile, proporre riserva di appello.
Non essendo stato impugnato il provvedimento, né proposta riserva di appello ai sensi dell'art. 340 c.p.c., la parte è decaduta dalla possibilità di impugnare il provvedimento in questione unitamente alla sentenza che ha definito il merito.
2. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito al primo.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ritiene che l'impugnata sentenza sia nulla non essendo stata disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di e , comproprietarie degli immobili, trattandosi nel CP_2 Controparte_3 caso di specie di litisconsorzio necessario.
Il motivo di appello è infondato.
pag. 6/9 Sul punto il Giudice di pace ha preso posizione rilevando come, nel caso di specie, non ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, avendo chiesto all'opponente CP_1 la restituzione della somma anticipata dallo stesso quale quota dallo stesso dovuta a titolo di oneri idrici.
Va evidenziato come, nel caso di specie, non venga contestato il credito in capo a parte ricorrente, odierno appellato, nei confronti dell'appellante.
L'art. 1110 c.c. stabilisce che il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Vi è quindi nei casi individuati dalla richiamata disposizione, diritto del condomino di ottenerne il rimborso di quanto pagato per la conservazione della cosa comune.
Nel caso di specie, in primo grado, non è stato contestato dal che l'importo di € Pt_1
60,25 di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione rappresenti la quota dovuta dallo stesso al convenuto opposto.
Non sussiste un litisconsorzio necessario nei confronti della moglie dell'appellante, comproprietaria e quindi condomina, avendo il creditore allegato di aver agito per la quota relativa al singolo condomino indicato in decreto ingiuntivo. L'opponente, infatti, sul punto si è limitato a rappresentare come il convenuto opposto non abbia acconsentito a compensare detto credito con un controcredito vantato dallo stesso e dalla di lui moglie per spese di energia elettrica, ascensore ed autoclave.
Sotto tale profilo, la sentenza deve essere confermata avendo il Giudice di Pace fatto corretto impiego del principio di non contestazione, non essendo il convenuto opposto tenuto a provare che la quota richiesta fosse quella riferita al solo condomino
[...]
e conseguendo da ciò l'assenza di un litisconsorzio necessario nei confronti Pt_1 dei comproprietari degli immobili facenti parte del condominio.
4. Quanto all'ultimo profilo di appello per la mancata compensazione del credito vantato dall'appellato con il contro credito vantato dall'appellante, l'appellante ha rappresentato come l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado consista nel non aver considerato i controcrediti da compensare come certi, liquidi ed esigibili;
ha evidenziato come, in particolare, con le note 320 c.p.c., controparte abbia riconosciuto il debito verso la moglie del dichiarando di aver già provveduto a pagare alla Pt_1
pag. 7/9 stessa il dovuto. Inoltre, l'appellato ha fatto prontezza di pagare l'importo di 800,00 euro, oltre 15% spese generali, iva e cpa, relativo al giudizio conclusosi in Corte
d'Appello tra le parti per la nomina di un amministratore di condominio.
Leggendo la sentenza impugnata risulta come sul punto il Giudice di Pace non si sia pronunciato, avendo declinato la propria competenza per valore con separata ordinanza, evidenziando come detti crediti siano sub judice e non possano quindi essere compensati.
Parte opponente, quanto agli oneri condominiali e alle spese del precedente giudizio conclusosi tra le stesse parti, non si è limitata a proporre eccezione di compensazione ma ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo, nelle conclusioni, di condannare la parte ingiungente a pagare a la differenza di € 3,27 Controparte_1 Parte_1 previa avvenuta compensazione delle quote condominiali dovute, oltre a pagare le spese liquidate con il rigetto della Corte di Appello di Palermo con le maggiorazioni di rito
(15% spese generali, iva e cpa come per legge).
A questa domanda ne ha aggiunto altre due risarcitorie, da liquidarsi in via equitativa.
