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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/09/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3037/2018 del ruolo generale affari contenziosi in data 31/10/2018 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 06/5/2025, tenutasi in modalità cartolare, vertente tra
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Ambrogio Ornella, come da mandato in atti parte opponente contro
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio De Bonis, giusta procura in atti parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Il difensore della parte opposta ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la , nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 759/2018, R.G.
n. 1618/2018, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della , Controparte_1 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, ingiungeva ad essa opponente il pagamento della somma di € 13.827,76, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla scadenza del termine di adempimento fino al soddisfo, dovuta in forza delle fatture n. 294 del 31/3/2017, n. 470 del 30/4/2017 e n. 625 del 31/5/2017, per i titoli ivi indicati.
Eccepiva l'opponente in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza in favore del Tribunale di Siracusa, atteso che trattandosi di obbligazione avente ad oggetto somme di denaro,
1 la stessa va adempiuta preso il domicilio del debitore al tempo della scadenza;
nel merito riteneva insussistente il presunto credito non potendosi ritenere tale le fatture poste a base del decreto opposto, in ogni caso contestava la sussistenza di un contratto tra le parti.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere, con conseguente condanna della impresa opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata l'8/02/2019 si costituiva la , nella persona Controparte_1 del suo legale rappresentante, chiedendo il rigetto della opposizione essendo destituita di ogni fondamento e dilatoria atteso che dalla documentazione, già prodotta in sede monitoria e depositata anche nel giudizio, poteva rilevarsi sia la sussistenza dei contratti somministrazione intervenuti tra le parti, sia l'avvenuto adempimento alle obbligazioni assunte con tali contratti e l'intervenuto pagamento dei dipendenti che avevano prestato l'attività lavorativa.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., con ordinanza del 20/2/2020 venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalla società opposta;
la causa dopo la precisazione delle conclusioni veniva all'udienza del 06/5/2025, tenutasi in modalità cartolare, riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn.
7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr.
Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della
2 domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, salvo il limite derivante dalla prova dell' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione
3 del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente atteso che per consolidato orientamento della S.C. "nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato" (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25969/2021; Cass. civ., sez. VI, 4 agosto 2011,
n. 17020; Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 3989; Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12121).
La S.C. ha altresì statuito che in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza della eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito. (Cass. n 20597/2018).
Nel caso di specie, l'opponente non ha adempiuto a quanto la S.C. ha statuito, essendosi limitata ad analizzare solo uno dei criteri previsti dalle norme citate.
Prima di affrontare il merito della vicenda che ci occupa, si rende necessario inquadrare il rapporto intercorso tra le parti in causa e, in particolare la sua disciplina.
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - il quale, come è noto, ha tra l'altro abrogato i primi 11 articoli della L. n. 196 del 1997 - il legislatore ha definito la somministrazione di lavoro come la "fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine" (art. 2, comma 1, lett. a), richiamando in sostanza in tale formula sia il cd. "staff leasing" (somministrazione a tempo indeterminato), sia il lavoro interinale o temporaneo (somministrazione a tempo determinato), che pertanto risultano essere due manifestazioni della più generale fattispecie interpositoria denominata somministrazione.
Nell'ambito della nuova legge, gli artt. 4 e 5 sono dedicati alle neo istituite "agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
4 personale, supporto alla ricollocazione professionale", le uniche a poter fungere da intermediari tra le imprese richiedenti e i lavoratori.
Il successivo art. 20 stabilisce poi che il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato ai sensi delle sopra citate disposizioni in tema di agenzie per il lavoro. Si tratta, pertanto, di un rapporto essenzialmente trilaterale in base al quale il lavoratore, assunto da un'agenzia di somministrazione autorizzata, è chiamato a svolgere la propria attività presso un terzo soggetto utilizzatore, con il quale l'agenzia ha concluso un contratto commerciale di fornitura di manodopera. Per tutto il periodo di durata del contratto di somministrazione, il lavoratore svolge dunque la propria attività "nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore" (art. 20, comma 1, prima parte), realizzandosi in tal modo una dissociazione netta tra titolarità formale del rapporto di lavoro (che resta in capo all'agenzia nella forma del lavoro subordinato) e l'effettivo utilizzatore della prestazione (soggetto terzo rispetto al rapporto formale, che ha con il lavoratore un rapporto di mero fatto, esercitando su di esso direzione e controllo ed essendo responsabile nei confronti di terzi dei danni dallo stesso arrecati nell'esercizio delle sue mansioni).
