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Sentenza 6 gennaio 2026
Sentenza 6 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 06/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANGIARACINA GAETANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17177 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/04/2024 Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 17177 del 10/10/2023 per omessa/infedele dichiarazione con conseguente omesso/parziale pagamento della TARI - anno 2018, notificatogli il 23/01/2024, relativo all'immobile sito in Castelvetrano, Indirizzo_1 per complessive € 952,00.
Lamenta il ricorrente che la somma dovuta all'Amministrazione sarebbe il 20% ai sensi dell'art. 1, comma
656 della Legge 147/2013 evidenziando l'esistenza di un grave disservizio relativo alla mancata raccolta di rifiuti nell'anno oggetto dell'avviso di cui è causa, come segnalato più volte dai cittadini con relativa documentazione fotografica allegata agli atti, attestante la mancata raccolta dei rifiuti con conseguente abbancamento degli stessi all'interno del territorio comunale, tanto da creare una grave situazione igienica sanitaria. Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, in conseguenza del disservizio e/o in subordine una riduzione della tassa richiesta da rideterminare nella misura massima del 20%, con eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora in applicazione dell'art. 1, comma 656, L
147/2013. Il tutto con vittoria delle spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Castelvetrano in data 07/11/2024, il quale, evocando sentenze di questa Corte di
Giustizia, precedente favorevole e la normativa di riferimento, resisteva al ricorso, contestava le avverse deduzioni per infondatezza, stante l'omessa dichiarazione ed il mancato pagamento della TARI, in assenza di validi motivi a dimostrare il diritto alla riduzione del quantum al Comune, anche in relazione alle sanzioni,
e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese ed onorari a favore della parte convenuta.
Rigettata l'istanza di sospensione in data 18/11/2024, la causa veniva trattata all'udienza del 15/12/2025, la difesa, presente, insiste nell'accoglimento del ricorso, assente Parte resistente, la Corte, in composizione monocratica pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Si richiama, preliminarmente la normativa di riferimento osservando quanto segue.
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi (art. 1, L.147/2013).
L'art. 14 comma 20 del D.L. 201/2011 recita “il tributo è dovuto nelle misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero in caso di svolgimento dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”.
La suddetta norma è stata ripresa integralmente dall'art. 1, comma 656, L. n. 147/2013 che ha ripreso integralmente l'art. 14, comma 20, del D.L. 2011 n. 201, in regime di Tares, che prevede la riduzione al 20% solo in caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero in caso di grave violazione della normativa di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
Una normativa analoga, con simile terminologia, era prevista in regime di Tares, come si è detto, ed in regime di Tarsu (art. 59, commi 4 e 6 del D. L.vo n. 507/93), l'unica differenza è che con il vecchio tributo si applicava la misura massima del 40%.
Il Comune di Castelvetrano, da parte sua, ha disciplinato la materia con apposito regolamento che all'art. 35, del regolamento Tari, statuisce che: come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, “In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del
20%”.
Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% (Art. 36 Reg. Com.), per le utenze poste fuori dal perimetro di raccolta ordinaria se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari. Il perimetro di raccolta è identificato con la parte di territorio comunale che necessita del servizio di raccolta rifiuti, ancorché in presenza di un limitato numero di utenze. All'interno del perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni.
Le norme in esame hanno carattere vincolante e l'applicazione delle stesse è condizionata al ricorrere di specifici presupposti e tassative ipotesi dei quali il ricorrente - pur essendone obbligato - non fornisce alcuna valida prova in ordine al ricorrere di alcuno dei predetti presupposti.
Come visto il ricorrente ha prodotto, per comprovare l'interruzione del servizio di raccolta con danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente apposite ordinanze, (prudentemente emesse dalla
Commissione straordinaria del Comune per prevenire e superare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, l'igiene e la salute), al fine di prevenire disagi e disservizi, nonché documentazione fotografica oltre a dichiarazioni, riprese da quotidiani locali (In atti).
Ciò precisato, nel caso concreto, va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità, come detto, dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione”, “che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso, pur nella notorietà del grave e perdurante disservizio nella raccolta e conferimento dei rifiuti che ha colpito la città”. “Detto principio, secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato”, “trova consolidata conferma nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004; Cass. n. 13086 del 2006; Cass. n.
17599 del 2009; Cass. 11. n. 775 del 2011; Cass. n. 1635/2015; Cass. n. 10787 del 2016; Cass. n.
21250/2017)” (così, ex plurimis, Cass. Sez. V., sent. n. 3265/2019).
Nel caso in esame, non è stata fornita la prova che, nella specifica zona dell'abitazione del ricorrente e nel corso del periodo in contestazione, si sia effettivamente verificata “una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”, in quanto la nota all''ASP (prodotta da
Comune) ha ad oggetto una situazione di carattere assolutamente generale e contingente e non, come precisato dalla Suprema Corte, un accertamento “mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione” (Cass.,sent. n. 3265/2019).
Pertanto, ritiene questo giudicante, il contribuente, pur essendone in grado non ha richiesto all'ASP uno specifico accertamento nella sua zona, limitandosi a produrre una nota di carattere del tutto generico (che diversamente opinando potrebbe portare ad una indiscriminata e generalizzata riduzione della tassa dell'80% per tutti i residenti – ricorrenti – del Comune di Castelvetrano che, sulla base della solo generica attestazione
ASP potrebbero, anche contro la realtà fattuale, sostenere che il servizio nella loro zona di residenza non
è stato regolarmente effettuato.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, nella problematica della raccolta rifiuti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15/12/2025.
Il Giudice
AE IA
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANGIARACINA GAETANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17177 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/04/2024 Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 17177 del 10/10/2023 per omessa/infedele dichiarazione con conseguente omesso/parziale pagamento della TARI - anno 2018, notificatogli il 23/01/2024, relativo all'immobile sito in Castelvetrano, Indirizzo_1 per complessive € 952,00.
Lamenta il ricorrente che la somma dovuta all'Amministrazione sarebbe il 20% ai sensi dell'art. 1, comma
656 della Legge 147/2013 evidenziando l'esistenza di un grave disservizio relativo alla mancata raccolta di rifiuti nell'anno oggetto dell'avviso di cui è causa, come segnalato più volte dai cittadini con relativa documentazione fotografica allegata agli atti, attestante la mancata raccolta dei rifiuti con conseguente abbancamento degli stessi all'interno del territorio comunale, tanto da creare una grave situazione igienica sanitaria. Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, in conseguenza del disservizio e/o in subordine una riduzione della tassa richiesta da rideterminare nella misura massima del 20%, con eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora in applicazione dell'art. 1, comma 656, L
147/2013. Il tutto con vittoria delle spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Castelvetrano in data 07/11/2024, il quale, evocando sentenze di questa Corte di
Giustizia, precedente favorevole e la normativa di riferimento, resisteva al ricorso, contestava le avverse deduzioni per infondatezza, stante l'omessa dichiarazione ed il mancato pagamento della TARI, in assenza di validi motivi a dimostrare il diritto alla riduzione del quantum al Comune, anche in relazione alle sanzioni,
e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese ed onorari a favore della parte convenuta.
Rigettata l'istanza di sospensione in data 18/11/2024, la causa veniva trattata all'udienza del 15/12/2025, la difesa, presente, insiste nell'accoglimento del ricorso, assente Parte resistente, la Corte, in composizione monocratica pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Si richiama, preliminarmente la normativa di riferimento osservando quanto segue.
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi (art. 1, L.147/2013).
L'art. 14 comma 20 del D.L. 201/2011 recita “il tributo è dovuto nelle misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero in caso di svolgimento dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”.
La suddetta norma è stata ripresa integralmente dall'art. 1, comma 656, L. n. 147/2013 che ha ripreso integralmente l'art. 14, comma 20, del D.L. 2011 n. 201, in regime di Tares, che prevede la riduzione al 20% solo in caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero in caso di grave violazione della normativa di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
Una normativa analoga, con simile terminologia, era prevista in regime di Tares, come si è detto, ed in regime di Tarsu (art. 59, commi 4 e 6 del D. L.vo n. 507/93), l'unica differenza è che con il vecchio tributo si applicava la misura massima del 40%.
Il Comune di Castelvetrano, da parte sua, ha disciplinato la materia con apposito regolamento che all'art. 35, del regolamento Tari, statuisce che: come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, “In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del
20%”.
Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% (Art. 36 Reg. Com.), per le utenze poste fuori dal perimetro di raccolta ordinaria se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari. Il perimetro di raccolta è identificato con la parte di territorio comunale che necessita del servizio di raccolta rifiuti, ancorché in presenza di un limitato numero di utenze. All'interno del perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni.
Le norme in esame hanno carattere vincolante e l'applicazione delle stesse è condizionata al ricorrere di specifici presupposti e tassative ipotesi dei quali il ricorrente - pur essendone obbligato - non fornisce alcuna valida prova in ordine al ricorrere di alcuno dei predetti presupposti.
Come visto il ricorrente ha prodotto, per comprovare l'interruzione del servizio di raccolta con danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente apposite ordinanze, (prudentemente emesse dalla
Commissione straordinaria del Comune per prevenire e superare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, l'igiene e la salute), al fine di prevenire disagi e disservizi, nonché documentazione fotografica oltre a dichiarazioni, riprese da quotidiani locali (In atti).
Ciò precisato, nel caso concreto, va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità, come detto, dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione”, “che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso, pur nella notorietà del grave e perdurante disservizio nella raccolta e conferimento dei rifiuti che ha colpito la città”. “Detto principio, secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato”, “trova consolidata conferma nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004; Cass. n. 13086 del 2006; Cass. n.
17599 del 2009; Cass. 11. n. 775 del 2011; Cass. n. 1635/2015; Cass. n. 10787 del 2016; Cass. n.
21250/2017)” (così, ex plurimis, Cass. Sez. V., sent. n. 3265/2019).
Nel caso in esame, non è stata fornita la prova che, nella specifica zona dell'abitazione del ricorrente e nel corso del periodo in contestazione, si sia effettivamente verificata “una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”, in quanto la nota all''ASP (prodotta da
Comune) ha ad oggetto una situazione di carattere assolutamente generale e contingente e non, come precisato dalla Suprema Corte, un accertamento “mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione” (Cass.,sent. n. 3265/2019).
Pertanto, ritiene questo giudicante, il contribuente, pur essendone in grado non ha richiesto all'ASP uno specifico accertamento nella sua zona, limitandosi a produrre una nota di carattere del tutto generico (che diversamente opinando potrebbe portare ad una indiscriminata e generalizzata riduzione della tassa dell'80% per tutti i residenti – ricorrenti – del Comune di Castelvetrano che, sulla base della solo generica attestazione
ASP potrebbero, anche contro la realtà fattuale, sostenere che il servizio nella loro zona di residenza non
è stato regolarmente effettuato.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, nella problematica della raccolta rifiuti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15/12/2025.
Il Giudice
AE IA