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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1368/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1368/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RANALLI Parte_1 C.F._1 NA RI e dell'avv. RANALLI ELENA VIA A. CANOVA N. C.F._2 10 64039 VAL VOMANO;
, elettivamente domiciliato in VIA CANOVA N.10 64039 VAL VOMANOpresso il difensore avv. RANALLI NA RI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FURIA Controparte_1 C.F._3 NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Giardino, 21 64024 NOTARESCOpresso il difensore avv. DI FURIA NI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi ex art. 127 ter cpc.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di condannare alla Parte_1 Controparte_1 demolizione o arretramento dei manufatti realizzati sulla particella 356 foglio 5 catasto terreni comune di Cermignano, in aperta violazione di quanto previsto in materia di distanze dal confine da norme di diritto sostanziale e del regolamento comunale vigente, fino al raggiungimento della distanza di cinque metri ovvero di tre metri dal confine del fondo di proprietà dell'attore, distinto con la particella 887 foglio 5 catasto terreni comune di Cermignano, nonché delle norme sulle distanze dal confine per vedute dirette,oblique e balconi;
ed al risarcimento dei danni;
ed inesistenza di servitù di scolo, stillicidio e veduta diretta ed indiretta. Con condanna del convenuto alla rimozione delle opere che fanno convogliare nel suo fondo le acque ed invasione dello spazio aereo;
previa eventuale disapplicazione di titoli abilitativi che lo abbiano a ciò autorizzato. Lamenta la realizzazione da parte del confinante di tettoie, gronde e finestre non a norma;
nonché altri abusi rimossi a seguito di accertamento penale, con processo terminato poi con sentenza di prescrizione. Il vicino invoca il principio della prevenzione, la servitù posseduta per oltre vent'anni, e la tettoia è stata già rimossa;
quindi chiede il rigetto delle domande attrici. Condotta istruttoria con consulenza tecnica sugli edifici, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.La disposta consulenza tecnica, cui è stato chiesto di descrivere lo stato dei luoghi,di descrivere analiticamente gli interventi edilizi realizzati del convenuto sulla particella di sua proprietà indicando eventuali permessi di costruire e permessi in sanatoria, di descrivere lo stato dei luoghi relativo alla presenza, nel fabbricato del convenuto, di bocchette di scolo delle acque e dei tubi in PVC che convogliano le acque piovane, precisando se queste invadono la colonna d'aria dell'attore, di accertare quali parti del fabbricato del convenuto sono state eventualmente realizzate in violazione della normativa sulla distanza del confine, ed in particolare di accertare se la tettoia realizzata sul piano seminterrato è ancora presente, le vedute realizzate al piano terra rispettano la distanza legale vigente in base alle norme tecniche di attrazione del comune, di descrivere analiticamente le opere necessarie per la regolarizzazione dell'immobile sotto il profilo dell'osservanza della normativa sulle distanze legali richiamata,specificandone il costo, di indicare il valore reddituale del terreno di parte attrice la cui fruibilità sia stata eventualmente ridotta per effetto del mancato rispetto della distanza tra le costruzioni, ha permesso di appurare quanto segue: l'area di proprietà dell'attore risulta inedificata, l'immobile del convenuto è diviso in quattro distinte unità immobiliari, una destinata a falegnameria,le altre tre a civile abitazione. Dal 1982 al 2020 risultano tre concessioni di costruzione,una concessione per esecuzione di opere, sei concessioni edilizie, due concessioni edilizie in sanatoria , una denuncia di inizio attività, tre permessi di costruire in sanatoria ed una segnalazione certificata di inizio attività. La nuova linea di confine coincide con la linea su cui il convenuto ha costruito il suo immobile, con la conseguenza che lo spazio attualmente risultante sulla planimetria catastale di fatto non c'è, per cui la presenza di detto spazio è frutto di un errore cartografico catastale.A seguito della sentenza di usucapione il terreno distinto in catasto al foglio 5 particella 887 è stato trasferito da a , quindi l'obbligo Parte_2 Parte_1 del rispetto delle distanze minime è dalla nuova linea di confine, non da quella che separa l'attuale particella 887 dalla particella 1421. La tettoia è stata demolita;
le vedute realizzate al piano terra violano le distanze dal confine;
l'ampliamento dei locali al primo piano viola la distanza minima stabilita dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del comune;
la realizzazione della pensilina a sbalzo non necessita del rispetto delle distanze minime;
la tettoia realizzata al piano secondo rispetta le distanze. Il consulente ha precisato nella planimetria quali sono le parti dell'edificio del convenuto da demolire. Come affermato da Cassazione 10329/25, In tema di distanze pagina 2 di 5 legali la facoltà del vicino prevenuto di arretrare fino alla distanza legale la propria costruzioneillegittima, ovvero di avanzarla fino a quella del preveniente, si traduce sul piano processuale nel potere del giudice, ancorché sollecitato dalla parte interessata, di disporre l'eliminazione della situazione illegittima, ordinando con la sentenza di condanna in via alternativa l'arretramento della costruzione illegittima ovvero l'avanzamento di essa secondo i principi dell'aderenza fino al confine (vedi Cass.
