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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 06/02/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 1143/2022
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Cristoforo Colombo, 5 98061 Brolo ITALIA , C.F._1
recapito professionale dell'avv. BONINA AMELIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina
Resistente
OGGETTO: “ invalidità civile al 75%”
Udienza: 06/02/2025
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Sentenza emessa ai sensi dell'art. 116 cpc.
Con ricorso depositato il 31/03/2022 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di invalidità civile al 75%, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell' al pagamento della prestazione di cui all'oggetto. Controparte_2
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata in parte ed in tali limiti merita accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria Persona_1
argomentazione, non vi è dubbio che ricorrano i requisiti sanitari richiesti, ai fini della concessione dell'invalidità civile al 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Deve, conseguentemente, dichiararsi che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile al 75% in capo all'istante, nella misura di cui sopra ed alle conseguenti prestazioni di legge con decorrenza le sopra specificate decorrenze.
Trattandosi, poi, di prestazioni assistenziali competono, sui singoli ratei, la rivalutazione monetaria e gli interessi in relazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 156/91 della Corte Costituzionale e, salva l'applicabilità della L. 412/91, sui nuovi criteri di risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e unitamente a quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_3
rifonderle al ricorrente nella misura che viene liquidata in complessivi € 2900,00,comprese le spese vive da distrarsi in favore dell'Avv.BONINA AMELIA .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_3
con ricorso depositato in Cancelleria il 31/03/2022 così provvede: • Dichiara il diritto della ricorrente all'invalidità civile al 75% con decorrenza, ad ogni effetto di legge, rispettivamente dalla domanda amministrativa;
• Dichiara il diritto di parte ricorrente di ricever l'invalidità civile al 75% con la predetta decorrenza, oltre ai ratei maturati, da parte dell' , con rivalutazione monetaria ed interessi legali CP_3
dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91.
• Condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, CP_3
determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente liquidate, in complessivi € 2900,00, oltre spese generali sui compensi I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv. BONINA AMELIA .
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 06/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 06/02/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 1143/2022
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Cristoforo Colombo, 5 98061 Brolo ITALIA , C.F._1
recapito professionale dell'avv. BONINA AMELIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina
Resistente
OGGETTO: “ invalidità civile al 75%”
Udienza: 06/02/2025
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Sentenza emessa ai sensi dell'art. 116 cpc.
Con ricorso depositato il 31/03/2022 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di invalidità civile al 75%, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell' al pagamento della prestazione di cui all'oggetto. Controparte_2
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata in parte ed in tali limiti merita accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria Persona_1
argomentazione, non vi è dubbio che ricorrano i requisiti sanitari richiesti, ai fini della concessione dell'invalidità civile al 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Deve, conseguentemente, dichiararsi che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile al 75% in capo all'istante, nella misura di cui sopra ed alle conseguenti prestazioni di legge con decorrenza le sopra specificate decorrenze.
Trattandosi, poi, di prestazioni assistenziali competono, sui singoli ratei, la rivalutazione monetaria e gli interessi in relazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 156/91 della Corte Costituzionale e, salva l'applicabilità della L. 412/91, sui nuovi criteri di risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e unitamente a quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_3
rifonderle al ricorrente nella misura che viene liquidata in complessivi € 2900,00,comprese le spese vive da distrarsi in favore dell'Avv.BONINA AMELIA .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_3
con ricorso depositato in Cancelleria il 31/03/2022 così provvede: • Dichiara il diritto della ricorrente all'invalidità civile al 75% con decorrenza, ad ogni effetto di legge, rispettivamente dalla domanda amministrativa;
• Dichiara il diritto di parte ricorrente di ricever l'invalidità civile al 75% con la predetta decorrenza, oltre ai ratei maturati, da parte dell' , con rivalutazione monetaria ed interessi legali CP_3
dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91.
• Condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, CP_3
determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente liquidate, in complessivi € 2900,00, oltre spese generali sui compensi I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv. BONINA AMELIA .
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 06/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni