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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1146/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2197/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ministero Della Giustizia Tribunale Patti - Via Molino Croce 98066 Patti ME
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Via Dei Mille, Isol.221, N.65 98100 Messina ME
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mistretta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 936/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 9
e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 1131 TARI 2017 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il TRIBUNALE DI PATTI, in persona del Presidente pro tempore, quale Ufficio incorporante l'ex Tribunale di Mistretta, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura impugna l'avviso di accertamento TARI anno 2017 emesso dal
COMUNE DI MISTRETTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito.
Deduce il difetto del presupposto impositivo, in quanto i locali già in uso al soppresso Tribunale di Mistretta erano stati sgomberati e formalmente riconsegnati al Comune in data 12 dicembre 2014, come da verbale redatto dall'Ufficio Area Economico-Finanziaria del Comune di Mistretta (prot. n. 13319/2014), nel quale si dava atto della cessazione della detenzione da parte dell'Amministrazione statale. Da tale data i locali erano rientrati nella piena disponibilità del Comune, fatta eccezione per gli spazi destinati al Giudice di Pace.
Conseguentemente il Tribunale di Patti non deteneva più i locali cui l'avviso di accertamento si riferisce.
Il Comune, sebbene ritualmente intimato, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla contumacia del Comune
Il Comune non si è costituito, non contestando:
- la data di rilascio dei locali (12.12.2014),
- la cessazione della detenzione da parte del ricorrente,
2. Sul difetto del presupposto TARI
Dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Patti ha cessato la detenzione dei locali il 12 dicembre 2014; da tale data i locali sono rientrati nella disponibilità del Comune;
quindi, per l'anno 2017 non sussisteva alcun presupposto impositivo TARI. Ai sensi della normativa TARI e dei consolidati orientamenti della Cassazione, il tributo è dovuto solo in presenza di detenzione o occupazione dell'immobile idoneo a produrre rifiuti. L'ente impositore, rimasto contumace, non ha provato la persistenza della detenzione. L'onere della prova grava sull'amministrazione (art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992): nel caso di specie non è stato assolto.
3. Illegittimità dell'avviso
Poiché il ricorrente non deteneva i locali dal 12.12.2014, l'avviso per l'anno 2017 è emesso in assenza totale del presupposto di fatto, e deve essere annullato.
si compensano le spese stante l'assoluta singolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese. Palermo 13.1.26 IL PRESIDENTE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2197/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ministero Della Giustizia Tribunale Patti - Via Molino Croce 98066 Patti ME
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Via Dei Mille, Isol.221, N.65 98100 Messina ME
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mistretta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 936/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 9
e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 1131 TARI 2017 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il TRIBUNALE DI PATTI, in persona del Presidente pro tempore, quale Ufficio incorporante l'ex Tribunale di Mistretta, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura impugna l'avviso di accertamento TARI anno 2017 emesso dal
COMUNE DI MISTRETTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito.
Deduce il difetto del presupposto impositivo, in quanto i locali già in uso al soppresso Tribunale di Mistretta erano stati sgomberati e formalmente riconsegnati al Comune in data 12 dicembre 2014, come da verbale redatto dall'Ufficio Area Economico-Finanziaria del Comune di Mistretta (prot. n. 13319/2014), nel quale si dava atto della cessazione della detenzione da parte dell'Amministrazione statale. Da tale data i locali erano rientrati nella piena disponibilità del Comune, fatta eccezione per gli spazi destinati al Giudice di Pace.
Conseguentemente il Tribunale di Patti non deteneva più i locali cui l'avviso di accertamento si riferisce.
Il Comune, sebbene ritualmente intimato, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla contumacia del Comune
Il Comune non si è costituito, non contestando:
- la data di rilascio dei locali (12.12.2014),
- la cessazione della detenzione da parte del ricorrente,
2. Sul difetto del presupposto TARI
Dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Patti ha cessato la detenzione dei locali il 12 dicembre 2014; da tale data i locali sono rientrati nella disponibilità del Comune;
quindi, per l'anno 2017 non sussisteva alcun presupposto impositivo TARI. Ai sensi della normativa TARI e dei consolidati orientamenti della Cassazione, il tributo è dovuto solo in presenza di detenzione o occupazione dell'immobile idoneo a produrre rifiuti. L'ente impositore, rimasto contumace, non ha provato la persistenza della detenzione. L'onere della prova grava sull'amministrazione (art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992): nel caso di specie non è stato assolto.
3. Illegittimità dell'avviso
Poiché il ricorrente non deteneva i locali dal 12.12.2014, l'avviso per l'anno 2017 è emesso in assenza totale del presupposto di fatto, e deve essere annullato.
si compensano le spese stante l'assoluta singolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese. Palermo 13.1.26 IL PRESIDENTE