Avendo il Giudice di Pace declinato la propria competenza per valore in ordine a tutte le domande riconvenzionali proposte dall'opponente con provvedimento non impugnato nei termini di legge, sul punto non è possibile entrare nel merito della questione relativa alla compensazione del contro credito vantato dall'appellante con quello chiesto dall'appellato.
Alla luce di quanto sopra l'appello è infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore della causa dichiarato da parte appellante in € 60,25.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del giudice dr.ssa NT DE IO, in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del 17 dicembre 2019;
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Sciacca n. 71 del 2020 e, per l'effetto,
- conferma la sentenza n. 71 del 2020 emessa dal Giudice di Pace di Sciacca. pag. 8/9 - Condanna e a sostenere in favore di le Parte_1 CP_2 Controparte_1 spese di lite che si liquidano, per il presente grado di giudizio, in € 337,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre al 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sciacca, 21 ottobre 2025
Il Giudice
NT DE IO
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Civile
R.G. 1140/2020
Il Tribunale Ordinario di Sciacca, Sezione Civile, in persona del giudice dr.ssa
NT DE IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1140/2020 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Sciacca, Via Cappuccini n. 148 presso lo studio dell'Avv. Accursio Montalbano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...], ivi elettivamente Controparte_1 domiciliato nella via Antonio Segni n. 23/d, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Parinisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
E CON L'INTERVENTO DI
, nata a [...] l'[...] elettivamente domiciliato in Sciacca, CP_2
Via Cappuccini n. 148 presso lo studio dell'Avv. Accursio Montalbano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Sciacca n. 71/2020
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto Con atto di citazione in appello, il ha impugnato la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Sciacca n. 71/2020 nelle parti in cui:
- 1) ha dichiarato la propria incompetenza per valore in relazione alla domanda riconvenzionale e ha disposto la separazione rilevando che, nel caso di specie,
l'opponente ha proposto domande riconvenzionali di valore indeterminato unitamente a domande di valore determinato inferiore al limite della competenza del Giudice di Pace, ma non ha dichiarato di volere contenere il valore della seconda domanda entro detto limite;
-2) nella parte in cui ha separato la domanda riconvenzionale trattenendo la domanda proposta dall'opposto, con conseguente nullità della sentenza;
in particolare il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiararsi incompetente in relazione a tutte le domande, avendo invece così statuito: “…l'opposizione proposta deve essere rigettata atteso che
[...] non ha contestato il diritto di ad ottenere le somme ingiunte, Pt_1 Controparte_1 ma ne ha invocato esclusivamente la compensazione con altri crediti asseritamente vantati nei confronti dell'opposto. Con riferimento a tali importi, però, il decidente ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Sciacca, trattandosi di crediti di valore superiore al limite della competenza del Giudice di Pace e, di conseguenza, non può essere pronunciata la compensazione atteso che, essendo i predetti crediti sub indice, non presentano i requisiti previsti dall'art. 1243 c.c. della certezza, della liquidità
e della esigibilità…;
3) nella parte in cui “…non ha ritenuto di dovere integrare il contraddittorio con gli altri proprietari degli immobili dello stabile comune, non trattandosi di litisconsorti necessari…”;
4) nella parte in cui ha così motivato “…non può essere pronunciata la compensazione atteso che, essendo i predetti crediti sub indice, non presentano i requisiti previsti dall'art. 1243 c.c. della certezza, della liquidità e della esigibilità…”
In particolare, parte appellante ha impugnato il provvedimento sopra indicato per i seguenti motivi:
1) errata separazione della domanda riconvenzionale da quella principale con conseguente dichiarazione, da parte del giudice di primo grado, della propria incompetenza per valore rispetto alla seconda riconvenzionale per mancata pag. 2/9 dichiarazione dell'opponente di volere contenere il valore della seconda domanda entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace;
mancata indicazione, da parte del giudice di prime cure, di quale, tra le due riconvenzionali, si trattasse;
2) il secondo motivo di appello ha riguardato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel ritenere, da un lato, che il sig. abbia Parte_1 invocato nel merito esclusivamente la compensazione e, dall'altro, nel dichiararsi incompetente rispetto a tale domanda con conseguente illogicità nella motivazione della sentenza;
3) il terzo motivo di appello ha riguardato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere che la chiamata di terzi, formulata dal nell'atto Pt_1 di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, fosse riferibile agli altri proprietari dello stabile comune anziché, come invece chiesto, ai comproprietari delle unità immobiliari oggetto del giudizio nonché nel rigettare, conseguentemente, la richiesta di integrazione del contraddittorio non ritenendoli litisconsorti necessari;
4) il quarto motivo di appello ha riguardato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel non aver proceduto a dichiarare la compensazione debiti -crediti.