7.11.2018 n. 28408; Cass. n. 21755/2016; Cass. n. 21455/2015; Cass. n. 11284/1992), e la sollecitazione della parte interessata, nella specie contenuta nell'atto di appello, non costituisce una domanda vera e propria non proponibile per la prima volta in appello, ma una sollecitazione del potere del giudice (vedi in tal senso Cass. 28.12.2024 n. 34740; Cass.
7.11.2018 n. 28408; Cass. n.21755/2016; Cass. 21455/2015; Cass. n. 11284/1992). Nel caso di specie, parte attrice non ha edificato la propria proprietà; quindi questa possibilità non esiste. Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, Cassazione 3983/25 chiaramente enuncia che L'illiceità di una costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiederne la riduzione in pristino, non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità alla licenza o concessione edilizia, poiché tali provvedimenti non incidono sui rapporti tra privati (rapporti che possono anche discendere, come prospettato dall'attore nella fattispecie all'esame, dalla eventuale costituzione per usucapione di una servitù altius non tollendi o inaedificandi, a tutela di un diritto di veduta che si assume acquisito), né pregiudicano i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria, da parte di questo, una deliberazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti . Qualora i regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, non può ritenersi consentita (salvo concreta, diversa previsione della norma regolamentare) la costruzione in aderenza o in appoggio, con conseguente inoperatività del principio della prevenzione, mentre, nella ipotesi in cui tali regolamenti consentano, anche implicitamente, le predette facoltà di costruzione come alternativa all'obbligo di rispettare una determinata distanza dal confine, si versa in ipotesi del tutto analoga, sul piano normativo, a quella prevista e disciplinata dagli art. 873 ss. c.c., con la conseguente operatività del principio di prevenzione, in base al quale colui che costruisca per primo potrà legittimamente farlo sul confine, obbligando all'arretramento a distanza legale il vicino che non voglia, a sua volta, costruire in aderenza o in appoggio (conforme Cass. 12 settembre 2000 n. 12045, secondo cui la legittimità della costruzione in aderenza sussiste solo se la possibilità di costruire sul confine è contemplata dal regolamento edilizio, mentre è da escludere ove questo, pur se nulla dispone per lo ius aedificandi in aderenza a preesistenti fabbriche aliene - prescriva una determinata distanza dal confine, così impedendo l'operatività del principio della prevenzione).
Per l'affermazione che il principio codicistico della prevenzione non è incompatibile con la disciplina sulle distanze tra fabbricati vicini dettata dall'art. 41-quinquies, comma 1, lett. c, l. 17 agosto 1942 n. 1150 (aggiunto dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765), cfr. Cass., sez. un., 1 agosto 2002 n. 11489, in Rass. dir. civ., 2005, 820, con nota di Ronchi, L'applicazione dell'art. 41 quinquies non esclude l'operatività delle norme del codice civile. In tema v. anche , La disciplina delle distanze tra costruzioni: il Parte_3 principio di prevenzione e il principio di reciprocità a confronto (nota a Cass. 5 dicembre 2001 n. 15367), in Giur. it., 2003, 74.
Nella diversa ipotesi in cui i regolamenti edilizi comunali stabiliscano invece una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve pagina 3 di 5 osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, della operatività del criterio cosiddetto «della prevenzione» (cfr. Cass. 22 febbraio 2007 n. 4199, in Guida dir., 2007, n. 19, 74). A riguardo, la stessa S.C. ha precisato che il principio secondo cui, quando il regolamento edilizio locale prevede una distanza minima della costruzione dal confine, non solo non può costruirsi sul confine stesso, ma non opera nemmeno il criterio della prevenzione, non potendo esso conciliarsi con il carattere assoluto della prescrizione regolamentare, trova applicazione anche nel caso in cui la norma locale si limiti a stabilire, senza ulteriori e successive specificazioni, che la distanza tra costruzioni deve rispettare un minimo assoluto, non incidendo tale incompiutezza sulla chiara volontà della fonte normativa di escludere tanto la facoltà di edificare sul confine, quanto l'operatività del criterio della prevenzione (Cass. 19 luglio 2006. n. 16574). Nel caso di specie, parte interessata, ovvero parte convenuta, non dà espressa dimostrazione di tale possibilità; ed in ogni caso la sede propria sarebbe stata quella del dialogo con il Ctu, come dovevano essere interpretate le norme del regolamento comunale. Il fatto che la costruzione fosse legittima al momento della sua esecuzione diviene irrilevante, essendo l'usucapione acquisto a titolo originario, normalmente incompatibile con i diritti minori, quali la servitù; ed il confinante per sua ammissione non vanta titoli ultra ventennali per le sue costruzioni, oltre a non aver espressamente richiesto che venga riconosciuta l'usucapione del proprio diritto a mantenere le costruzioni a distanza dal confine;
tra l'altro, la sede propria sarebbe stata il giudizio di usucapione, che a quanto è dato di capire ha visto proprio uale convenuto. CP_1
Pertanto, non resta che ordinare a l'arretramento della propria costruzione, Controparte_1 secondo le planimetrie allegate alla ctu, parte integrante della presente sentenza, ove le parti da demolire sono evidenziate con linea tratteggiata e retinatura di colore giallo;
analogamente dovranno essere arretrate le bocchette PVC, che attualmente emergono rispetto alle pareti edificate. Va respinta la domanda di risarcimento del danno;
La violazione delle distanze tra costruzioni legittima il proprietario confinante a ottenere sia la tutela ripristinatoria, volta al ripristino dello stato originario dei luoghi, sia quella risarcitoria, ove risulti una limitazione reale e diretta dell'utilizzo del bene da parte del titolare. Il danno patrimoniale è ravvisabile nella compromissione del diritto esclusivo di godimento del fondo e il collegamento causale si configura tra la condotta illecita e la perdita della piena fruibilità. In difetto di una dettagliata esposizione delle circostanze pregiudizievoli, la riduzione dell'utilizzo del bene, la sua perdita di valore o altri danni concreti, la richiesta risarcitoria non può essere accolta. Qui non vi è stata alcuna prova in merito, e il Ctu non ha riscontrato alcun danno risarcibile. Non può farsi quindi luogo a presunzioni semplici, come invocato da parte attrice;
tanto più che non è nemmeno dato sapere quali queste presunzioni semplici siano. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda di , e condanna ad Parte_1 Controparte_1 arretrate le parti di fabbricato specificate dal Ctu nella perizia e nelle planimetrie allegate,1,2,3,4, come evidenziate graficamente dal Ctu, con linea tratteggiata e retinatura di colore giallo. Respinge la domanda di risarcimento del danno. Condanna alle spese in favore di Controparte_1 Parte_1
, che liquida in euro 3809 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate
[...]
e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 9 Dicembre 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1368/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RANALLI Parte_1 C.F._1 NA RI e dell'avv. RANALLI ELENA VIA A. CANOVA N. C.F._2 10 64039 VAL VOMANO;
, elettivamente domiciliato in VIA CANOVA N.10 64039 VAL VOMANOpresso il difensore avv. RANALLI NA RI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FURIA Controparte_1 C.F._3 NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Giardino, 21 64024 NOTARESCOpresso il difensore avv. DI FURIA NI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi ex art. 127 ter cpc.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di condannare alla Parte_1 Controparte_1 demolizione o arretramento dei manufatti realizzati sulla particella 356 foglio 5 catasto terreni comune di Cermignano, in aperta violazione di quanto previsto in materia di distanze dal confine da norme di diritto sostanziale e del regolamento comunale vigente, fino al raggiungimento della distanza di cinque metri ovvero di tre metri dal confine del fondo di proprietà dell'attore, distinto con la particella 887 foglio 5 catasto terreni comune di Cermignano, nonché delle norme sulle distanze dal confine per vedute dirette,oblique e balconi;
ed al risarcimento dei danni;
ed inesistenza di servitù di scolo, stillicidio e veduta diretta ed indiretta. Con condanna del convenuto alla rimozione delle opere che fanno convogliare nel suo fondo le acque ed invasione dello spazio aereo;
previa eventuale disapplicazione di titoli abilitativi che lo abbiano a ciò autorizzato. Lamenta la realizzazione da parte del confinante di tettoie, gronde e finestre non a norma;
nonché altri abusi rimossi a seguito di accertamento penale, con processo terminato poi con sentenza di prescrizione. Il vicino invoca il principio della prevenzione, la servitù posseduta per oltre vent'anni, e la tettoia è stata già rimossa;
quindi chiede il rigetto delle domande attrici. Condotta istruttoria con consulenza tecnica sugli edifici, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.La disposta consulenza tecnica, cui è stato chiesto di descrivere lo stato dei luoghi,di descrivere analiticamente gli interventi edilizi realizzati del convenuto sulla particella di sua proprietà indicando eventuali permessi di costruire e permessi in sanatoria, di descrivere lo stato dei luoghi relativo alla presenza, nel fabbricato del convenuto, di bocchette di scolo delle acque e dei tubi in PVC che convogliano le acque piovane, precisando se queste invadono la colonna d'aria dell'attore, di accertare quali parti del fabbricato del convenuto sono state eventualmente realizzate in violazione della normativa sulla distanza del confine, ed in particolare di accertare se la tettoia realizzata sul piano seminterrato è ancora presente, le vedute realizzate al piano terra rispettano la distanza legale vigente in base alle norme tecniche di attrazione del comune, di descrivere analiticamente le opere necessarie per la regolarizzazione dell'immobile sotto il profilo dell'osservanza della normativa sulle distanze legali richiamata,specificandone il costo, di indicare il valore reddituale del terreno di parte attrice la cui fruibilità sia stata eventualmente ridotta per effetto del mancato rispetto della distanza tra le costruzioni, ha permesso di appurare quanto segue: l'area di proprietà dell'attore risulta inedificata, l'immobile del convenuto è diviso in quattro distinte unità immobiliari, una destinata a falegnameria,le altre tre a civile abitazione. Dal 1982 al 2020 risultano tre concessioni di costruzione,una concessione per esecuzione di opere, sei concessioni edilizie, due concessioni edilizie in sanatoria , una denuncia di inizio attività, tre permessi di costruire in sanatoria ed una segnalazione certificata di inizio attività. La nuova linea di confine coincide con la linea su cui il convenuto ha costruito il suo immobile, con la conseguenza che lo spazio attualmente risultante sulla planimetria catastale di fatto non c'è, per cui la presenza di detto spazio è frutto di un errore cartografico catastale.A seguito della sentenza di usucapione il terreno distinto in catasto al foglio 5 particella 887 è stato trasferito da a , quindi l'obbligo Parte_2 Parte_1 del rispetto delle distanze minime è dalla nuova linea di confine, non da quella che separa l'attuale particella 887 dalla particella 1421. La tettoia è stata demolita;
le vedute realizzate al piano terra violano le distanze dal confine;
l'ampliamento dei locali al primo piano viola la distanza minima stabilita dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del comune;
la realizzazione della pensilina a sbalzo non necessita del rispetto delle distanze minime;
la tettoia realizzata al piano secondo rispetta le distanze. Il consulente ha precisato nella planimetria quali sono le parti dell'edificio del convenuto da demolire. Come affermato da Cassazione 10329/25, In tema di distanze pagina 2 di 5 legali la facoltà del vicino prevenuto di arretrare fino alla distanza legale la propria costruzioneillegittima, ovvero di avanzarla fino a quella del preveniente, si traduce sul piano processuale nel potere del giudice, ancorché sollecitato dalla parte interessata, di disporre l'eliminazione della situazione illegittima, ordinando con la sentenza di condanna in via alternativa l'arretramento della costruzione illegittima ovvero l'avanzamento di essa secondo i principi dell'aderenza fino al confine (vedi Cass.
