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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1324/2025 RG, introdotta da
(RM), 08/06/1952), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRANATO MARIA;
(RA SA NO (VV), Controparte_1
15/06/1954), con il patrocinio dell'avv. GRANATO MARIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 04/09/1976 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Dall'unione coniugale sono nati tre figli: nato a [...] [...] (c.f. CP_2 Pt_1
); nato a [...] [...] (c.f. C.F._1 Per_1 Pt_1
; nata a [...] [...] (c.f. C.F._2 Per_2 Pt_1
, tutti economicamente autosufficienti CodiceFiscale_3
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente, come già avviene,
nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio.
La casa coniugale, sita in Cerveteri (RM), alla via Eugenio Rinaldi n.
75, con ogni arredo e corredo, resterà nella disponibilità del sig. Parte_1
; la sig.ra provvederà a trasferirsi in altra
[...] Controparte_1
residenza, ove già di fatto dimora, in Ostia, alla via dei Velieri n. 69, presso il figlio , e si impegna altresì a comunicare al sig. Per_1 Parte_1
l'avvenuto trasferimento della propria residenza anagrafica.
2. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i loro beni comuni.
3. Il sig. corrisponderà, entro il giorno dieci di ogni Parte_1
mese, a titolo di mantenimento alla sig.ra la somma Controparte_1
mensile di € 100,00, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Le parti prestano sin da ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti e delle carte d'identità. A tal fine, le parti sin d'ora si scambiano le relative attestazioni di assenso e fotocopie dei documenti, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 445/2000. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1324/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 08/06/1952) e (RA Controparte_1
SA NO (VV), 15/06/1954) relativamente al matrimonio contratto in in data 4 SETTEMBRE 1976, iscritto nel Registro degli Atti di Pt_1
Matrimonio del Comune di atto N. 752 parte II serie A - anno 1976 - Pt_1
Comune di ROMA (RM) - Ufficio 6, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 07/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1324/2025 RG, introdotta da
(RM), 08/06/1952), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRANATO MARIA;
(RA SA NO (VV), Controparte_1
15/06/1954), con il patrocinio dell'avv. GRANATO MARIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 04/09/1976 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Dall'unione coniugale sono nati tre figli: nato a [...] [...] (c.f. CP_2 Pt_1
); nato a [...] [...] (c.f. C.F._1 Per_1 Pt_1
; nata a [...] [...] (c.f. C.F._2 Per_2 Pt_1
, tutti economicamente autosufficienti CodiceFiscale_3
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente, come già avviene,
nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio.
La casa coniugale, sita in Cerveteri (RM), alla via Eugenio Rinaldi n.
75, con ogni arredo e corredo, resterà nella disponibilità del sig. Parte_1
; la sig.ra provvederà a trasferirsi in altra
[...] Controparte_1
residenza, ove già di fatto dimora, in Ostia, alla via dei Velieri n. 69, presso il figlio , e si impegna altresì a comunicare al sig. Per_1 Parte_1
l'avvenuto trasferimento della propria residenza anagrafica.
2. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i loro beni comuni.
3. Il sig. corrisponderà, entro il giorno dieci di ogni Parte_1
mese, a titolo di mantenimento alla sig.ra la somma Controparte_1
mensile di € 100,00, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Le parti prestano sin da ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti e delle carte d'identità. A tal fine, le parti sin d'ora si scambiano le relative attestazioni di assenso e fotocopie dei documenti, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 445/2000. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1324/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 08/06/1952) e (RA Controparte_1
SA NO (VV), 15/06/1954) relativamente al matrimonio contratto in in data 4 SETTEMBRE 1976, iscritto nel Registro degli Atti di Pt_1
Matrimonio del Comune di atto N. 752 parte II serie A - anno 1976 - Pt_1
Comune di ROMA (RM) - Ufficio 6, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 07/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone