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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3281/24 R.G. promosso, con ricorso depositato il 24/10/24, da Parte_1
, con avv. C. MURSIA, nei confronti di
[...] Controparte_1
, contumace, nonché di , con avv. P. REDIVO;
[...] Controparte_2
Conclusioni della ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2, l. div., condannare ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge dott. CP_1 [...] nella misura che sarà ritenuta equa a decorrere dal mese successivo al decesso. Per_1
Si ritiene quindi di aderire alla proposta del Giudice che stabilisce il trattamento di reversibilità dovuto da nella misura del 57% alla e del 43% alla;
- l'ente pagherà altresì nella medesima CP_1 Pt_1 CP_2 proporzione, gli arretrati dovuti alla ricorrente, a partire dall'1/09/24; salvo il recupero dalla resistente di quanto già alla stessa pagato oltre il dovuto.
Chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione.
Con vittoria di spese ed onorari di lite come da allegata Nota spese.
Conclusioni della resistente: in via istruttoria:
1. disporsi interrogatorio formale della ricorrente sui seguenti capitoli di prova: Parte_1
a) Vero che la ricorrente intrattiene da molti anni una stabile relazione affettiva e di convivenza Parte_1 con un altro uomo, del quale le si chiede di fornire le generalità complete?
b) Vero che, in occasione di incontri, cene, festività, presentava alle persone il proprio Parte_1
“compagno” specificando che con lo stesso aveva una relazione di stabile convivenza?
c) Vero che la ricorrente percepisce una pensione di invalidità civile ed una prestazione Parte_1
pagina 1 di 7 previdenziale da enti privati?
2. Disporsi prova per testi, a mezzo del compagno della ricorrente che verrà identificato all'esito dell'interrogatorio formale, sui capitoli da a) a c) di cui supra;
3. Disporsi accertamenti fiscali, bancari e previdenziali a carico dell'attrice per individuare la Parte_1 presenza di trattamenti previdenziali pubblici e/o privati ulteriori rispetto all'assegno divorzile;
nonché a carico del compagno della ricorrente, il cui nominativo verrà individuato all'esito dell'interrogatorio formale, per individuare le sue condizioni economiche e la sua capacità di contribuire al menage familiare della ricorrente.
– in via principale:
1. Rigettare la richiesta avanzata dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta, dividere la pensione Enasarco di cui Persona_1 godeva in vita tra i coniugi superstiti, assegnando il 40% alla ricorrente ed il 60% alla convenuta CP_2
, dalla data della pronuncia della sentenza.
[...]
3. Spese compensate.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito il Tribunale chiedendo “accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, Parte_1 comma 2, l. div., di condannare ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge CP_1 dott. nella misura che sarà ritenuta equa a decorrere dal mese successivo al decesso”. In Persona_1 fatto, ha esposto la ricorrente: - in data 6/2/1967, contraeva matrimonio concordatario con il dott.
[...]
in Padova, da cui nasceva la figlia il 2/4/1968; - La convivenza matrimoniale durava anni 35 Per_1 Per_2
e, con sentenza n. 736/02, il Tribunale Civile di Trieste dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, determinando un assegno di mantenimento di € 1084,56 mensili, oltre ISTAT annuale;
- la ricorrente è, ad oggi, disoccupata, non per sua scelta, né ha contratto nuove nozze, ed è afflitta da gravi problemi di salute: - in data 5/8/2024, il dott. decedeva a seguito di malattia;
- all'esito dell'intervenuto Persona_1 pensionamento, il dott. percepiva una pensione di € 57.058,08 come da C.U. anno 2024. Per_1
è rimasta contumace, mentre il Giudice, rilevata la sussistenza dell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. CP_1 cit. e la mancata notifica a , indicata come coniuge superstite nello stesso ricorso e quindi Controparte_2 litisconsorte necessario, ha disposto integrarsi il contraddittorio nei confronti della medesima.
Si è successivamente costituita in giudizio la , la quale ha concluso come in epigrafe, previamente CP_2 eccependo la nullità della chiamata e quindi contestando gli assunti della ricorrente. In particolare, la resistente ha dedotto che: - la non ha dimostrato concretamente di versare in una situazione di bisogno, soprattutto Pt_1 perché da anni ha instaurato uno stabile legame affettivo con altra persona, che la aiuta ed assiste nelle sue necessità, pur avendo evitato (per ragioni intuitive di convenienza economica) di formalizzare la convivenza dal punto di vista anagrafico;
- il certificato di visita fisiatrica prodotto dalla ricorrente lascerebbe intendere il diritto della stessa ad una pensione di invalidità civile, di cui dovrebbe essere in godimento;
- nel verbale dell'udienza presidenziale del 6.3.1998 viene chiaramente indicato, tra le condizioni della separazione consensuale, che il de pagina 2 di 7 cuius avrebbe provveduto al “pagamento dei premi relativi alla polizza previdenziale a favore della signora
”, mentre in sede di divorzio le ha riconosciuto un assegno una tantum di 25.000,00; un tanto esclude una Pt_1 situazione di bisogno, facendo inoltre presumere che la - oltre all'assegno divorzile e, verosimilmente, Pt_1 alla pensione di invalidità civile - percepisca una pensione integrativa privata ed ha accantonato quanto a lei corrisposto in sede divorzile;
- l'assegno divorzile di circa € 1.000,00 mensili è stato riconosciuto alla ricorrente nel 2002 ed era calcolato in base al tenore di vita del de cuius, il quale all'epoca ancora lavorava e produceva un reddito ingente, come da modello unico 2003 che indicava un volume d'affari di € 127.000,00; nel 2011, invece, il suo reddito si era più che dimezzato, e ciò ben avrebbe potuto portare ad una revisione in pejus dell'assegno divorzile;
- la resistente versa in condizioni di salute non ottimali: - la convivenza del de cuius con la ricorrente non è durata 35 anni, posto che già a marzo 1998 i coniugi avevano chiesto l'omologa della separazione consensuale, dopo quindi circa 30 anni di matrimonio;
- la convenuta ed il de cuius hanno intrapreso in CP_2 quel periodo una relazione stabile e duratura e si sono poi sposati ad aprile 2003, convivendo fino al decesso avvenuto ad agosto 2024, dopo oltre 20 anni di convivenza: - Dal punto di vista economico, la convenuta CP_2 gode di pensione Enasarco propria, attualmente di € 950,00 lordi mensili, che unitamente alla reversibilità in morte del marito la porta a produrre un reddito annuo complessivo lordo di € 29.000,00 circa.
Con provvedimento del 12/08/25, il G.I. ha rilevato quanto segue: “premesso che l'oggetto dell'odierna controversia è costituito dalla ripartizione pro quota ex art. 9 comma 3 L. 898/70 della pensione di reversibilità dovuta da , a seguito del decesso (avvenuto 5/08/24) di del quale la ricorrente e la CP_1 Persona_1 resistente sono rispettivamente coniuge divorziato e coniuge superstite;
osservato in primis che la costituzione della a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio dd. 11/03/25 ha sanato l'irritualità della CP_2 chiamata;
rilevato altresì che non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS (che pure erogava pensione al de cuius, come da C.U./24 in atti, doc. ric), trattandosi di trattamento diverso, di competenza di diverso ente, e quindi non essendovi ragione né di litisconsorzio né di connessione;
ritenuto peraltro che le allegazioni e produzioni già in atti (certificazioni sanitarie e dichiarazioni reddituali) inducono a formulare una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., nei termini che seguono in dispositivo;
ciò, tenuto conto – sia pure alla stregua di una delibazione sommaria, e comunque in un'ottica acceleratoria e di economia processuale – dei noti principi vigenti in materia, che vedono pur sempre prevalente e prioritario il criterio della durata dei rispettivi matrimoni (35 anni, quella legale, ovvero 30 anni fino alla separazione, per la
, 20 anni per la ); criterio che peraltro nella specie, secondo una ragionevole prognosi, può dirsi Pt_1 CP_2 suscettibile di correzione e ridimensionamento solo in termini contenuti, vista anche la scarsa consistenza delle prove offerte (esplorative, generiche, inutili o di dubbia rilevanza quelle di entrambe le parti); pacifico che alla ricorrente spettasse, sin dal 2002, un assegno divorzile di € 1.084,56 mensili, mai modificato, né risultando la stessa aver contratto nuove nozze;
ritenuta congrua, alla luce delle evidenze processuali (vista anche la ben più modesta entità della pensione già erogata da rispetto a quella INPS, come pure documentato) una CP_1 ripartizione nella misura del 57% e 43%; fermo altresì il principio secondo cui il diritto alla quota di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato, laddove l'onere di pagina 3 di 7 corrispondere gli arretrati ricadrà sullo stesso ente previdenziale (cfr. Cass. 2092/07)”.
Il Giudice ha quindi formulato la seguente proposta: “il trattamento di reversibilità dovuto da verrà CP_1 corrisposto nella misura del 57% alla e del 43% alla;
- l'ente pagherà altresì nella medesima Pt_1 CP_2 proporzione, gli arretrati dovuti alla ricorrente, a partire dall'1/09/24; salvo il recupero dalla resistente di quanto già alla stessa pagato oltre il dovuto;
- le spese di lite saranno compensate tra tutte le parti”.
Alla nuova udienza fissata (poi anticipata) per verifica e/o precisazione delle conclusioni, previo rigetto di istanza della ricorrente ex art. 186 ter cp.c., il G.I. ha preso atto della mancata adesione di parte resistente alla proposta e quindi ha riservato al Collegio la definitiva decisione, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c..
Tutto ciò premesso, si ritiene che la pensione di reversibilità del defunto debba essere Persona_1 attribuita nei termini di cui alla proposta conciliativa già formulata in corso di causa, il cui testo è stato già sopra riportato e alla quale anche la ricorrente ha dichiarato di aderire.
E' utile richiamare i noti ed ormai pressoché consolidati principi formatisi circa l'interpretazione dell'art. 9 L. div., quali più volte affermati e chiariti dalla Corte di Cassazione (sulla scorta specialmente di Corte Cost.
419/99 e 491/00).
Così, appare illuminante la pronuncia della sezione I del 23/04/08 n. 10575, secondo cui “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra ex coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata in primo luogo sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, coincidente con la durata legale dei medesimi e, quindi, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio, non rilevando invece la reale durata del rapporto affettivo e della convivenza, criterio che il giudice di merito può ponderare e correggere, secondo il suo prudente apprezzamento, al fine di assicurare la funzione solidaristica della pensione, con ulteriori elementi, che però non devono necessariamente essere valutati tutti ed in ugual misura, fra i quali possono assumere specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, e fermo il divieto di abbandonare totalmente per tale via ogni riferimento al fondamentale criterio temporale sopra richiamato”. Analogamente, secondo sez. I 31/01/07 n. 2092, vanno ponderati “anche ulteriori elementi - da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 - funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il "de cuius" gli aveva assicurato in vita. In quest'ambito, deve escludersi che l'applicazione del criterio temporale si risolva nell'impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali”. Idem, precisa sez. I 10/10/03 n. 15148: “Il giudice, chiamato a decidere la ripartizione della pensione di riversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato nell'ipotesi prefigurata dall'art. 9, comma 3, primo periodo, l. n. 898 pagina 4 di 7 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 13 l. n. 74 del 1987: a) deve applicare, quale criterio preponderante e potenzialmente decisivo al detto fine, quello della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali;
b) ove
l'applicazione di tale criterio conduca a esiti iniqui, rispetto alle particolari circostanze della concreta fattispecie, dedotte e dimostrate dalle parti, deve applicare criteri "correttivi" dei risultati stessi, quali, ad esempio, quelli dettati dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 (nel testo introdotto dalla l. n. 74 del 1987); quello derivante dalla dedotta e dimostrata convivenza "more uxorio" del coniuge deceduto;
e, comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità, conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di "orientamento" e di "chiusura" alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità e all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole a più bisognoso” (v. anche Cass. civ. sez. I 30/03/04 n. 6272 e 16/12/04 n.
23379, che pure evidenzia il “carattere solidaristico” della pensione di reversibilità, sicché la “valenza centrale” dell'elemento rappresentato dalla durata legale dei rispettivi matrimoni “non comporta automatismi di sorta”).
La Corte di Cassazione è tornata sulla questione con l'ordinanza n. 5268 del 22/01/20, avendo specifico riguardo all'elemento della durata delle convivenze prematrimoniali: “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass. n.26358/2011)”. La S.C. ha poi ribadito che, ai fini della ripartizione, devono essere ponderati altri elementi, tra cui l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge, le condizioni economiche dei due ex coniugi e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali “senza però confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione di reversibilità da attribuire all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”. In punto entità dell'assegno divorzile, anche la più recente ordinanza della Cassazione, sez. I, del 05/03/2025, n. 5839 ha ribadito che “In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto” (v. ancora ord. sez. lavoro, n. 8263 del 28/04/20, circa la necessità di compiere un “giudizio composito”).
Il diritto del coniuge divorziato e di quello superstite alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, laddove resta a carico dell'ente pagina 5 di 7 previdenziale l'obbligo di versare gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, salva ovviamente la facoltà dello stesso ente di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (cfr. Cass. 2092/07 cit.).
Tutto ciò premesso, si rileva nella fattispecie in esame che, in verità, la durata (legale) dei matrimoni della ricorrente e del coniuge superstite (rispettivamente, circa 35 e 20 anni) indurrebbe – quale Pt_1 CP_2 criterio guida, da cui non è possibile prescindere in primis – a riconoscere alla prima una quota sicuramente maggiore.
E' vero, peraltro, che la convivenza tra l'ex marito e la ricorrente era venuta presumibilmente a cessare già nel marzo del 1998, all'epoca dell'omologa della separazione, essendo quindi durata per 31 anni circa.
Sul piano delle rispettive situazioni economiche e reddituali, si osserva quanto segue.
La risulta aver percepito nel 2023 complessivi € 16.697, derivanti dall'assegno versatole dall'ex coniuge, Pt_1 come certificato in atti. Poco incidono le attribuzioni economiche concordate in sede di separazione e divorzio, le prime non reiterate negli accordi di divorzio, entrambe risalenti nel tempo (a 27 e 23 anni orsono) e perciò presumibilmente essendosene esauriti gli effetti. La ricorrente non è passata a nuove nozze e la convivenza che avrebbe instaurato secondo gli assunti della resistente, ove anche rilevante, non può dirsi provata alla stregua delle generiche circostanze ed offerte probatorie formulate.
D'altronde, il fatto che sia stato attribuito nel 2002 alla un assegno divorzile di oltre € 1000,00 mensili Pt_1 costituisce un elemento di valutazione di cui non può non tenersi conto, avendo riguardo alla finalità di conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio cui pure deve farsi riferimento, come si è visto, nella concreta ripartizione del trattamento di riversibilità di cui si discute (v. anche, circa il valore da attribuire a tale dato, Cass. 17248/06 cit.). E' pacifica, del resto, la mancanza di una qualche apprezzabile capacità lavorativa, se non altro per ragioni di età (79 anni), laddove l'esistenza di altri redditi e cespiti non può essere utilmente dimostrata con richieste di prova pure generiche ed esplorative.
Per converso, la ha dichiarato un reddito di € 29.000 ed è proprietaria dell'appartamento in cui vive, oltre CP_2 che erede del defunto marito (circostanze ammesse e/o non contestate).
Pertanto – nell'ottica di un equo bilanciamento dei contrapposti interessi, fermo restando il criterio cardine rappresentato dalla durata (legale) dei rispettivi matrimoni, nonché considerando gli altri elementi indicati (entità pregresso assegno divorzile, condizioni economiche delle due parti interessate, deteriori quelle della prima moglie, durata rispettive convivenze) – ritiene il Collegio congruo ripartire detto trattamento tra le parti nella misura indicata del 57%, per la ricorrente, e del 43%, per la resistente
Infine, le spese - liquidate ex D.M. 55/14 (senza aumento ex art. 4 comma 8) - seguono la soccombenza della resistente, mentre vanno compensate nei confronti dell' , considerandone la posizione processuale. CP_1
P.Q.M.
