Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1146
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto del presupposto impositivo TARI

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che il Tribunale di Patti aveva cessato la detenzione dei locali in data 12 dicembre 2014. Poiché il tributo è dovuto solo in presenza di detenzione o occupazione dell'immobile idoneo a produrre rifiuti, e l'ente impositore non ha provato la persistenza della detenzione, l'avviso di accertamento per l'anno 2017 è stato emesso in assenza del presupposto di fatto e deve essere annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1146
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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