7.11.2018 n. 28408; Cass. n. 21755/2016; Cass. n. 21455/2015; Cass. n. 11284/1992), e la sollecitazione della parte interessata, nella specie contenuta nell'atto di appello, non costituisce una domanda vera e propria non proponibile per la prima volta in appello, ma una sollecitazione del potere del giudice (vedi in tal senso Cass. 28.12.2024 n. 34740; Cass.
7.11.2018 n. 28408; Cass. n.21755/2016; Cass. 21455/2015; Cass. n. 11284/1992). Nel caso di specie, parte attrice non ha edificato la propria proprietà; quindi questa possibilità non esiste. Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, Cassazione 3983/25 chiaramente enuncia che L'illiceità di una costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiederne la riduzione in pristino, non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità alla licenza o concessione edilizia, poiché tali provvedimenti non incidono sui rapporti tra privati (rapporti che possono anche discendere, come prospettato dall'attore nella fattispecie all'esame, dalla eventuale costituzione per usucapione di una servitù altius non tollendi o inaedificandi, a tutela di un diritto di veduta che si assume acquisito), né pregiudicano i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria, da parte di questo, una deliberazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti . Qualora i regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, non può ritenersi consentita (salvo concreta, diversa previsione della norma regolamentare) la costruzione in aderenza o in appoggio, con conseguente inoperatività del principio della prevenzione, mentre, nella ipotesi in cui tali regolamenti consentano, anche implicitamente, le predette facoltà di costruzione come alternativa all'obbligo di rispettare una determinata distanza dal confine, si versa in ipotesi del tutto analoga, sul piano normativo, a quella prevista e disciplinata dagli art. 873 ss. c.c., con la conseguente operatività del principio di prevenzione, in base al quale colui che costruisca per primo potrà legittimamente farlo sul confine, obbligando all'arretramento a distanza legale il vicino che non voglia, a sua volta, costruire in aderenza o in appoggio (conforme Cass. 12 settembre 2000 n. 12045, secondo cui la legittimità della costruzione in aderenza sussiste solo se la possibilità di costruire sul confine è contemplata dal regolamento edilizio, mentre è da escludere ove questo, pur se nulla dispone per lo ius aedificandi in aderenza a preesistenti fabbriche aliene - prescriva una determinata distanza dal confine, così impedendo l'operatività del principio della prevenzione).
Per l'affermazione che il principio codicistico della prevenzione non è incompatibile con la disciplina sulle distanze tra fabbricati vicini dettata dall'art. 41-quinquies, comma 1, lett. c, l. 17 agosto 1942 n. 1150 (aggiunto dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765), cfr. Cass., sez. un., 1 agosto 2002 n. 11489, in Rass. dir. civ., 2005, 820, con nota di Ronchi, L'applicazione dell'art. 41 quinquies non esclude l'operatività delle norme del codice civile. In tema v. anche , La disciplina delle distanze tra costruzioni: il Parte_3 principio di prevenzione e il principio di reciprocità a confronto (nota a Cass. 5 dicembre 2001 n. 15367), in Giur. it., 2003, 74.
Nella diversa ipotesi in cui i regolamenti edilizi comunali stabiliscano invece una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve pagina 3 di 5 osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, della operatività del criterio cosiddetto «della prevenzione» (cfr. Cass. 22 febbraio 2007 n. 4199, in Guida dir., 2007, n. 19, 74). A riguardo, la stessa S.C. ha precisato che il principio secondo cui, quando il regolamento edilizio locale prevede una distanza minima della costruzione dal confine, non solo non può costruirsi sul confine stesso, ma non opera nemmeno il criterio della prevenzione, non potendo esso conciliarsi con il carattere assoluto della prescrizione regolamentare, trova applicazione anche nel caso in cui la norma locale si limiti a stabilire, senza ulteriori e successive specificazioni, che la distanza tra costruzioni deve rispettare un minimo assoluto, non incidendo tale incompiutezza sulla chiara volontà della fonte normativa di escludere tanto la facoltà di edificare sul confine, quanto l'operatività del criterio della prevenzione (Cass. 19 luglio 2006. n. 16574). Nel caso di specie, parte interessata, ovvero parte convenuta, non dà espressa dimostrazione di tale possibilità; ed in ogni caso la sede propria sarebbe stata quella del dialogo con il Ctu, come dovevano essere interpretate le norme del regolamento comunale. Il fatto che la costruzione fosse legittima al momento della sua esecuzione diviene irrilevante, essendo l'usucapione acquisto a titolo originario, normalmente incompatibile con i diritti minori, quali la servitù; ed il confinante per sua ammissione non vanta titoli ultra ventennali per le sue costruzioni, oltre a non aver espressamente richiesto che venga riconosciuta l'usucapione del proprio diritto a mantenere le costruzioni a distanza dal confine;
tra l'altro, la sede propria sarebbe stata il giudizio di usucapione, che a quanto è dato di capire ha visto proprio uale convenuto. CP_1
Pertanto, non resta che ordinare a l'arretramento della propria costruzione, Controparte_1 secondo le planimetrie allegate alla ctu, parte integrante della presente sentenza, ove le parti da demolire sono evidenziate con linea tratteggiata e retinatura di colore giallo;
analogamente dovranno essere arretrate le bocchette PVC, che attualmente emergono rispetto alle pareti edificate. Va respinta la domanda di risarcimento del danno;
La violazione delle distanze tra costruzioni legittima il proprietario confinante a ottenere sia la tutela ripristinatoria, volta al ripristino dello stato originario dei luoghi, sia quella risarcitoria, ove risulti una limitazione reale e diretta dell'utilizzo del bene da parte del titolare. Il danno patrimoniale è ravvisabile nella compromissione del diritto esclusivo di godimento del fondo e il collegamento causale si configura tra la condotta illecita e la perdita della piena fruibilità. In difetto di una dettagliata esposizione delle circostanze pregiudizievoli, la riduzione dell'utilizzo del bene, la sua perdita di valore o altri danni concreti, la richiesta risarcitoria non può essere accolta. Qui non vi è stata alcuna prova in merito, e il Ctu non ha riscontrato alcun danno risarcibile. Non può farsi quindi luogo a presunzioni semplici, come invocato da parte attrice;
tanto più che non è nemmeno dato sapere quali queste presunzioni semplici siano. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda di , e condanna ad Parte_1 Controparte_1 arretrate le parti di fabbricato specificate dal Ctu nella perizia e nelle planimetrie allegate,1,2,3,4, come evidenziate graficamente dal Ctu, con linea tratteggiata e retinatura di colore giallo. Respinge la domanda di risarcimento del danno. Condanna alle spese in favore di Controparte_1 Parte_1
, che liquida in euro 3809 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate
[...]
e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 9 Dicembre 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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