Pertanto, in riforma della sentenza in questione, ha così concluso: “Preliminarmente si eccepisce la nullità della sentenza, per tutti i motivi suesposti e/o per la mancata citazione di tutti i comproprietari degli immobili, in particolare CP_2 comproprietaria con e/o comproprietaria con Parte_1 Controparte_3
, che devono partecipare a tale giudizio quali litisconsorti necessari, Controparte_1 per tutti i motivi indicati in premessa;
In subordine, sempre in via preliminare, si eccepisce la mancata citazione almeno di comproprietaria con CP_2 [...]
e/o . in via principale, nel merito, accogliere l'appello Pt_1 Controparte_3 per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 71/2020 del
29 ottobre 2020 emessa dal Giudice di Pace di Sciacca, Giudice Dott. Lauricella, nel giudizio recante R.G. 250/19, depositata in cancelleria in data 29/10/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “conclusioni Voglia
l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, pag. 3/9 accogliere la presente opposizione perché fondata su prova scritta e certa e dichiarare che nulla è dovuto ad , ingiungente convenuto, per le ragioni in Controparte_1 premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Nel merito: 6) Dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo come provato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte opponente, che ha dimostrato di essere creditrice per somme di maggiore importo;
7) Di conseguenza, condannare la parte ingiungente convenuta, per avere agito in malafede e avere richiesto un decreto ingiuntivo pur sapendo di essere debitrice dei confronti dell'ingiunto, al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. 8) Comunque condannare la parte ingiungente a pagare a Controparte_1 la differenza di €.3,27 previa avvenuta compensazione delle quote Parte_1 condominiali dovute, oltre a pagare le spese liquidate con il decreto di rigetto della
Corte di Appello di Palermo con le maggiorazioni di rito (15% spese generali, C.p.A. ed altro, anche eventuale registrazione).
9) Comunque condannare il sig. per lo stato emotivo di disagio psicologico e CP_1 stress causato dalle sue azioni nei confronti di al risarcimento del Parte_1 danno da quantificarsi in via equita. 10) Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
Si è costituito in data 09.03.2021 che ha chiesto il rigetto dell'appello, in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza. In particolare, il convenuto ha eccepito la decadenza dalla possibilità per l'appellante di impugnare l'ordinanza che ha definito la questione relativa alla competenza, non avendone fatto espressa riserva alla prima udienza utile;
ha inoltre evidenziato come sia infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari, essendo il rapporto obbligatorio sorto solo tra l'appellato e l'appellante suo debitore. Ha inoltre contestato che vi sia possibilità per l'appellante di compensare crediti della moglie con il debito sorto nei confronti dell'appellato, essendo i coniugi in regime di separazione dei beni e non essendo comunque il credito dallo stesso vantato certo, liquido ed esigibile. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità in appello di documenti nuovi e di prove nuove.
pag. 4/9 Con note di trattazione scritta depositate il 25.03.2021 l'appellante chiedeva: “insiste nuovamente nella citazione dei terzi litisconsorti necessari e soprattutto nella citazione della comproprietaria e nell'ammissione delle istanze istruttorie non CP_2 ammesse e/o rigettate in primo grado, qui da intendersi anche riprodotte, e nello specifico chiede di ammettere la prova per testimoni come formulata anche in atto di appello…”.
Con note di trattazione scritta depositate il 26.03.2021, l'appellato chiedeva che la causa venisse rinviata per precisazione delle conclusioni.
Con comparsa ex art. 105, co. 2, depositata il 27.05.2022, si costituiva la CP_2 quale aderiva alle domande spiegate dall'appellante.
All'udienza dell'11.02.2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi di diritto
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel dichiarare la propria incompetenza per valore rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo senza indicare a quale, tra le due riconvenzionali, si riferisse la dichiarazione di incompetenza.
Precisa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, che quanto alla prima riconvenzionale “…comunque condannare la parte ingiungente a Controparte_1 pagare a la differenza di € 3,27 previa avvenuta compensazione delle Parte_1 quote condominiali dovute…”, la stessa appare entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace come, peraltro, documentato dalla somma degli importi di cui alle fatture opposte in compensazione mentre, quanto alla seconda riconvenzionale,
“…comunque condannare il sig. per lo stato emotivo di disagio psicologico CP_1
e stress causato dalle sue azioni nei confronti di al risarcimento del Parte_1 danno da quantificarsi in via equitativa…” precisa di avere chiaramente specificato, nelle note depositate, che nei casi di decisioni di condanna in via equitativa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa ai fini della competenza e, così analogamente ai fini dell'eventuale adottabilità di una decisione secondo equità ai sensi dell'art. 113 co. 2
c.p.c., si determina ex ante in base alla domanda. pag. 5/9 Parte appellata ha eccepito la decadenza per l'appellante dalla possibilità di impugnare il profilo sulla competenza per valore, deciso dal Giudice di Pace con separata ordinanza del 17 dicembre 2019, non avendo la parte espressamente proposto riserva di appello alla prima udienza utile successiva alla comunicazione del provvedimento, con la conseguenza che, l'unico rimedio avverso detto provvedimento, sarebbe quello del ricorso per Cassazione.
Tanto evidenziato, avverso il provvedimento con cui il Giudice di pace decida sulla propria incompetenza, ove non avente natura interlocutoria ma carattere di sentenza, non essendo esperibile, come previsto dall'art. 46 c.p.c., regolamento di competenza, è possibile proporre appello, rientrando la questione sulla competenza, nell'ambito dell'art. 339 co. 3 c.p.c.
Occorre quindi esaminare l'eccezione di decadenza.
L'art. 340 c.p.c. stabilisce che, contro le sentenze non definitive occorre proporre riserva di appello.
L'ordinanza con cui viene decisa la competenza, nel caso di specie, ha carattere di sentenza nella sostanza, essendo evidente come, con la stessa, il giudice si sia voluto pronunciare su questa questione preliminare, definendola ed assegnando alle parti termine per riassumere il giudizio.
Di conseguenza la parte interessata ad impugnarla avrebbe dovuto proporre appello immediato avverso detto provvedimento oppure, alla prima udienza utile, proporre riserva di appello.
Non essendo stato impugnato il provvedimento, né proposta riserva di appello ai sensi dell'art. 340 c.p.c., la parte è decaduta dalla possibilità di impugnare il provvedimento in questione unitamente alla sentenza che ha definito il merito.
2. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito al primo.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ritiene che l'impugnata sentenza sia nulla non essendo stata disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di e , comproprietarie degli immobili, trattandosi nel CP_2 Controparte_3 caso di specie di litisconsorzio necessario.
Il motivo di appello è infondato.
pag. 6/9 Sul punto il Giudice di pace ha preso posizione rilevando come, nel caso di specie, non ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, avendo chiesto all'opponente CP_1 la restituzione della somma anticipata dallo stesso quale quota dallo stesso dovuta a titolo di oneri idrici.
Va evidenziato come, nel caso di specie, non venga contestato il credito in capo a parte ricorrente, odierno appellato, nei confronti dell'appellante.
L'art. 1110 c.c. stabilisce che il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Vi è quindi nei casi individuati dalla richiamata disposizione, diritto del condomino di ottenerne il rimborso di quanto pagato per la conservazione della cosa comune.
Nel caso di specie, in primo grado, non è stato contestato dal che l'importo di € Pt_1
60,25 di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione rappresenti la quota dovuta dallo stesso al convenuto opposto.
Non sussiste un litisconsorzio necessario nei confronti della moglie dell'appellante, comproprietaria e quindi condomina, avendo il creditore allegato di aver agito per la quota relativa al singolo condomino indicato in decreto ingiuntivo. L'opponente, infatti, sul punto si è limitato a rappresentare come il convenuto opposto non abbia acconsentito a compensare detto credito con un controcredito vantato dallo stesso e dalla di lui moglie per spese di energia elettrica, ascensore ed autoclave.
Sotto tale profilo, la sentenza deve essere confermata avendo il Giudice di Pace fatto corretto impiego del principio di non contestazione, non essendo il convenuto opposto tenuto a provare che la quota richiesta fosse quella riferita al solo condomino
[...]
e conseguendo da ciò l'assenza di un litisconsorzio necessario nei confronti Pt_1 dei comproprietari degli immobili facenti parte del condominio.
4. Quanto all'ultimo profilo di appello per la mancata compensazione del credito vantato dall'appellato con il contro credito vantato dall'appellante, l'appellante ha rappresentato come l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado consista nel non aver considerato i controcrediti da compensare come certi, liquidi ed esigibili;
ha evidenziato come, in particolare, con le note 320 c.p.c., controparte abbia riconosciuto il debito verso la moglie del dichiarando di aver già provveduto a pagare alla Pt_1
pag. 7/9 stessa il dovuto. Inoltre, l'appellato ha fatto prontezza di pagare l'importo di 800,00 euro, oltre 15% spese generali, iva e cpa, relativo al giudizio conclusosi in Corte
d'Appello tra le parti per la nomina di un amministratore di condominio.
Leggendo la sentenza impugnata risulta come sul punto il Giudice di Pace non si sia pronunciato, avendo declinato la propria competenza per valore con separata ordinanza, evidenziando come detti crediti siano sub judice e non possano quindi essere compensati.
Parte opponente, quanto agli oneri condominiali e alle spese del precedente giudizio conclusosi tra le stesse parti, non si è limitata a proporre eccezione di compensazione ma ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo, nelle conclusioni, di condannare la parte ingiungente a pagare a la differenza di € 3,27 Controparte_1 Parte_1 previa avvenuta compensazione delle quote condominiali dovute, oltre a pagare le spese liquidate con il rigetto della Corte di Appello di Palermo con le maggiorazioni di rito
(15% spese generali, iva e cpa come per legge).
A questa domanda ne ha aggiunto altre due risarcitorie, da liquidarsi in via equitativa.
Avendo il Giudice di Pace declinato la propria competenza per valore in ordine a tutte le domande riconvenzionali proposte dall'opponente con provvedimento non impugnato nei termini di legge, sul punto non è possibile entrare nel merito della questione relativa alla compensazione del contro credito vantato dall'appellante con quello chiesto dall'appellato.
Alla luce di quanto sopra l'appello è infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore della causa dichiarato da parte appellante in € 60,25.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del giudice dr.ssa NT DE IO, in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del 17 dicembre 2019;
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Sciacca n. 71 del 2020 e, per l'effetto,
- conferma la sentenza n. 71 del 2020 emessa dal Giudice di Pace di Sciacca. pag. 8/9 - Condanna e a sostenere in favore di le Parte_1 CP_2 Controparte_1 spese di lite che si liquidano, per il presente grado di giudizio, in € 337,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre al 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sciacca, 21 ottobre 2025
Il Giudice
NT DE IO
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