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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4941/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
MA NA Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00328289 82 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2023 00328289 82 000, notificata in data 24.04.2025, (previa notifica, in data 14-11-2018 della intimazione di pagamento ADER insoluto n. 331435) ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/000341, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2006 e 2007, con la quale si pretende il pagamento di euro 312,88.
Nel ricorso, eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione e il difetto di motivazione;
Ciò premesso, chiede conclusivamente l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
L'Società_1 Spa in liquidazione non si è costituita in giudizio.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le attività di competenza dell'Ente impositore, ha contestato gli atri motivi di ricorso ed ha fatto presente che l'art. 68, comma 1, del
D.L.18/2020 ha disposto per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali;
inoltre, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, ha disciplinato i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020
e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
Ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che i tributi per cui è causa sono sottoposti, come noto, al termine breve quinquennale per la loro natura di tributi locali.
Ciò posto, va rilevato che, trattandosi di tributi per gli anni 2006 e 2007detto termine prescrizionale è, risultava già maturato alla data di notifica, in data 14-11-2018 della intimazione di pagamento ADER insoluto n. 331435, che non avrebbe, quindi, comunque potuto assolvere alla funzione interruttiva del decorso del termine medesimo.
Né la mancata impugnazione della intimazione in questione preclude la valutazione del profilo nella presente sede.
Infatti, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione
Banca_1 un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 16743/24).
Nella fattispecie, quindi, la contribuente non aveva l'onere d'impugnare detta intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata in precedenza.
In conseguenza, l'atto impugnato deve essere annullato e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in € 250,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dei procuratori antistatari e a carico, in solido, di Società_1 Spa in liquidazione e di Agenzia delle Entrate- RI.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, Sezione undicesima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, annulla l'atto impugnato e liquida, per spese di giudizio,
€ 250,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dei procurator antistatari e a carico, in solido di Società_1 Spa in liquidazione e di Agenzia delle Entrate- RI.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4941/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
MA NA Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00328289 82 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2023 00328289 82 000, notificata in data 24.04.2025, (previa notifica, in data 14-11-2018 della intimazione di pagamento ADER insoluto n. 331435) ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/000341, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2006 e 2007, con la quale si pretende il pagamento di euro 312,88.
Nel ricorso, eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione e il difetto di motivazione;
Ciò premesso, chiede conclusivamente l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
L'Società_1 Spa in liquidazione non si è costituita in giudizio.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le attività di competenza dell'Ente impositore, ha contestato gli atri motivi di ricorso ed ha fatto presente che l'art. 68, comma 1, del
D.L.18/2020 ha disposto per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali;
inoltre, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, ha disciplinato i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020
e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
Ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che i tributi per cui è causa sono sottoposti, come noto, al termine breve quinquennale per la loro natura di tributi locali.
Ciò posto, va rilevato che, trattandosi di tributi per gli anni 2006 e 2007detto termine prescrizionale è, risultava già maturato alla data di notifica, in data 14-11-2018 della intimazione di pagamento ADER insoluto n. 331435, che non avrebbe, quindi, comunque potuto assolvere alla funzione interruttiva del decorso del termine medesimo.
Né la mancata impugnazione della intimazione in questione preclude la valutazione del profilo nella presente sede.
Infatti, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione
Banca_1 un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 16743/24).
Nella fattispecie, quindi, la contribuente non aveva l'onere d'impugnare detta intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata in precedenza.
In conseguenza, l'atto impugnato deve essere annullato e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in € 250,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dei procuratori antistatari e a carico, in solido, di Società_1 Spa in liquidazione e di Agenzia delle Entrate- RI.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, Sezione undicesima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, annulla l'atto impugnato e liquida, per spese di giudizio,
€ 250,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dei procurator antistatari e a carico, in solido di Società_1 Spa in liquidazione e di Agenzia delle Entrate- RI.