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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1586/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16948/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025060547000 RIFIUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (accogliersi il ricorso)
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate IS, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di intimazione n. 07120259025060547/000, notificato in data 26.08.2025, mediante il quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di complessivi € 700,74 a titolo di pagamento di TARSU per l'anno 2007/08/09/10. Deduce il ricorrente: l'omessa notifica dell'atto prodromico e segnatamente della cartella esattoriale n. 07120120127329961000 alla data del 22.10.2012; in ogni caso da detta data non sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione dopo la cartella, sicchè alla data odierna (26/08/2025) sono decorsi oltre cinque anni dalla notifica, computando anche gli 84 giorni di sospensione del termine prescrizionale per emergenza Covid-19 (art. 68 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020; Cass. 23 gennaio 2025 n.
1630).
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS, concludendo per il rigetto del ricorso atteso che gli atti presupposti interruttivi della prescrizione sono stati ritualmente notificati.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato.
Ed invero, la resistente Agenzia delle Entrate IS, nel costituirsi, ha prodotto le relate e ricevute di notifica, anche a mezzo PEC ,degli atti prodromici a quello impugnato. La presupposta cartella n.
07120120127329961000 è stata direttamente notificata a mezzo posta in data 22.10.2012 a mani di familiare convivente (cognato); successivamente è stata notificata al ricorrente l'intimazione AVI
07120179023293901000 in data 03.07.2017 a mani del destinatario ed ancora la comunicazione di iscrizione ipoteca PI 07176202000001383000, not. in data 29.02.2020 con PEC ed ancora l'intimazione n.
07120239032118574000, not. con PEC in data 19.9.2023.
La resistente GI Campania, nel costituirsi, ha prodotto le relate di notifica a mezzo posta degli atti prodromici a quello impugnato e segnatamente: 1) dell'accertamento n. 964319555415 not. 13/07/2022;
2) dell'acc. n. 964319555516 not. il 13/07/2022; 3) dell' acc. n. 964329622904, not. il 13/07/2022; 4) dell'acc.
964320921701, not. il 13/07/2022 ; 5) dell'acc. n. 964320921600, not. 13/07/2022. I suddetti accertamenti, notificati direttamente e ritualmente dalla GI (gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano ritirati da un delegato del ricorrente), danno conto dell'infondatezza della deduzione, secondo cui non sarebbero stati notificati al ricorrente atti prodromici a quello impugnato.
Tali atti, in uno a quelli da ultimo notificati al ricorrente, come sopra evidenziati, ossia comunicazione di iscrizione ipoteca PI 07176202000001383000, not. in data 29.02.2020, a mezzo PEC ed ancora l'intimazione n. 07120239032118574000, not. con PEC in data 19.9.2023, danno conto altresì della mancata decorrenza, alla data della notifica dell'atto impugnato, del termine quinquennale di prescrizione essendo stato tale termine ritualmente interrotto. Peraltro, risulta rispettato nella fattispecie il principio della sequenza degli atti, secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè ove l'atto presupposto
(come nella fattispecie in relazione all'intimazione n. 07120239032118574000) non risulti impugnato e non risultino vizi notificatori dello stesso, l'impugnazione dell'atto consequenziale non potrà che avere ad oggetto i vizi propri di quest'ultimo (arg. ex Sez. U, n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254).
Il ricorrente ha denunciato genericamente vizi di motivazione dell'atto impugnato che invece contiene tutti gli elementi (ragioni della pretesa, quantum ecc.), idonei a garantire un adeguato esercizio del diritto di difesa specie ove si tenga conto della notifica di atti prodromici a quello impugnato richiamati nel corpo della cartella con indicazione della data di notifica di essi.
Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti che liquida in € 300,00 oltre accesasori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16948/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025060547000 RIFIUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (accogliersi il ricorso)
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate IS, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di intimazione n. 07120259025060547/000, notificato in data 26.08.2025, mediante il quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di complessivi € 700,74 a titolo di pagamento di TARSU per l'anno 2007/08/09/10. Deduce il ricorrente: l'omessa notifica dell'atto prodromico e segnatamente della cartella esattoriale n. 07120120127329961000 alla data del 22.10.2012; in ogni caso da detta data non sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione dopo la cartella, sicchè alla data odierna (26/08/2025) sono decorsi oltre cinque anni dalla notifica, computando anche gli 84 giorni di sospensione del termine prescrizionale per emergenza Covid-19 (art. 68 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020; Cass. 23 gennaio 2025 n.
1630).
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS, concludendo per il rigetto del ricorso atteso che gli atti presupposti interruttivi della prescrizione sono stati ritualmente notificati.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato.
Ed invero, la resistente Agenzia delle Entrate IS, nel costituirsi, ha prodotto le relate e ricevute di notifica, anche a mezzo PEC ,degli atti prodromici a quello impugnato. La presupposta cartella n.
07120120127329961000 è stata direttamente notificata a mezzo posta in data 22.10.2012 a mani di familiare convivente (cognato); successivamente è stata notificata al ricorrente l'intimazione AVI
07120179023293901000 in data 03.07.2017 a mani del destinatario ed ancora la comunicazione di iscrizione ipoteca PI 07176202000001383000, not. in data 29.02.2020 con PEC ed ancora l'intimazione n.
07120239032118574000, not. con PEC in data 19.9.2023.
La resistente GI Campania, nel costituirsi, ha prodotto le relate di notifica a mezzo posta degli atti prodromici a quello impugnato e segnatamente: 1) dell'accertamento n. 964319555415 not. 13/07/2022;
2) dell'acc. n. 964319555516 not. il 13/07/2022; 3) dell' acc. n. 964329622904, not. il 13/07/2022; 4) dell'acc.
964320921701, not. il 13/07/2022 ; 5) dell'acc. n. 964320921600, not. 13/07/2022. I suddetti accertamenti, notificati direttamente e ritualmente dalla GI (gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano ritirati da un delegato del ricorrente), danno conto dell'infondatezza della deduzione, secondo cui non sarebbero stati notificati al ricorrente atti prodromici a quello impugnato.
Tali atti, in uno a quelli da ultimo notificati al ricorrente, come sopra evidenziati, ossia comunicazione di iscrizione ipoteca PI 07176202000001383000, not. in data 29.02.2020, a mezzo PEC ed ancora l'intimazione n. 07120239032118574000, not. con PEC in data 19.9.2023, danno conto altresì della mancata decorrenza, alla data della notifica dell'atto impugnato, del termine quinquennale di prescrizione essendo stato tale termine ritualmente interrotto. Peraltro, risulta rispettato nella fattispecie il principio della sequenza degli atti, secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè ove l'atto presupposto
(come nella fattispecie in relazione all'intimazione n. 07120239032118574000) non risulti impugnato e non risultino vizi notificatori dello stesso, l'impugnazione dell'atto consequenziale non potrà che avere ad oggetto i vizi propri di quest'ultimo (arg. ex Sez. U, n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254).
Il ricorrente ha denunciato genericamente vizi di motivazione dell'atto impugnato che invece contiene tutti gli elementi (ragioni della pretesa, quantum ecc.), idonei a garantire un adeguato esercizio del diritto di difesa specie ove si tenga conto della notifica di atti prodromici a quello impugnato richiamati nel corpo della cartella con indicazione della data di notifica di essi.
Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti che liquida in € 300,00 oltre accesasori di legge.