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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5899/2021
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5899/2021 dell'udienza cartolare del 28/1/2025
Oggi 29 gennaio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5899/2021
tra elettivamente dom.to in Palma Campania (Na) al Largo Parrocchia n. 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Ferraro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE ATTRICE
e
, rapp.ta e difesa dall'avv. Guglielmo Lenzi, elett.te dom.ta presso il suo studio in Controparte_1
Cimitile alla Via Nazionale delle Puglie n. 39;
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) Testimone_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. , con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio gli eredi Parte_1
del sig. per veder riconosciuta giudizialmente la sottoscrizione apposta dal loro Persona_1
dante causa alla scrittura privata di permuta del 7/5/2004.
Si è costituita la sig.ra la quale non ha contestato l'appartenenza della sottoscrizione Controparte_1
apposta sulla scrittura al proprio dante causa sig. (come chiarito da ultimo con note Persona_1
del 5/9/2023), sollevando piuttosto eccezioni sulla regolarità urbanistica e catastale dei beni immobili oggetto del contratto di permuta.
Non si sono costituiti gli altri eredi di ( e , Persona_1 Testimone_1 Controparte_2 dichiarati contumaci all'udienza del 25/1/2022.
Ebbene va fatta applicazione degli art 214 e 215 cpc.
La prima disposizione recita: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.
La seconda è del seguente tenore:
“la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293, terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
Va poi ulteriormente precisato che le disposizioni dettate dagli artt. 2702 c.c., 214 e 215, in tema di scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che, essendo aventi causa o eredi del loro autore, non possono ritenersi terzi (Cass. II, n. 13926/2002).
Nel caso di specie la scrittura può dirsi riconosciuta ai sensi e per gli effetti degli art. artt. 2702 c.c.,
pagina 3 di 5 214 e 215 cpc sia nei confronti dei convenuti contumaci (e ciò in ragione della loro scelta processuale di non costituirsi), sia nei confronti dell'unica parte costituita la quale non ha Controparte_1
disconosciuto la sottoscrizione e anzi ha riconosciuto la sottoscrizione come appartenente al proprio dante causa . Persona_1
Inconferenti si appalesano le eccezioni della convenuta relative alla regolarità urbanistica e catastale dei beni oggetto di permuta (non oggetto di domanda riconvenzionale, espressamente esclusa dalla difesa di -vd pg. 5 comparsa di costituzione); ed infatti l'azione intentata non è volta Controparte_1 al trasferimento del bene ma al mero accertamento dell'autenticità della sottoscrizione.
Deve, infine, osservarsi che l'istanza di verificazione, come nel caso di specie, può proporsi anche in via principale, ma se la scrittura viene riconosciuta dal convenuto le spese sono a carico dell'attore (art
216 cpc).
Ebbene, proprio l'applicazione di tale ultima disposizione impone di porre le spese a carico di parte attrice.
Queste vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, con riferimento al valore indeterminabile, di complessità bassa e con esclusione della fase istruttoria, per l'irrilevanza dell'attività espletata, con le massime riduzioni stante la non complessità della controversia.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Accerta l'autenticità della sottoscrizione del sig. apposta alla scrittura Persona_1
privata di permuta del 7/5/2004.
• Letto l'art 216 cpc condanna il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso
[...]
spese forfettario come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
29/01/2025
pagina 4 di 5 Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5899/2021 dell'udienza cartolare del 28/1/2025
Oggi 29 gennaio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5899/2021
tra elettivamente dom.to in Palma Campania (Na) al Largo Parrocchia n. 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Ferraro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE ATTRICE
e
, rapp.ta e difesa dall'avv. Guglielmo Lenzi, elett.te dom.ta presso il suo studio in Controparte_1
Cimitile alla Via Nazionale delle Puglie n. 39;
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) Testimone_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. , con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio gli eredi Parte_1
del sig. per veder riconosciuta giudizialmente la sottoscrizione apposta dal loro Persona_1
dante causa alla scrittura privata di permuta del 7/5/2004.
Si è costituita la sig.ra la quale non ha contestato l'appartenenza della sottoscrizione Controparte_1
apposta sulla scrittura al proprio dante causa sig. (come chiarito da ultimo con note Persona_1
del 5/9/2023), sollevando piuttosto eccezioni sulla regolarità urbanistica e catastale dei beni immobili oggetto del contratto di permuta.
Non si sono costituiti gli altri eredi di ( e , Persona_1 Testimone_1 Controparte_2 dichiarati contumaci all'udienza del 25/1/2022.
Ebbene va fatta applicazione degli art 214 e 215 cpc.
La prima disposizione recita: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.
La seconda è del seguente tenore:
“la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293, terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
Va poi ulteriormente precisato che le disposizioni dettate dagli artt. 2702 c.c., 214 e 215, in tema di scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che, essendo aventi causa o eredi del loro autore, non possono ritenersi terzi (Cass. II, n. 13926/2002).
Nel caso di specie la scrittura può dirsi riconosciuta ai sensi e per gli effetti degli art. artt. 2702 c.c.,
pagina 3 di 5 214 e 215 cpc sia nei confronti dei convenuti contumaci (e ciò in ragione della loro scelta processuale di non costituirsi), sia nei confronti dell'unica parte costituita la quale non ha Controparte_1
disconosciuto la sottoscrizione e anzi ha riconosciuto la sottoscrizione come appartenente al proprio dante causa . Persona_1
Inconferenti si appalesano le eccezioni della convenuta relative alla regolarità urbanistica e catastale dei beni oggetto di permuta (non oggetto di domanda riconvenzionale, espressamente esclusa dalla difesa di -vd pg. 5 comparsa di costituzione); ed infatti l'azione intentata non è volta Controparte_1 al trasferimento del bene ma al mero accertamento dell'autenticità della sottoscrizione.
Deve, infine, osservarsi che l'istanza di verificazione, come nel caso di specie, può proporsi anche in via principale, ma se la scrittura viene riconosciuta dal convenuto le spese sono a carico dell'attore (art
216 cpc).
Ebbene, proprio l'applicazione di tale ultima disposizione impone di porre le spese a carico di parte attrice.
Queste vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, con riferimento al valore indeterminabile, di complessità bassa e con esclusione della fase istruttoria, per l'irrilevanza dell'attività espletata, con le massime riduzioni stante la non complessità della controversia.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Accerta l'autenticità della sottoscrizione del sig. apposta alla scrittura Persona_1
privata di permuta del 7/5/2004.
• Letto l'art 216 cpc condanna il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso
[...]
spese forfettario come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
29/01/2025
pagina 4 di 5 Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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