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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro n. 4036/23 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio Di Pietro, nella causa
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma al Largo Toniolo n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco ELIA e dall'Avv. Daniela DE SALVATORE giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Claudia Ruperto, giusta procura generale in atti convenuto all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
- dichiara illegittimo l'indebito di cui alla comunicazione del CP_1
17.1.2023 e dichiara non dovute da parte ricorrente le somme pretese dall' CP_1
con detto provvedimento;
- condanna, di conseguenza, il medesimo Istituto alla restituzione in favore della ricorrente di quanto eventualmente trattenuto e/o riscosso a tale titolo, oltre interessi nella misura di legge;
- condanna l' alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari di CP_1
parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in euro 900,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
era titolare di pensione Cat. INVCIV n. 00760018, con Parte_1
decorrenza dal dicembre 1986.
A decorrere da luglio 2021, alla è stata riconosciuta la pensione ai Pt_1
superstiti.
Con nota del 17.1.2023, l' ha comunicato alla di aver provveduto al CP_1 Pt_1
“ricalcolo” della suddetta prestazione di invalidità civile con decorrenza da gennaio 2020, rappresentando che da detto ricalcolo è scaturita la percezione indebita della prestazione da gennaio 2022 a dicembre 2022 per euro 4.800,43 percepito.
La ha contestato l'operato dell' eccependo l'irripetibilità delle Pt_1 CP_1
somme richieste dall' . CP_2
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1
infondatezza.
Autorizzato il deposito di note finali, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata.
Occorre rammentare che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale determinato – come nel caso di specie - dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (in questi termini, vedi Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 26036 del 2019; Cass. n. 31372 del 2019;
Cass. n. 16088 del 2020).
2 In particolare, con riguardo alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, tale giurisprudenza ha spiegato che “la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Applicando tali principi al caso in esame, deve rilevarsi che il provvedimento di comunicazione dell'indebito è datato 17.1.2023 ed il periodo di recupero è compreso tra il mese di gennaio 2022 e quello di dicembre 2022, ossia riguarda un arco temporale antecedente a detta comunicazione.
Le somme erogate alla ricorrente sono, pertanto, irripetibili.
Invero, non può ritenersi che la percezione delle somme in questione sia avvenuta con dolo, tenuto conto della modesta entità della pensione ai superstiti e del lieve superamento del limite reddituale per accedere alla prestazione di invalidità civile, nonché del fatto cha la pensione di reversibilità sia stata liquidata solo a maggio 2022. Inoltre, non è ravvisabile alcuna violazione di obblighi comunicativi.
Del resto, l non ha dedotto un'ipotesi di dolo della ricorrente, né un CP_1
intento fraudolento emerge dalle evidenze documentali a disposizione, riguardando la contestazione dell'Istituto uno scostamento reddituale di modesta entità.
Dunque, il provvedimento restitutorio dell' deve ritenersi illegittimo e, di CP_1
conseguenza, la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme ivi indicate.
Ogni altra questione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario di
3 parte ricorrente, tenendo conto della serialità delle questioni trattate e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Tivoli, 9.1.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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