Il decreto legislativo in esame prosegue poi individuando i requisiti essenziali di forma e di contenuto del contratto di somministrazione, i casi di divieto, nonché ancora la disciplina del rapporto di lavoro, delle mansioni esigibili e del relativo trattamento economico, dell'esercizio dei diritti sindacali, del trattamento fiscale e previdenziale.
Al pari di quanto all'epoca previsto in materia di contratti a temine, è ammessa la somministrazione di lavoro a tempo determinato "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore" (art. 20, comma 4), senza tuttavia alcun collegamento di tali ragioni rispetto a quelle previste dalle norme di legge o dei contratti collettivi nazionali o territoriali (come invece previsto dall'art. 1, comma 2, lett. m), n. 2 della legge delega).
L'art. 21 dispone che il contratto di somministrazione debba contenere, con forma scritta richiesta ad substantiam, gli elementi essenziali indicati dai contratti collettivi (a pena di nullità delle clausole contrarie), compresi quelli che attengono al rapporto di servizio con i lavoratori.
La mancanza della forma relativa a tali elementi comporta la nullità del contratto di somministrazione, con conseguente rilevanza del rapporto di lavoro con il soggetto utilizzatore.
Orbene, nel caso che ci occupa, parte opposta ha fornito la prova che tra le parti erano intervenuti regolari contratti di somministrazione di manodopera e che i contratti prodotti e non contestati contengono tutti gli elementi essenziali prescritti dalla legge di riferimento.
5 Dall'esame,poi di tutta la documentazione prodotta dalla opposta (buste paga, fatture, mail) e dalla istruttoria espletata devesi rilevare che sia stata altresì fornita dalla opposta la prova non solo del proprio adempimento agli obblighi derivanti dal contratto e cioè la somministrazione di manodopera presso la sede della società opponente in Siracusa, quand'anche dell'intervenuto pagamento da parte della società opposta, quale datore di lavoro, degli emolumenti spettanti ai dipendenti che avevano prestato la loro attività lavorativa per la Parte_1
I testi escussi hanno confermato non solo che la società opposta aveva regolarmente adempiuto ai contratti di somministrazione, versati in atti, a mezzo dei dipendenti indicati nella circostanza sub 3) della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c., quand'anche l'avvenuto pagamento di detti dipendenti e la emissione delle relative buste paga, versate in atti.
In altri termini la ha fornito la prova, incombente sul creditore, Controparte_1 non solo della fonte negoziale del proprio diritto di credito, quand'anche del proprio adempimento.
Le risultanze istruttorie e documentali portano a ritenere che l'assunto dell'opponente sia rimasto solo mera enunciazione priva di riscontri oggettivi e giuridici, oltre che smentito dalla produzione dei contratti di somministrazione di manodopera, versati in atti, rimasti non contestati unitamente alle fatture prodotte.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi l'opposizione avanzata, in quanto infondata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Deve inoltre trovare accoglimento l'istanza di condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Invero l'art. 96 III comma c.p.c. (come modificato dalla l. 69/2009) prevede il potere-dovere del giudicante di statuire anche sulla responsabilità per i danni subiti dalla parte vittoriosa per essere stata ingiustamente evocata o costretta in giudizio, laddove si ravvisino nella condotta della parte soccombente rilevanti profili di colpa da valutarsi secondo i generali criteri di responsabilità.
Nel caso di specie la condotta processuale della parte opponente è apparsa connotata da rilevanti profili di colpa per avere agito in giudizio, negando la sussistenza del rapporto, nonostante la produzione sia in sede monitoria che nel giudizio che ci occupa dei contratti somministrazione, regolarmente sottoscritti dalla stessa opponente e di cui non è stata disconosciuta la sottoscrizione.
Recentemente le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 22405 del 13/09/2018) hanno chiarito che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con
6 un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
La liquidazione equitativa deve essere parametrata, secondo la giurisprudenza più recente, alle spese di lite: “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”. (Cass. 17902/2019).
Pertanto, anche avuto riguardo alla durata del procedimento, si ritiene equo condannare la società opponente al pagamento della somma di € 1.500,00, pari a circa 1/3 delle spese di lite.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 759/2018 - R.G. 1618/2018, emesso dal Tribunale di Potenza in data 13/9/2018, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla , nella persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, nei confronti della , nella persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna parte opponente al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
3)condanna altresì la società opponente all'ulteriore pagamento in favore della opposta, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., della somma di € 1.500,00.
Così deciso in Potenza, li 16/9/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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