attribuisce il trattamento di reversibilità dovuto da in morte di nella misura del 57% CP_1 Persona_1 alla e del 43% alla;
Pt_1 CP_2 ordina a il conseguente pagamento nella medesima proporzione, compresi gli arretrati dovuti alla CP_1
pagina 6 di 7 ricorrente, sempre pro quota, a partire dall'1/09/24; salvo il recupero dalla resistente di quanto già alla stessa pagato oltre il dovuto;
condanna la resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, che liquida in € 2552 per compensi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge;
dichiara le spese di lite compensate nei confronti di . CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 11/12/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 7 di 7
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3281/24 R.G. promosso, con ricorso depositato il 24/10/24, da Parte_1
, con avv. C. MURSIA, nei confronti di
[...] Controparte_1
, contumace, nonché di , con avv. P. REDIVO;
[...] Controparte_2
Conclusioni della ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2, l. div., condannare ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge dott. CP_1 [...] nella misura che sarà ritenuta equa a decorrere dal mese successivo al decesso. Per_1
Si ritiene quindi di aderire alla proposta del Giudice che stabilisce il trattamento di reversibilità dovuto da nella misura del 57% alla e del 43% alla;
- l'ente pagherà altresì nella medesima CP_1 Pt_1 CP_2 proporzione, gli arretrati dovuti alla ricorrente, a partire dall'1/09/24; salvo il recupero dalla resistente di quanto già alla stessa pagato oltre il dovuto.
Chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione.
Con vittoria di spese ed onorari di lite come da allegata Nota spese.
Conclusioni della resistente: in via istruttoria:
1. disporsi interrogatorio formale della ricorrente sui seguenti capitoli di prova: Parte_1
a) Vero che la ricorrente intrattiene da molti anni una stabile relazione affettiva e di convivenza Parte_1 con un altro uomo, del quale le si chiede di fornire le generalità complete?
b) Vero che, in occasione di incontri, cene, festività, presentava alle persone il proprio Parte_1
“compagno” specificando che con lo stesso aveva una relazione di stabile convivenza?
c) Vero che la ricorrente percepisce una pensione di invalidità civile ed una prestazione Parte_1
pagina 1 di 7 previdenziale da enti privati?
2. Disporsi prova per testi, a mezzo del compagno della ricorrente che verrà identificato all'esito dell'interrogatorio formale, sui capitoli da a) a c) di cui supra;
3. Disporsi accertamenti fiscali, bancari e previdenziali a carico dell'attrice per individuare la Parte_1 presenza di trattamenti previdenziali pubblici e/o privati ulteriori rispetto all'assegno divorzile;
nonché a carico del compagno della ricorrente, il cui nominativo verrà individuato all'esito dell'interrogatorio formale, per individuare le sue condizioni economiche e la sua capacità di contribuire al menage familiare della ricorrente.
– in via principale:
1. Rigettare la richiesta avanzata dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta, dividere la pensione Enasarco di cui Persona_1 godeva in vita tra i coniugi superstiti, assegnando il 40% alla ricorrente ed il 60% alla convenuta CP_2
, dalla data della pronuncia della sentenza.
[...]
3. Spese compensate.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito il Tribunale chiedendo “accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, Parte_1 comma 2, l. div., di condannare ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge CP_1 dott. nella misura che sarà ritenuta equa a decorrere dal mese successivo al decesso”. In Persona_1 fatto, ha esposto la ricorrente: - in data 6/2/1967, contraeva matrimonio concordatario con il dott.
[...]
in Padova, da cui nasceva la figlia il 2/4/1968; - La convivenza matrimoniale durava anni 35 Per_1 Per_2
e, con sentenza n. 736/02, il Tribunale Civile di Trieste dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, determinando un assegno di mantenimento di € 1084,56 mensili, oltre ISTAT annuale;
- la ricorrente è, ad oggi, disoccupata, non per sua scelta, né ha contratto nuove nozze, ed è afflitta da gravi problemi di salute: - in data 5/8/2024, il dott. decedeva a seguito di malattia;
- all'esito dell'intervenuto Persona_1 pensionamento, il dott. percepiva una pensione di € 57.058,08 come da C.U. anno 2024. Per_1
è rimasta contumace, mentre il Giudice, rilevata la sussistenza dell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. CP_1 cit. e la mancata notifica a , indicata come coniuge superstite nello stesso ricorso e quindi Controparte_2 litisconsorte necessario, ha disposto integrarsi il contraddittorio nei confronti della medesima.
Si è successivamente costituita in giudizio la , la quale ha concluso come in epigrafe, previamente CP_2 eccependo la nullità della chiamata e quindi contestando gli assunti della ricorrente. In particolare, la resistente ha dedotto che: - la non ha dimostrato concretamente di versare in una situazione di bisogno, soprattutto Pt_1 perché da anni ha instaurato uno stabile legame affettivo con altra persona, che la aiuta ed assiste nelle sue necessità, pur avendo evitato (per ragioni intuitive di convenienza economica) di formalizzare la convivenza dal punto di vista anagrafico;
- il certificato di visita fisiatrica prodotto dalla ricorrente lascerebbe intendere il diritto della stessa ad una pensione di invalidità civile, di cui dovrebbe essere in godimento;
- nel verbale dell'udienza presidenziale del 6.3.1998 viene chiaramente indicato, tra le condizioni della separazione consensuale, che il de pagina 2 di 7 cuius avrebbe provveduto al “pagamento dei premi relativi alla polizza previdenziale a favore della signora
”, mentre in sede di divorzio le ha riconosciuto un assegno una tantum di 25.000,00; un tanto esclude una Pt_1 situazione di bisogno, facendo inoltre presumere che la - oltre all'assegno divorzile e, verosimilmente, Pt_1 alla pensione di invalidità civile - percepisca una pensione integrativa privata ed ha accantonato quanto a lei corrisposto in sede divorzile;
- l'assegno divorzile di circa € 1.000,00 mensili è stato riconosciuto alla ricorrente nel 2002 ed era calcolato in base al tenore di vita del de cuius, il quale all'epoca ancora lavorava e produceva un reddito ingente, come da modello unico 2003 che indicava un volume d'affari di € 127.000,00; nel 2011, invece, il suo reddito si era più che dimezzato, e ciò ben avrebbe potuto portare ad una revisione in pejus dell'assegno divorzile;
- la resistente versa in condizioni di salute non ottimali: - la convivenza del de cuius con la ricorrente non è durata 35 anni, posto che già a marzo 1998 i coniugi avevano chiesto l'omologa della separazione consensuale, dopo quindi circa 30 anni di matrimonio;
- la convenuta ed il de cuius hanno intrapreso in CP_2 quel periodo una relazione stabile e duratura e si sono poi sposati ad aprile 2003, convivendo fino al decesso avvenuto ad agosto 2024, dopo oltre 20 anni di convivenza: - Dal punto di vista economico, la convenuta CP_2 gode di pensione Enasarco propria, attualmente di € 950,00 lordi mensili, che unitamente alla reversibilità in morte del marito la porta a produrre un reddito annuo complessivo lordo di € 29.000,00 circa.
Con provvedimento del 12/08/25, il G.I. ha rilevato quanto segue: “premesso che l'oggetto dell'odierna controversia è costituito dalla ripartizione pro quota ex art. 9 comma 3 L. 898/70 della pensione di reversibilità dovuta da , a seguito del decesso (avvenuto 5/08/24) di del quale la ricorrente e la CP_1 Persona_1 resistente sono rispettivamente coniuge divorziato e coniuge superstite;
osservato in primis che la costituzione della a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio dd. 11/03/25 ha sanato l'irritualità della CP_2 chiamata;
rilevato altresì che non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS (che pure erogava pensione al de cuius, come da C.U./24 in atti, doc. ric), trattandosi di trattamento diverso, di competenza di diverso ente, e quindi non essendovi ragione né di litisconsorzio né di connessione;
ritenuto peraltro che le allegazioni e produzioni già in atti (certificazioni sanitarie e dichiarazioni reddituali) inducono a formulare una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., nei termini che seguono in dispositivo;
ciò, tenuto conto – sia pure alla stregua di una delibazione sommaria, e comunque in un'ottica acceleratoria e di economia processuale – dei noti principi vigenti in materia, che vedono pur sempre prevalente e prioritario il criterio della durata dei rispettivi matrimoni (35 anni, quella legale, ovvero 30 anni fino alla separazione, per la
, 20 anni per la ); criterio che peraltro nella specie, secondo una ragionevole prognosi, può dirsi Pt_1 CP_2 suscettibile di correzione e ridimensionamento solo in termini contenuti, vista anche la scarsa consistenza delle prove offerte (esplorative, generiche, inutili o di dubbia rilevanza quelle di entrambe le parti); pacifico che alla ricorrente spettasse, sin dal 2002, un assegno divorzile di € 1.084,56 mensili, mai modificato, né risultando la stessa aver contratto nuove nozze;
ritenuta congrua, alla luce delle evidenze processuali (vista anche la ben più modesta entità della pensione già erogata da rispetto a quella INPS, come pure documentato) una CP_1 ripartizione nella misura del 57% e 43%; fermo altresì il principio secondo cui il diritto alla quota di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato, laddove l'onere di pagina 3 di 7 corrispondere gli arretrati ricadrà sullo stesso ente previdenziale (cfr. Cass. 2092/07)”.
Il Giudice ha quindi formulato la seguente proposta: “il trattamento di reversibilità dovuto da verrà CP_1 corrisposto nella misura del 57% alla e del 43% alla;
- l'ente pagherà altresì nella medesima Pt_1 CP_2 proporzione, gli arretrati dovuti alla ricorrente, a partire dall'1/09/24; salvo il recupero dalla resistente di quanto già alla stessa pagato oltre il dovuto;
- le spese di lite saranno compensate tra tutte le parti”.
Alla nuova udienza fissata (poi anticipata) per verifica e/o precisazione delle conclusioni, previo rigetto di istanza della ricorrente ex art. 186 ter cp.c., il G.I. ha preso atto della mancata adesione di parte resistente alla proposta e quindi ha riservato al Collegio la definitiva decisione, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c..
Tutto ciò premesso, si ritiene che la pensione di reversibilità del defunto debba essere Persona_1 attribuita nei termini di cui alla proposta conciliativa già formulata in corso di causa, il cui testo è stato già sopra riportato e alla quale anche la ricorrente ha dichiarato di aderire.
E' utile richiamare i noti ed ormai pressoché consolidati principi formatisi circa l'interpretazione dell'art. 9 L. div., quali più volte affermati e chiariti dalla Corte di Cassazione (sulla scorta specialmente di Corte Cost.
419/99 e 491/00).
Così, appare illuminante la pronuncia della sezione I del 23/04/08 n. 10575, secondo cui “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra ex coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata in primo luogo sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, coincidente con la durata legale dei medesimi e, quindi, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio, non rilevando invece la reale durata del rapporto affettivo e della convivenza, criterio che il giudice di merito può ponderare e correggere, secondo il suo prudente apprezzamento, al fine di assicurare la funzione solidaristica della pensione, con ulteriori elementi, che però non devono necessariamente essere valutati tutti ed in ugual misura, fra i quali possono assumere specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, e fermo il divieto di abbandonare totalmente per tale via ogni riferimento al fondamentale criterio temporale sopra richiamato”. Analogamente, secondo sez. I 31/01/07 n. 2092, vanno ponderati “anche ulteriori elementi - da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 - funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il "de cuius" gli aveva assicurato in vita. In quest'ambito, deve escludersi che l'applicazione del criterio temporale si risolva nell'impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali”. Idem, precisa sez. I 10/10/03 n. 15148: “Il giudice, chiamato a decidere la ripartizione della pensione di riversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato nell'ipotesi prefigurata dall'art. 9, comma 3, primo periodo, l. n. 898 pagina 4 di 7 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 13 l. n. 74 del 1987: a) deve applicare, quale criterio preponderante e potenzialmente decisivo al detto fine, quello della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali;
b) ove
l'applicazione di tale criterio conduca a esiti iniqui, rispetto alle particolari circostanze della concreta fattispecie, dedotte e dimostrate dalle parti, deve applicare criteri "correttivi" dei risultati stessi, quali, ad esempio, quelli dettati dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 (nel testo introdotto dalla l. n. 74 del 1987); quello derivante dalla dedotta e dimostrata convivenza "more uxorio" del coniuge deceduto;
e, comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità, conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di "orientamento" e di "chiusura" alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità e all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole a più bisognoso” (v. anche Cass. civ. sez. I 30/03/04 n. 6272 e 16/12/04 n.
23379, che pure evidenzia il “carattere solidaristico” della pensione di reversibilità, sicché la “valenza centrale” dell'elemento rappresentato dalla durata legale dei rispettivi matrimoni “non comporta automatismi di sorta”).
