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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 895/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CC PP, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18390/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071020200105591063502 TASSA SER.IND. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200043423492502 TARSU/TIA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 809/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso due cartelle di pagamento notificate, in qualità di erede del padre Nominativo_1, il 7.7.2025 dalla DE, concessionaria per la riscossione del Comune di Pozzuoli, per il mancato pagamento della tassa servizi indivisibili e della TARI 2014/2015, per un importo complessivo di
€ 1809,41.
Eccepisce l'omessa notifica dei quattro avvisi di accertamento, essendo peraltro il padre deceduto il
28.7.2016, e la decadenza e la prescrizione quinquennale, anche della riscossione.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, che ha chiesto l'estromissione dal giudizio, deducendo di non aver consegnato il ruolo in relazione al Ricorrente_1, ma soltanto in relazione a Nominativo_2, quale erede di Nominativo_1, allegando estratti della partita del ruolo. Non si è costituita DE.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
In assenza di costituzione dell'agenzia della riscossione, l'ente impositore ha dedotto di non aver consegnato il ruolo in relazione all'odierno ricorrente Ricorrente_1 , ma soltanto in relazione a Nominativo_2, quale erede di Nominativo_1, allegando estratti della partita del ruolo. Pertanto, l'iniziativa della riscossione è esclusivamente dell'agente della riscossione, e non è stata preceduta dalla notifica, all'odierno ricorrente quale (eventuale) coerede, degli avvisi di accertamento presupposti.
3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: DE va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 250,00, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l' Agenzia Entrate NE al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli 20/01/2026
Il giudice monocratico
US CA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CC PP, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18390/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071020200105591063502 TASSA SER.IND. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200043423492502 TARSU/TIA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 809/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso due cartelle di pagamento notificate, in qualità di erede del padre Nominativo_1, il 7.7.2025 dalla DE, concessionaria per la riscossione del Comune di Pozzuoli, per il mancato pagamento della tassa servizi indivisibili e della TARI 2014/2015, per un importo complessivo di
€ 1809,41.
Eccepisce l'omessa notifica dei quattro avvisi di accertamento, essendo peraltro il padre deceduto il
28.7.2016, e la decadenza e la prescrizione quinquennale, anche della riscossione.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, che ha chiesto l'estromissione dal giudizio, deducendo di non aver consegnato il ruolo in relazione al Ricorrente_1, ma soltanto in relazione a Nominativo_2, quale erede di Nominativo_1, allegando estratti della partita del ruolo. Non si è costituita DE.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
In assenza di costituzione dell'agenzia della riscossione, l'ente impositore ha dedotto di non aver consegnato il ruolo in relazione all'odierno ricorrente Ricorrente_1 , ma soltanto in relazione a Nominativo_2, quale erede di Nominativo_1, allegando estratti della partita del ruolo. Pertanto, l'iniziativa della riscossione è esclusivamente dell'agente della riscossione, e non è stata preceduta dalla notifica, all'odierno ricorrente quale (eventuale) coerede, degli avvisi di accertamento presupposti.
3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: DE va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 250,00, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l' Agenzia Entrate NE al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli 20/01/2026
Il giudice monocratico
US CA