CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
ABRIGNANI IGNAZIO, Relatore
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16747/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2018 contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220189513735000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12904/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 17/10/2024, contenente istanza di sospensione, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90829423 61/000, notificata il 19/07/2024, con la quale è stato intimato il pagamento dell'importo di € 19.011,89, oltre sanzioni ed interessi, derivante dalla cartella di pagamento n. 097 2022 0189513735000, asseritamente notificata il
30/01/2023, avente ad oggetto la Tariffa smaltimento rifiuti relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018.
Parte Ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito, anche con riferimento alle sanzioni irrogate e agli interessi applicati, nonchè ha richiesto l'annullamento delle sanzioni per omessa notifica dell'avviso bonario e, in via subordinata, la riduzione delle stesse secondo equità.
Il 03/12/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo, preliminarmente, la tardività dell'opposizione in considerazione della dimostrata notifica della prodromica cartella di pagamento, avvenuta correttamente a mezzo pec e divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Infine, ha sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa tributaria, in quanto di competenza dell'Ente Impositore, essendo ad essa demandato il solo ruolo di concessionario del servizio della riscossione dei tributi.
Il 21/11/2025 si è costituita in giudizio Roma Capitale, rilevando, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni di Parte Ricorrente, in quanto promosse avverso l'intimazione di pagamento che è un atto della riscossione di competenza dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
In secondo luogo, ha contestato la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, per carenza di fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nel merito, ha contestato l'eccepita prescrizione del diritto di credito in virtù dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento nn. 421090-417874-417875-417876-424218-417877 prodromici all'intimazione impugnata, effettuata in data 07/01/2019 quindi entro il termine di prescrizione quinquennale.
Per quanto concerne, poi, la riscossione coattiva ha sottolineato la tempestiva iscrizione a ruolo delle somme dovute, effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli avvisi sono divenuti definitivi, ovvero entro il 31/12/2022, ai quali bisogna applicare la sospensione di 24 mesi dei termini di accertamento e riscossione.
In ordine alla contestata irrogazione delle sanzioni, ha rilevato la corretta applicazione delle stesse nella misura del 120% in virtù della normativa in materia, che prevede che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200%.
Con ulteriori memorie illustrative depositate il 02/12/2025 e 04/12/2025 Parte Ricorrente ha ribadito la legittimità delle doglianze contenute nel proprio ricorso.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la Corte ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento oggi impugnata richiede il pagamento della complessiva somma di
€ 19.011,89 in relazione alla cartella di pagamento n. 097 2022 0189513735000, che l'odierna ricorrente asserisce non essere mai stata notificata.
Invero, questa Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato in giudizio prova della regolare notifica della citata cartella eseguita a mezzo pec in data 30/01/2023.
Pertanto, le doglianze di Parte Ricorrente sono del tutto inammissibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto promosse avverso il successivo atto della riscossione per far valere vizi afferenti alla pretesa impositiva suggellata nella prodromica cartella di pagamento, regolarmente notificata ma non impugnata nei termini di legge, e quindi, divenuta definitiva per mancata impugnazione, al solo fine di essere rimessa in termini per impugnare.
Ne consegue che questa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti. Roma, il 15/12/2025 Il Componente Il Presidente
NA RI CE TI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
ABRIGNANI IGNAZIO, Relatore
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16747/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082942361000 TARI 2018 contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220189513735000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12904/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 17/10/2024, contenente istanza di sospensione, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90829423 61/000, notificata il 19/07/2024, con la quale è stato intimato il pagamento dell'importo di € 19.011,89, oltre sanzioni ed interessi, derivante dalla cartella di pagamento n. 097 2022 0189513735000, asseritamente notificata il
30/01/2023, avente ad oggetto la Tariffa smaltimento rifiuti relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018.
Parte Ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito, anche con riferimento alle sanzioni irrogate e agli interessi applicati, nonchè ha richiesto l'annullamento delle sanzioni per omessa notifica dell'avviso bonario e, in via subordinata, la riduzione delle stesse secondo equità.
Il 03/12/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo, preliminarmente, la tardività dell'opposizione in considerazione della dimostrata notifica della prodromica cartella di pagamento, avvenuta correttamente a mezzo pec e divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Infine, ha sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa tributaria, in quanto di competenza dell'Ente Impositore, essendo ad essa demandato il solo ruolo di concessionario del servizio della riscossione dei tributi.
Il 21/11/2025 si è costituita in giudizio Roma Capitale, rilevando, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni di Parte Ricorrente, in quanto promosse avverso l'intimazione di pagamento che è un atto della riscossione di competenza dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
In secondo luogo, ha contestato la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, per carenza di fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nel merito, ha contestato l'eccepita prescrizione del diritto di credito in virtù dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento nn. 421090-417874-417875-417876-424218-417877 prodromici all'intimazione impugnata, effettuata in data 07/01/2019 quindi entro il termine di prescrizione quinquennale.
Per quanto concerne, poi, la riscossione coattiva ha sottolineato la tempestiva iscrizione a ruolo delle somme dovute, effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli avvisi sono divenuti definitivi, ovvero entro il 31/12/2022, ai quali bisogna applicare la sospensione di 24 mesi dei termini di accertamento e riscossione.
In ordine alla contestata irrogazione delle sanzioni, ha rilevato la corretta applicazione delle stesse nella misura del 120% in virtù della normativa in materia, che prevede che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200%.
Con ulteriori memorie illustrative depositate il 02/12/2025 e 04/12/2025 Parte Ricorrente ha ribadito la legittimità delle doglianze contenute nel proprio ricorso.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la Corte ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento oggi impugnata richiede il pagamento della complessiva somma di
€ 19.011,89 in relazione alla cartella di pagamento n. 097 2022 0189513735000, che l'odierna ricorrente asserisce non essere mai stata notificata.
Invero, questa Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato in giudizio prova della regolare notifica della citata cartella eseguita a mezzo pec in data 30/01/2023.
Pertanto, le doglianze di Parte Ricorrente sono del tutto inammissibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto promosse avverso il successivo atto della riscossione per far valere vizi afferenti alla pretesa impositiva suggellata nella prodromica cartella di pagamento, regolarmente notificata ma non impugnata nei termini di legge, e quindi, divenuta definitiva per mancata impugnazione, al solo fine di essere rimessa in termini per impugnare.
Ne consegue che questa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti. Roma, il 15/12/2025 Il Componente Il Presidente
NA RI CE TI