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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9108/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.LATTARULI CARLO e Parte_1
G.PA giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv D.De Leonardis come da procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza di discussione, infatti, il processo è stato parzialmente definito con verbale di conciliazione giudiziale, sottoscritto dalla ricorrente e da
[...]
, convenuta in giudizio in qualità di Controparte_2 datrice di lavoro della ricorrente;
in virtù dell'accordo raggiunto con la convenuta, la ricorrente ha dichiarato di rinunziare agli atti e all'azione del procedimento, così manifestando il proprio sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio anche nei confronti dell' CP_1
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia,
l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre,
Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004).
Pertanto, a seguito della rinuncia agli atti e all'azione espressa da parte ricorrente, va dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dell' che era stato CP_1 convenuto in giudizio ai fini del versamento della contribuzione relativa al rivendicato rapporto di lavoro subordinato.
In ordine alle spese processuali se ne dispone la compensazione integrale, in assenza di profili di soccombenza c.d. virtuale.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daCANDITO nei Pt_1 confronti di , così provvede: CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. Compensa le spese tra le parti
Bari,15/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9108/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.LATTARULI CARLO e Parte_1
G.PA giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv D.De Leonardis come da procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza di discussione, infatti, il processo è stato parzialmente definito con verbale di conciliazione giudiziale, sottoscritto dalla ricorrente e da
[...]
, convenuta in giudizio in qualità di Controparte_2 datrice di lavoro della ricorrente;
in virtù dell'accordo raggiunto con la convenuta, la ricorrente ha dichiarato di rinunziare agli atti e all'azione del procedimento, così manifestando il proprio sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio anche nei confronti dell' CP_1
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia,
l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre,
Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004).
Pertanto, a seguito della rinuncia agli atti e all'azione espressa da parte ricorrente, va dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dell' che era stato CP_1 convenuto in giudizio ai fini del versamento della contribuzione relativa al rivendicato rapporto di lavoro subordinato.
In ordine alle spese processuali se ne dispone la compensazione integrale, in assenza di profili di soccombenza c.d. virtuale.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daCANDITO nei Pt_1 confronti di , così provvede: CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. Compensa le spese tra le parti
Bari,15/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi