Art. 2. (Delega al Governo in materia di produzione agricola
e agroalimentare con metodo biologico) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , un decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 , sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le modifiche conseguenti all'evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di sussidiarieta' e alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni;
b) rivedere la disciplina relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli organismi pubblici e privati incaricati delle attivita' di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, in modo da prevedere che:
1) il Comitato di valutazione degli organismi di controllo sia integrato al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato e alle regioni;
2) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo sia soggetta a rinnovo triennale;
3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, in particolare, che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di controllo sull'intero territorio nazionale sia corredata da un'attestazione di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla European Cooperation for Accreditation (EA) o, a livello internazionale, dall'International Accreditation Forum (IAF);
4) l'attivita' di vigilanza sia disciplinata anche tenendo conto del principio di sussidiarieta';
5) siano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo;
6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 , sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma;
7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi alla modulistica possano essere successivamente adeguati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' trasmesso al Parlamento affinche' sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.
4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.
5. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ", si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 , reca "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico".
e agroalimentare con metodo biologico) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , un decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 , sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le modifiche conseguenti all'evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di sussidiarieta' e alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni;
b) rivedere la disciplina relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli organismi pubblici e privati incaricati delle attivita' di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, in modo da prevedere che:
1) il Comitato di valutazione degli organismi di controllo sia integrato al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato e alle regioni;
2) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo sia soggetta a rinnovo triennale;
3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, in particolare, che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di controllo sull'intero territorio nazionale sia corredata da un'attestazione di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla European Cooperation for Accreditation (EA) o, a livello internazionale, dall'International Accreditation Forum (IAF);
4) l'attivita' di vigilanza sia disciplinata anche tenendo conto del principio di sussidiarieta';
5) siano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo;
6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 , sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma;
7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi alla modulistica possano essere successivamente adeguati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' trasmesso al Parlamento affinche' sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.
4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.
5. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ", si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 , reca "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico".