CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MONTANARO PINA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 434/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente2 P.IVA2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0360507D20210003797 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2027/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti anche con riferimento all'intervenuta prescrizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 29.3.2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 presso il cui studio sito in Palagianello alla Indirizzo1 eleggeva domicilio, impugnava l'ingiunzione di pagamento n.0360507D20210003797 con cui il Resistente2
Ex Resistente2 richiedeva € 245,10 per contributi consortili ( cod. trib. 630- difesa idraulica- 2016) .
IV l'istante la carenza di legittimazione a riscuotere i contributi della Resistente_1, proclamatasi concessionaria del Ex Resistente2, ora Resistente2 senza tuttavia indicare né il bando né il contratto di concessione;
il difetto di motivazione dell'ingiunzione impugnata, da ritenersi primo atto sottoposto all'obbligo di impugnazione ex art.19 DLvo 546/92 n.546; la sopravvenuta prescrizione della pretesa in quanto riferita obbligazioni periodiche o di durata e quindi sottoposte a prescrizione quinquennale.
Nel merito eccepiva l'illegittimità della pretesa per assenza , in relazione ai propri immobili, di una “utilitas”
, e cioè di un beneficio diretto e specifico derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione , traducibile in aumento del valore fondiario. IV , inoltre, l'assenza di prova da parte del Consorzio della sussistenza del presupposto impositivo, e pertanto del beneficio concreto e diretto derivato ai fondi e/o fabbricati del ricorrente evidenziando che , con la sospensione del tributo 630 disposta dall'art.2 della LR 8/2005 per l'assenza di un valido piano di classifica , le opere di bonifica , ove esistenti, sono rimaste completamente abbandonate per carenza di fondi per oltre 15 anni , perdendone la funzione e/o conformazione –come ammesso apertamente dai funzionari del Consorzio nel verbale redatto in contraddittorio con i rappresentanti del Tavolo Verde in data 18.7.2014. Peraltro aggiungeva come, con riferimento al 2016 , lo stesso commissario del Consorzio avesse, in una dichiarazione resa nell'ambito del proc.pen n. 8552/2017 RGNR ammesso l'esecuzione non già di lavori di rimessa in pristino dei canali ma di lavori relativi, per lo più alla vegetazione, come tali, non percepibili a distanza di poche settimane, a causa della normale crescita vegetale.
Si costituiva la Resistente_1 che ribadiva avere il Consorzio di Bonifica, con sottoscrizione di apposito contratto di affidamento in concessione del servizio di riscossione, conferito alla stessa una delega di funzione pubblica che ha determinato in capo alla stessa l'affidamento di tutti i poteri strumentali alla riscossione coattiva dei contributi consortili. Depositava, pertanto, il Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica, pur ricordando che tale produzione/allegazione non sia prevista per gli atti che - in quanto assogettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo - debbano ritenersi conosciuti o comunque conoscibili.
Quanto al difetto di motivazione dell'ingiunzione impugnata rilevava essere la stessa adeguatamente motivata richiamando il codice del tributo, l'annualità , il sollecito di pagamento sotteso (mai opposto) e la data di notifica dello stesso. Evidenziava altresì l'infondatezza della eccepita prescrizione stante la rituale notifica in data 17.3.2021 del sollecito n. 0360505D20210003797 del 2.3.2021( di cui v'è prova in atti) ed il termine decennale di prescrizione per il diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica,
“equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione”.
Quanto alla contestazione del merito della pretesa ne deduceva la tardività per essere l'ingiunzione in esame impugnabile solo per vizi propri essendo stata preceduta dalla notifica del sollecito di pagamento correttamente notificato e mai opposto. Rilevava comunque la propria carenza di legittimazione passiva sul punto. Si costituiva il Resistente2 che chiedeva il rigetto del ricorso. Evidenziava l'infondatezza delle dedotte eccezioni rilevando che il beneficio si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione con delibera GR n.1146/2013 del 18.6.2013 del piano di classifica - adottato con delibera commissariale n. 363/2012 del 22.10.2012- che produceva, precisando essere dal Consorzio stato adottato con delibera commissariale n.436/2015 il Piano
Comprensoriale di Bonifica. Ribadiva non avere il contribuente dato prova certa dell'assenza di un concreto beneficio per la sua proprietà. Aggiungeva non avere la parte fornito prova di eventi alluvionali verificatisi nel 2016 e riferibili alla mancanza di opere consortili o ad assenza di manutenzione. In data 27.10.2025 il Resistente2 depositava memoria illustrativa cui allegava produzione documentale , ed in particolare la relazione redatta dai tecnici del Consorzio il 27.10.2025 da cui si evincono gli interventi manutentivi eseguiti dal Consorzio e la loro idoneità ad assolvere quotidianamente sia al beneficio di difesa idraulica che a quello di presidio idrogeologico..
In data 25.11.2025 il ricorrente pure depositava memorie illustrative con allegata documentazione, tra cui relazione tecnica di parte . In detti atti insisteva nella eccepita prescrizione - dovendo i contributi di bonifica ritenersi sottoposti alla prescrizione quinquennale-, ribadiva l'infondatezza della richiesta , depositando relazione tecnica relativa all'anno 2016, e precisava non esserci nel piano di Classifica depositato dal
Consorzio alcuno specifico riferimento al terreno del ricorrente né ai vantaggi diretti e specifici derivanti dalle opere asseritamente svolte dal Consorzio, né ai tempi di concreta esecuzione dei lavori . Precisava come l'aver denunciato l'adozione del piano di classifica senza l'adozione del piano generale delle bonifiche comporti contestazione della legittimità dello stesso piano di classifica, con conseguente decadenza della presunzione di esistenza del beneficio . Evidenziava inoltre come la documentazione/relazione prodotta dal Consorzio- attinente a piccoli ed irrilevanti segmenti del canale Nord CA D'OR ( che si estende per
5023,67 MT) sia inidonea a provare il beneficio diretto e specifico per i fondi del ricorrente , specificando come , anche a voler considerare il contributo in oggetto come “contributo di scopo” finalizzato a costituire provvista per opere future, non può prescindersi dalla sussistenza e dalla efficienza delle opere di bonifica al momento della richiesta che sarebbe invece illegittima quando le opere risultano inefficienti ,in stato di abbandono e/o prive di manutenzione ordinaria e straordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la eccezione relativa alla carenza di legittimazione della Resistente_1 stante la produzione in atti del capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica. Parimente infondata deve ritenersi l'eccezione di parte ricorrente relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato che, essendo una ingiunzione di pagamento, assolve appieno a tale onere indicando il codice tributo e richiamando l'atto ad essa propedeutico, vale a dire il sollecito di pagamento n. 0360505D20210003797 del 2.3.2021ritualmente notificato ( come da documentazione in atti) in data
27.3.2021 e mai opposto. Peraltro tale notifica renderebbe irricevibile l'eccezione di prescrizione anche come ( erroneamente ) formulata da parte ricorrente, che ha invocato il termine quinquennale di prescrizione per i contributi consortili. In realtà a detti contributi si applica il termine di prescrizione decennale, come ribadito dalla Suprema Corte con Ordinanza n.13139 del 27 aprile 2022 e comunque ricavabile dall'equiparazione dei contributi consortili ai tributi erariali (v. Cass. Sez. UU. 20 gennaio 2017 n.1548)
Nel merito , il ricorso deve ritenersi fondato.
Il Consorzio di Bonifica, come già avvenuto in analoghe precedenti controversie, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito, invoca il principio secondo il quale il rapporto di contribuenza si determina per il solo fatto che il fondo di proprietà del contribuente ricade nell'area territoriale di competenza del Consorzio
e fruisce di un vantaggio conseguito o conseguibile dalle opere poste in essere dal consorzio, giungendo in tal modo ad affermare la tassatività dell'onere contributivo del consorziato, prescindendo dalla effettività delle realizzazioni consortili, consistenti nella preservazione del valore acquisito dal bene in relazione alla tutela dal rischio di danni che eventi meteorologici potrebbero provocare e che vengono evidenziati grazie all'attività di gestione e manutenzione delle opere di bonifica ed idrauliche svolte dai consorzi.
Tanto premesso, come più volte ribadito da questa Corte e dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale
Puglia – Sezione di Taranto ( v. tra le altre, sent. N. 1295/22 depositata il 6.5.2022 e sent. N. 4293/2024 depositata il 23.12.2024 ), va chiarito che, se è vero che la giurisprudenza della Cassazione, anche a Sezioni
Unite, ha avuto modo di precisare che il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio e fruisce di un vantaggio conseguito o conseguibile dalle opere poste in essere dal consorzio, (v. ex multis, Cass. SS.UU. n. 8960/1996 e Cass.
n. 9099/2012) e che, “non è perciò onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dalla autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica” (Cass. n. 18466/2016), è anche vero che, in presenza di un perimetro regolarmente approvato, il consorziato ha l'onere di contestare il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere a favore del fondo per effetto delle opere di bonifica (Cass. n. 2201/2014, n. 4671/2012) e che pertanto è fatta “salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente” (in tal senso le già citate Cass. sez. 5 n. 21176 del 2014
e n. 9099 del 2012).
Inoltre, sempre con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova circa il beneficio diretto e specifico derivante al fondo dalle opere di bonifica, va richiamato l'orientamento espresso di recente dalla Suprema
Corte, riguardante una Regione nella quale il Piano generale di Bonifica non è stato ancora approvato e sia stato prodotto solo il Piano di classifica, come nel nostro caso (è pacifica la circostanza che nella Regione
Puglia non sia stato ancora approvato con le previste procedure il Piano generale di Bonifica, sulla base del quale il Piano di classifica ed i conseguenti interventi devono essere realizzati). Secondo questa giurisprudenza (vedi Cass. Sent. 6.02.2015, n. 2241/2015): in detti casi “è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato”.
Nel caso che ci occupa l'odierno appellante ha comunque dimostrato, a mezzo della propria consulenza tecnica di parte - effettuata anche a seguito di ispezioni personali con contestuali acquisizione di documentazione fotografica nel 2017 ma attestante che la mancanza delle opere di manutenzione è assai risalente nel tempo - che “la superficie aziendale di proprietà non è interessata direttamente da alcuna opera (idranti e canali di scolo) gestita dal Ex Resistente2 - le opere che interessano il comprensorio in cui le particella aziendali sono ubicate sono in stato di abbandono, oltre che insufficienti ed inidonee;
” concludendo nel senso che “Lo stato di abbandono delle opere di bonifica eseguite dai Consorzi nei decenni passati all'azienda Ricorrente_1 ha portato alla perdita di qualità del fondo in oggetto essendo venuti meno i benefici che le stesse opere di bonifica avrebbero dovuto apportare non solo a livello di comprensorio, ma più specificatamente a “carattere fondiario”.
Le risultanze della Consulenza tecnica – che trovano riscontro nel verbale di sopralluogo del 18/7/2014
( citato nell'elaborato peritale e prodotto in atti ), con cui alcuni funzionari del Consorzio hanno dato atto di plurime carenze manutentive, delle relative cause (carenze finanziarie) e dei danni occorsi ad alcuni dei terreni ispezionati- provano, quindi, che nessuna opera svolta dal Consorzio ha interessato i fondi del contribuente e, per questa ragione, in virtù del disposto dell'art. 2697 c.c., avendo lo stesso assolto pienamente al proprio onere probatorio, la sua doglianza è fondata e deve essere accolta.
D'altra parte, il Consorzio_2, al di là di generiche contestazioni, smentite dalla lettura dell'elaborato tecnico suddetto, non ha offerto alcuna prova contraria degli assunti dell'appellante in relazione ai propri specifici fondi, non potendo a tal fine ritenersi idoneo l'elaborato tecnico a firma del dott. Nominativo_1 ,effettuato nell'ottobre 2025 ( a distanza cioè di nove anni rispetto al periodo in considerazione), in quanto generico
(fondato su notizie di carattere generale e sullo studio delle cartografie)
Attesi i contrastanti precedenti in materia sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese processuali.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MONTANARO PINA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 434/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente2 P.IVA2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0360507D20210003797 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2027/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti anche con riferimento all'intervenuta prescrizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 29.3.2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 presso il cui studio sito in Palagianello alla Indirizzo1 eleggeva domicilio, impugnava l'ingiunzione di pagamento n.0360507D20210003797 con cui il Resistente2
Ex Resistente2 richiedeva € 245,10 per contributi consortili ( cod. trib. 630- difesa idraulica- 2016) .
IV l'istante la carenza di legittimazione a riscuotere i contributi della Resistente_1, proclamatasi concessionaria del Ex Resistente2, ora Resistente2 senza tuttavia indicare né il bando né il contratto di concessione;
il difetto di motivazione dell'ingiunzione impugnata, da ritenersi primo atto sottoposto all'obbligo di impugnazione ex art.19 DLvo 546/92 n.546; la sopravvenuta prescrizione della pretesa in quanto riferita obbligazioni periodiche o di durata e quindi sottoposte a prescrizione quinquennale.
Nel merito eccepiva l'illegittimità della pretesa per assenza , in relazione ai propri immobili, di una “utilitas”
, e cioè di un beneficio diretto e specifico derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione , traducibile in aumento del valore fondiario. IV , inoltre, l'assenza di prova da parte del Consorzio della sussistenza del presupposto impositivo, e pertanto del beneficio concreto e diretto derivato ai fondi e/o fabbricati del ricorrente evidenziando che , con la sospensione del tributo 630 disposta dall'art.2 della LR 8/2005 per l'assenza di un valido piano di classifica , le opere di bonifica , ove esistenti, sono rimaste completamente abbandonate per carenza di fondi per oltre 15 anni , perdendone la funzione e/o conformazione –come ammesso apertamente dai funzionari del Consorzio nel verbale redatto in contraddittorio con i rappresentanti del Tavolo Verde in data 18.7.2014. Peraltro aggiungeva come, con riferimento al 2016 , lo stesso commissario del Consorzio avesse, in una dichiarazione resa nell'ambito del proc.pen n. 8552/2017 RGNR ammesso l'esecuzione non già di lavori di rimessa in pristino dei canali ma di lavori relativi, per lo più alla vegetazione, come tali, non percepibili a distanza di poche settimane, a causa della normale crescita vegetale.
Si costituiva la Resistente_1 che ribadiva avere il Consorzio di Bonifica, con sottoscrizione di apposito contratto di affidamento in concessione del servizio di riscossione, conferito alla stessa una delega di funzione pubblica che ha determinato in capo alla stessa l'affidamento di tutti i poteri strumentali alla riscossione coattiva dei contributi consortili. Depositava, pertanto, il Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica, pur ricordando che tale produzione/allegazione non sia prevista per gli atti che - in quanto assogettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo - debbano ritenersi conosciuti o comunque conoscibili.
Quanto al difetto di motivazione dell'ingiunzione impugnata rilevava essere la stessa adeguatamente motivata richiamando il codice del tributo, l'annualità , il sollecito di pagamento sotteso (mai opposto) e la data di notifica dello stesso. Evidenziava altresì l'infondatezza della eccepita prescrizione stante la rituale notifica in data 17.3.2021 del sollecito n. 0360505D20210003797 del 2.3.2021( di cui v'è prova in atti) ed il termine decennale di prescrizione per il diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica,
“equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione”.
Quanto alla contestazione del merito della pretesa ne deduceva la tardività per essere l'ingiunzione in esame impugnabile solo per vizi propri essendo stata preceduta dalla notifica del sollecito di pagamento correttamente notificato e mai opposto. Rilevava comunque la propria carenza di legittimazione passiva sul punto. Si costituiva il Resistente2 che chiedeva il rigetto del ricorso. Evidenziava l'infondatezza delle dedotte eccezioni rilevando che il beneficio si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione con delibera GR n.1146/2013 del 18.6.2013 del piano di classifica - adottato con delibera commissariale n. 363/2012 del 22.10.2012- che produceva, precisando essere dal Consorzio stato adottato con delibera commissariale n.436/2015 il Piano
Comprensoriale di Bonifica. Ribadiva non avere il contribuente dato prova certa dell'assenza di un concreto beneficio per la sua proprietà. Aggiungeva non avere la parte fornito prova di eventi alluvionali verificatisi nel 2016 e riferibili alla mancanza di opere consortili o ad assenza di manutenzione. In data 27.10.2025 il Resistente2 depositava memoria illustrativa cui allegava produzione documentale , ed in particolare la relazione redatta dai tecnici del Consorzio il 27.10.2025 da cui si evincono gli interventi manutentivi eseguiti dal Consorzio e la loro idoneità ad assolvere quotidianamente sia al beneficio di difesa idraulica che a quello di presidio idrogeologico..
In data 25.11.2025 il ricorrente pure depositava memorie illustrative con allegata documentazione, tra cui relazione tecnica di parte . In detti atti insisteva nella eccepita prescrizione - dovendo i contributi di bonifica ritenersi sottoposti alla prescrizione quinquennale-, ribadiva l'infondatezza della richiesta , depositando relazione tecnica relativa all'anno 2016, e precisava non esserci nel piano di Classifica depositato dal
Consorzio alcuno specifico riferimento al terreno del ricorrente né ai vantaggi diretti e specifici derivanti dalle opere asseritamente svolte dal Consorzio, né ai tempi di concreta esecuzione dei lavori . Precisava come l'aver denunciato l'adozione del piano di classifica senza l'adozione del piano generale delle bonifiche comporti contestazione della legittimità dello stesso piano di classifica, con conseguente decadenza della presunzione di esistenza del beneficio . Evidenziava inoltre come la documentazione/relazione prodotta dal Consorzio- attinente a piccoli ed irrilevanti segmenti del canale Nord CA D'OR ( che si estende per
5023,67 MT) sia inidonea a provare il beneficio diretto e specifico per i fondi del ricorrente , specificando come , anche a voler considerare il contributo in oggetto come “contributo di scopo” finalizzato a costituire provvista per opere future, non può prescindersi dalla sussistenza e dalla efficienza delle opere di bonifica al momento della richiesta che sarebbe invece illegittima quando le opere risultano inefficienti ,in stato di abbandono e/o prive di manutenzione ordinaria e straordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la eccezione relativa alla carenza di legittimazione della Resistente_1 stante la produzione in atti del capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica. Parimente infondata deve ritenersi l'eccezione di parte ricorrente relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato che, essendo una ingiunzione di pagamento, assolve appieno a tale onere indicando il codice tributo e richiamando l'atto ad essa propedeutico, vale a dire il sollecito di pagamento n. 0360505D20210003797 del 2.3.2021ritualmente notificato ( come da documentazione in atti) in data
27.3.2021 e mai opposto. Peraltro tale notifica renderebbe irricevibile l'eccezione di prescrizione anche come ( erroneamente ) formulata da parte ricorrente, che ha invocato il termine quinquennale di prescrizione per i contributi consortili. In realtà a detti contributi si applica il termine di prescrizione decennale, come ribadito dalla Suprema Corte con Ordinanza n.13139 del 27 aprile 2022 e comunque ricavabile dall'equiparazione dei contributi consortili ai tributi erariali (v. Cass. Sez. UU. 20 gennaio 2017 n.1548)
Nel merito , il ricorso deve ritenersi fondato.
Il Consorzio di Bonifica, come già avvenuto in analoghe precedenti controversie, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito, invoca il principio secondo il quale il rapporto di contribuenza si determina per il solo fatto che il fondo di proprietà del contribuente ricade nell'area territoriale di competenza del Consorzio
e fruisce di un vantaggio conseguito o conseguibile dalle opere poste in essere dal consorzio, giungendo in tal modo ad affermare la tassatività dell'onere contributivo del consorziato, prescindendo dalla effettività delle realizzazioni consortili, consistenti nella preservazione del valore acquisito dal bene in relazione alla tutela dal rischio di danni che eventi meteorologici potrebbero provocare e che vengono evidenziati grazie all'attività di gestione e manutenzione delle opere di bonifica ed idrauliche svolte dai consorzi.
Tanto premesso, come più volte ribadito da questa Corte e dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale
Puglia – Sezione di Taranto ( v. tra le altre, sent. N. 1295/22 depositata il 6.5.2022 e sent. N. 4293/2024 depositata il 23.12.2024 ), va chiarito che, se è vero che la giurisprudenza della Cassazione, anche a Sezioni
Unite, ha avuto modo di precisare che il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio e fruisce di un vantaggio conseguito o conseguibile dalle opere poste in essere dal consorzio, (v. ex multis, Cass. SS.UU. n. 8960/1996 e Cass.
n. 9099/2012) e che, “non è perciò onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dalla autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica” (Cass. n. 18466/2016), è anche vero che, in presenza di un perimetro regolarmente approvato, il consorziato ha l'onere di contestare il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere a favore del fondo per effetto delle opere di bonifica (Cass. n. 2201/2014, n. 4671/2012) e che pertanto è fatta “salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente” (in tal senso le già citate Cass. sez. 5 n. 21176 del 2014
e n. 9099 del 2012).
Inoltre, sempre con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova circa il beneficio diretto e specifico derivante al fondo dalle opere di bonifica, va richiamato l'orientamento espresso di recente dalla Suprema
Corte, riguardante una Regione nella quale il Piano generale di Bonifica non è stato ancora approvato e sia stato prodotto solo il Piano di classifica, come nel nostro caso (è pacifica la circostanza che nella Regione
Puglia non sia stato ancora approvato con le previste procedure il Piano generale di Bonifica, sulla base del quale il Piano di classifica ed i conseguenti interventi devono essere realizzati). Secondo questa giurisprudenza (vedi Cass. Sent. 6.02.2015, n. 2241/2015): in detti casi “è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato”.
Nel caso che ci occupa l'odierno appellante ha comunque dimostrato, a mezzo della propria consulenza tecnica di parte - effettuata anche a seguito di ispezioni personali con contestuali acquisizione di documentazione fotografica nel 2017 ma attestante che la mancanza delle opere di manutenzione è assai risalente nel tempo - che “la superficie aziendale di proprietà non è interessata direttamente da alcuna opera (idranti e canali di scolo) gestita dal Ex Resistente2 - le opere che interessano il comprensorio in cui le particella aziendali sono ubicate sono in stato di abbandono, oltre che insufficienti ed inidonee;
” concludendo nel senso che “Lo stato di abbandono delle opere di bonifica eseguite dai Consorzi nei decenni passati all'azienda Ricorrente_1 ha portato alla perdita di qualità del fondo in oggetto essendo venuti meno i benefici che le stesse opere di bonifica avrebbero dovuto apportare non solo a livello di comprensorio, ma più specificatamente a “carattere fondiario”.
Le risultanze della Consulenza tecnica – che trovano riscontro nel verbale di sopralluogo del 18/7/2014
( citato nell'elaborato peritale e prodotto in atti ), con cui alcuni funzionari del Consorzio hanno dato atto di plurime carenze manutentive, delle relative cause (carenze finanziarie) e dei danni occorsi ad alcuni dei terreni ispezionati- provano, quindi, che nessuna opera svolta dal Consorzio ha interessato i fondi del contribuente e, per questa ragione, in virtù del disposto dell'art. 2697 c.c., avendo lo stesso assolto pienamente al proprio onere probatorio, la sua doglianza è fondata e deve essere accolta.
D'altra parte, il Consorzio_2, al di là di generiche contestazioni, smentite dalla lettura dell'elaborato tecnico suddetto, non ha offerto alcuna prova contraria degli assunti dell'appellante in relazione ai propri specifici fondi, non potendo a tal fine ritenersi idoneo l'elaborato tecnico a firma del dott. Nominativo_1 ,effettuato nell'ottobre 2025 ( a distanza cioè di nove anni rispetto al periodo in considerazione), in quanto generico
(fondato su notizie di carattere generale e sullo studio delle cartografie)
Attesi i contrastanti precedenti in materia sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese processuali.