La Corte di Cassazione è tornata sulla questione con l'ordinanza n. 5268 del 22/01/20, avendo specifico riguardo all'elemento della durata delle convivenze prematrimoniali: “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass. n.26358/2011)”. La S.C. ha poi ribadito che, ai fini della ripartizione, devono essere ponderati altri elementi, tra cui l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge, le condizioni economiche dei due ex coniugi e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali “senza però confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione di reversibilità da attribuire all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”. In punto entità dell'assegno divorzile, anche la più recente ordinanza della Cassazione, sez. I, del 05/03/2025, n. 5839 ha ribadito che “In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto” (v. ancora ord. sez. lavoro, n. 8263 del 28/04/20, circa la necessità di compiere un “giudizio composito”).
Il diritto del coniuge divorziato e di quello superstite alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, laddove resta a carico dell'ente pagina 5 di 7 previdenziale l'obbligo di versare gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, salva ovviamente la facoltà dello stesso ente di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (cfr. Cass. 2092/07 cit.).
Tutto ciò premesso, si rileva nella fattispecie in esame che, in verità, la durata (legale) dei matrimoni della ricorrente e del coniuge superstite (rispettivamente, circa 35 e 20 anni) indurrebbe – quale Pt_1 CP_2 criterio guida, da cui non è possibile prescindere in primis – a riconoscere alla prima una quota sicuramente maggiore.
E' vero, peraltro, che la convivenza tra l'ex marito e la ricorrente era venuta presumibilmente a cessare già nel marzo del 1998, all'epoca dell'omologa della separazione, essendo quindi durata per 31 anni circa.
Sul piano delle rispettive situazioni economiche e reddituali, si osserva quanto segue.
La risulta aver percepito nel 2023 complessivi € 16.697, derivanti dall'assegno versatole dall'ex coniuge, Pt_1 come certificato in atti. Poco incidono le attribuzioni economiche concordate in sede di separazione e divorzio, le prime non reiterate negli accordi di divorzio, entrambe risalenti nel tempo (a 27 e 23 anni orsono) e perciò presumibilmente essendosene esauriti gli effetti. La ricorrente non è passata a nuove nozze e la convivenza che avrebbe instaurato secondo gli assunti della resistente, ove anche rilevante, non può dirsi provata alla stregua delle generiche circostanze ed offerte probatorie formulate.
D'altronde, il fatto che sia stato attribuito nel 2002 alla un assegno divorzile di oltre € 1000,00 mensili Pt_1 costituisce un elemento di valutazione di cui non può non tenersi conto, avendo riguardo alla finalità di conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio cui pure deve farsi riferimento, come si è visto, nella concreta ripartizione del trattamento di riversibilità di cui si discute (v. anche, circa il valore da attribuire a tale dato, Cass. 17248/06 cit.). E' pacifica, del resto, la mancanza di una qualche apprezzabile capacità lavorativa, se non altro per ragioni di età (79 anni), laddove l'esistenza di altri redditi e cespiti non può essere utilmente dimostrata con richieste di prova pure generiche ed esplorative.
Per converso, la ha dichiarato un reddito di € 29.000 ed è proprietaria dell'appartamento in cui vive, oltre CP_2 che erede del defunto marito (circostanze ammesse e/o non contestate).
Pertanto – nell'ottica di un equo bilanciamento dei contrapposti interessi, fermo restando il criterio cardine rappresentato dalla durata (legale) dei rispettivi matrimoni, nonché considerando gli altri elementi indicati (entità pregresso assegno divorzile, condizioni economiche delle due parti interessate, deteriori quelle della prima moglie, durata rispettive convivenze) – ritiene il Collegio congruo ripartire detto trattamento tra le parti nella misura indicata del 57%, per la ricorrente, e del 43%, per la resistente
Infine, le spese - liquidate ex D.M. 55/14 (senza aumento ex art. 4 comma 8) - seguono la soccombenza della resistente, mentre vanno compensate nei confronti dell' , considerandone la posizione processuale. CP_1
P.Q.M.
attribuisce il trattamento di reversibilità dovuto da in morte di nella misura del 57% CP_1 Persona_1 alla e del 43% alla;
Pt_1 CP_2 ordina a il conseguente pagamento nella medesima proporzione, compresi gli arretrati dovuti alla CP_1
pagina 6 di 7 ricorrente, sempre pro quota, a partire dall'1/09/24; salvo il recupero dalla resistente di quanto già alla stessa pagato oltre il dovuto;
condanna la resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, che liquida in € 2552 per compensi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge;
dichiara le spese di lite compensate nei confronti di . CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 11/12/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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