Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 195
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella di pagamento prodromica

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato prova della regolare notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in data 30/01/2023. Pertanto, le doglianze della ricorrente sono inammissibili ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto promosse avverso il successivo atto della riscossione per far valere vizi afferenti alla pretesa impositiva suggellata nella prodromica cartella di pagamento, regolarmente notificata ma non impugnata nei termini di legge, e quindi divenuta definitiva per mancata impugnazione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata impugnazione della cartella di pagamento

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato prova della regolare notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in data 30/01/2023. Pertanto, le doglianze della ricorrente sono inammissibili ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto promosse avverso il successivo atto della riscossione per far valere vizi afferenti alla pretesa impositiva suggellata nella prodromica cartella di pagamento, regolarmente notificata ma non impugnata nei termini di legge, e quindi divenuta definitiva per mancata impugnazione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata impugnazione della cartella di pagamento

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato prova della regolare notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in data 30/01/2023. Pertanto, le doglianze della ricorrente sono inammissibili ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto promosse avverso il successivo atto della riscossione per far valere vizi afferenti alla pretesa impositiva suggellata nella prodromica cartella di pagamento, regolarmente notificata ma non impugnata nei termini di legge, e quindi divenuta definitiva per mancata impugnazione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata impugnazione della cartella di pagamento

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato prova della regolare notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in data 30/01/2023. Pertanto, le doglianze della ricorrente sono inammissibili ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto promosse avverso il successivo atto della riscossione per far valere vizi afferenti alla pretesa impositiva suggellata nella prodromica cartella di pagamento, regolarmente notificata ma non impugnata nei termini di legge, e quindi divenuta definitiva per mancata impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 195
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 195
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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