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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/08/2025, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 805/2024 promossa da:
(cf. ), in persona del Sindaco Metropolitano Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elett. dom. in VIA PREFETTURA 14 , rappr. e dif. dagli Avv.ti Pt_1
ALLERUZZO NICOLA ANTONINO GIUSEPPE e ORTOLEVA FRANCESCO
(cf ) giusta procura in atti C.F._1
OPPONENTE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CP_1 P.IVA_2
VIA CORSO ITALIA 124 , rappr. e dif. dall'Avv.PAVONE SIMONA Pt_1
(cf giusta procura in atti C.F._2
OPPOSTA
All'udienza del 17.04.2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(ex art. 132 c. p. c., sì come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009)
in persona del pro tempore, proponeva Parte_2 Parte_3 opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 05.01.2024 da con il quale veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 18.514,50, a titolo di spese di lite, derivanti dalla sentenza n.10/2006 del 24/01/2006 (pubblicata il 27/06/2006) del Tribunale di Caltagirone – Sez. distaccata di Grammichele, per l'importo di € 2.812,50; dalla sentenza n.325/2007 del 18/09/2007
(pubblicata in pari data) del Tribunale di Catania – Sez. distaccata di Mascalucia, per l'importo di €
8.600,00; dalla sentenza n.1780/2013 del 7/10/2013 (pubblicata 15/10/2013) della Corte di Appello di
Catania, per l'importo di € 5.402,00 e dall'ordinanza n.25794/2010 del 18/11/2010 (pubblicata il
20/12/2010) della Corte di Cassazione, per l'importo di € 1.700,00. Eccepiva la nullità e l'inefficacia del titolo esecutivo ex art.14 D.L. 31/12/1996, n.669 (conv. in l. 30/1997 e così come modificato dall'art.147 l. 388/2000), che prevede che, prima del termine di giorni centoventi dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore non ha diritto e titolo per procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Inoltre, eccepiva la prescrizione del credito in oggetto. Sicchè, chiedeva: in accoglimento del presente atto di opposizione al precetto, ai sensi e per gli effetti degli artt.615 e segg.
c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, e, valutate l'opposta opposizione ed esaminati i documenti: - dichiarare, per quanto dedotto sub 1, nullo e privo di effetti l'atto di precetto medesimo;
- accertare e dichiarare, altresì, per quanto dedotto sub 2, la prescrizione dei crediti di cui alle decisioni n.10/2006 del 24/01/2006 del Tribunale di Caltagirone – Sez. distaccata di
Grammichele, per l'importo di € 2.812,50; n.325/2007 del 18/09/2007 del Tribunale di Catania – Sez. distaccata di Mascalucia per l'importo di € 8.600,00 e n.25794/2010 del 18/11/2010 della Corte di
Cassazione, per l'importo di € 1.700,00.
Si costituiva la quale contestava l'opposizione avanzata e chiedeva: in via Controparte_1 preliminare, rigettare l'avversa richiesta di sospensione del titolo esecutivo, stante l'insussistenza dei gravi motivi richiesti dalla disciplina codicistica;
nel merito, rigettare l'avversa opposizione al precetto, poiché infondata per quanto dedotto e dimostrato;
La causa, istruita con la sola produzione documentale, all'udienza del 17.04.2025, veniva posta in decisione, stante la rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Innanzitutto, deve prendersi atto che, con nota depositata il 09.04.2025, parte opposta dichiarava pagina 2 di 4 l'avvenuto pagamento di parte del credito precettato, scaturente dalla sentenza n. 1780/2013 della Corte
d'Appello di Catania per complessivi € 6.195,56, e dichiarava di rinunciare ai restanti crediti.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite. All'udienza del 17.04.2025, l'opponente prendeva atto della rinuncia all'azione e chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese processuali.
In punto di diritto, deve osservarsi che la intervenuta rinuncia al precetto, come nella specie, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, che si produce a seguito della notifica dell'atto di citazione, comporta la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile.
Come noto, infatti, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio. Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, al fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio (avendo nella specie entrambe le parti chiesto la rifusione delle spese) il giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale (Cass. 13 settembre 2007, n. 19160 e 11.2.2015,
n. 2719).
Nella specie, deve rilevarsi che vi è sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le stesse parti per intervenuta rinuncia al precetto.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese processuali, alla luce del principio di soccombenza virtuale, deve osservarsi che la sentenza n.10/2006 del 24/01/2006 (pubblicata il 27/06/2006) del Tribunale di Caltagirone – Sez. distaccata di Grammichele è stata notificata in data 5/09/2006; la sentenza n.325/2007 del 18/09/2007
(pubblicata in pari data) del Tribunale di Catania – Sez. distaccata di Mascalucia, è stata notificata contestualmente all'opposto atto di precetto;
l'ordinanza n.25794/2010 del 18/11/2010 (pubblicata il
20/12/2010) della Corte di Cassazione, è stata anch'essa notificata contestualmente con l'atto di precetto il 05.01.2024. Sicchè, al netto della eventuale regolarità della notifica via pec avvenuta il
31.07.2023, appare evidente che risulta trascorso l'ordinario termine di prescrizione decennale, senza che medio tempore siano intervenuti validi atti interruttivi. Pertanto, al netto della probabile infondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate (si veda, Cass. Civ., n.21746/2016), nonché in considerazione dell'avvenuto parziale pagamento del precetto opposto, stante la parziale soccombenza, parte opposta deve essere condannata a rifondere le spese processuali sostenute da parte opponente pagina 3 di 4 nella misura di due terzi, che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e dell'esigua attività processuale espletata, alla luce del D.M. 55/14, tabella n.2, terzo scaglione, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 1.509,70 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto.
Condanna parte opposta a rifondere le spese processuali sostenute da parte opponente che si liquidano nella complessiva somma di euro 1.509,70 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 05.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Cosentino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 805/2024 promossa da:
(cf. ), in persona del Sindaco Metropolitano Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elett. dom. in VIA PREFETTURA 14 , rappr. e dif. dagli Avv.ti Pt_1
ALLERUZZO NICOLA ANTONINO GIUSEPPE e ORTOLEVA FRANCESCO
(cf ) giusta procura in atti C.F._1
OPPONENTE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CP_1 P.IVA_2
VIA CORSO ITALIA 124 , rappr. e dif. dall'Avv.PAVONE SIMONA Pt_1
(cf giusta procura in atti C.F._2
OPPOSTA
All'udienza del 17.04.2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(ex art. 132 c. p. c., sì come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009)
in persona del pro tempore, proponeva Parte_2 Parte_3 opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 05.01.2024 da con il quale veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 18.514,50, a titolo di spese di lite, derivanti dalla sentenza n.10/2006 del 24/01/2006 (pubblicata il 27/06/2006) del Tribunale di Caltagirone – Sez. distaccata di Grammichele, per l'importo di € 2.812,50; dalla sentenza n.325/2007 del 18/09/2007
(pubblicata in pari data) del Tribunale di Catania – Sez. distaccata di Mascalucia, per l'importo di €
8.600,00; dalla sentenza n.1780/2013 del 7/10/2013 (pubblicata 15/10/2013) della Corte di Appello di
Catania, per l'importo di € 5.402,00 e dall'ordinanza n.25794/2010 del 18/11/2010 (pubblicata il
20/12/2010) della Corte di Cassazione, per l'importo di € 1.700,00. Eccepiva la nullità e l'inefficacia del titolo esecutivo ex art.14 D.L. 31/12/1996, n.669 (conv. in l. 30/1997 e così come modificato dall'art.147 l. 388/2000), che prevede che, prima del termine di giorni centoventi dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore non ha diritto e titolo per procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Inoltre, eccepiva la prescrizione del credito in oggetto. Sicchè, chiedeva: in accoglimento del presente atto di opposizione al precetto, ai sensi e per gli effetti degli artt.615 e segg.
c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, e, valutate l'opposta opposizione ed esaminati i documenti: - dichiarare, per quanto dedotto sub 1, nullo e privo di effetti l'atto di precetto medesimo;
- accertare e dichiarare, altresì, per quanto dedotto sub 2, la prescrizione dei crediti di cui alle decisioni n.10/2006 del 24/01/2006 del Tribunale di Caltagirone – Sez. distaccata di
Grammichele, per l'importo di € 2.812,50; n.325/2007 del 18/09/2007 del Tribunale di Catania – Sez. distaccata di Mascalucia per l'importo di € 8.600,00 e n.25794/2010 del 18/11/2010 della Corte di
Cassazione, per l'importo di € 1.700,00.
Si costituiva la quale contestava l'opposizione avanzata e chiedeva: in via Controparte_1 preliminare, rigettare l'avversa richiesta di sospensione del titolo esecutivo, stante l'insussistenza dei gravi motivi richiesti dalla disciplina codicistica;
nel merito, rigettare l'avversa opposizione al precetto, poiché infondata per quanto dedotto e dimostrato;
La causa, istruita con la sola produzione documentale, all'udienza del 17.04.2025, veniva posta in decisione, stante la rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Innanzitutto, deve prendersi atto che, con nota depositata il 09.04.2025, parte opposta dichiarava pagina 2 di 4 l'avvenuto pagamento di parte del credito precettato, scaturente dalla sentenza n. 1780/2013 della Corte
d'Appello di Catania per complessivi € 6.195,56, e dichiarava di rinunciare ai restanti crediti.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite. All'udienza del 17.04.2025, l'opponente prendeva atto della rinuncia all'azione e chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese processuali.
In punto di diritto, deve osservarsi che la intervenuta rinuncia al precetto, come nella specie, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, che si produce a seguito della notifica dell'atto di citazione, comporta la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile.
Come noto, infatti, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio. Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, al fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio (avendo nella specie entrambe le parti chiesto la rifusione delle spese) il giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale (Cass. 13 settembre 2007, n. 19160 e 11.2.2015,
n. 2719).
Nella specie, deve rilevarsi che vi è sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le stesse parti per intervenuta rinuncia al precetto.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese processuali, alla luce del principio di soccombenza virtuale, deve osservarsi che la sentenza n.10/2006 del 24/01/2006 (pubblicata il 27/06/2006) del Tribunale di Caltagirone – Sez. distaccata di Grammichele è stata notificata in data 5/09/2006; la sentenza n.325/2007 del 18/09/2007
(pubblicata in pari data) del Tribunale di Catania – Sez. distaccata di Mascalucia, è stata notificata contestualmente all'opposto atto di precetto;
l'ordinanza n.25794/2010 del 18/11/2010 (pubblicata il
20/12/2010) della Corte di Cassazione, è stata anch'essa notificata contestualmente con l'atto di precetto il 05.01.2024. Sicchè, al netto della eventuale regolarità della notifica via pec avvenuta il
31.07.2023, appare evidente che risulta trascorso l'ordinario termine di prescrizione decennale, senza che medio tempore siano intervenuti validi atti interruttivi. Pertanto, al netto della probabile infondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate (si veda, Cass. Civ., n.21746/2016), nonché in considerazione dell'avvenuto parziale pagamento del precetto opposto, stante la parziale soccombenza, parte opposta deve essere condannata a rifondere le spese processuali sostenute da parte opponente pagina 3 di 4 nella misura di due terzi, che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e dell'esigua attività processuale espletata, alla luce del D.M. 55/14, tabella n.2, terzo scaglione, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 1.509,70 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto.
Condanna parte opposta a rifondere le spese processuali sostenute da parte opponente che si liquidano nella complessiva somma di euro 1.509,70 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 05.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Cosentino
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