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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3775/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3775/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. REGNI Parte_1
ROBERTO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. REGNI ROBERTO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [chiedono che venga omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti] “condizioni:
1. Separazione
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Casa Coniugale
L'immobile già adibito a casa coniugale rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra
che vi ospiterà la figlia nei periodi in cui la stessa farà rientro ad Ancona Parte_1 Per_1 dal luogo in cui svolge regolare attività lavorativa di della Guardia di Finanza Persona_2 presso la Caserma di L'Aquila.
Il contratto di locazione continuerà ad essere intestato al sig. (attuale Parte_2 intestatario), che continuerà a farsi carico del pagamento del canone mensile e delle utenze domestiche.
- 1 -
3. Rapporti patrimoniali cointestati
I coniugi concordano che: - il conto corrente avente IBAN [...], aperto presso venga unicamente intestato alla sig.ra la quale Controparte_1 Parte_1 acquisirà la piena ed esclusiva titolarità del relativo saldo contabile di € 30.000,00;
- il conto corrente avente IBAN [...], aperto presso BNL S.p.A., venga unicamente intestato al sig. , il quale acquisirà la piena ed esclusiva titolarità del Parte_2 relativo saldo contabile di € 6.000,00.
4. Beni mobili registrati
L'autovettura Volkswagen Golf targata FV848AA, già intestata al sig. , rimarrà Parte_2 di proprietà e nella esclusiva disponibilità dello stesso, che continuerà a farsi carico del pagamento relativo finanziamento.
L'autovettura Volkswagen Polo targata GG872KX, già cointestata tra la madre e la figlia, verrà intestata esclusivamente ad e la madre continuerà a farsi carico del pagamento Parte_3 del finanziamento, mentre entrambi i genitori si faranno carico dei premi assicurativi.
L'autovettura Fiat Punto targata EV607HM rimarrà di proprietà e in uso esclusivo della sig.ra
Parte_1
5. Situazione economica dei coniugi
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a RO RE (AV) il 06/04/2002, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dal matrimonio è nata la figlia (in data 08/06/2003), della Guardia di Per_1 Persona_2
Finanza, economicamente autosufficiente, e che la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 04/12/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 2 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti al superiore interesse della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a RO RE (AV) il 06/04/2002, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di RO RE al n. 5, parte 2, serie A, dell'anno 2002; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO RE (AV) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3775/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. REGNI Parte_1
ROBERTO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. REGNI ROBERTO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [chiedono che venga omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti] “condizioni:
1. Separazione
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Casa Coniugale
L'immobile già adibito a casa coniugale rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra
che vi ospiterà la figlia nei periodi in cui la stessa farà rientro ad Ancona Parte_1 Per_1 dal luogo in cui svolge regolare attività lavorativa di della Guardia di Finanza Persona_2 presso la Caserma di L'Aquila.
Il contratto di locazione continuerà ad essere intestato al sig. (attuale Parte_2 intestatario), che continuerà a farsi carico del pagamento del canone mensile e delle utenze domestiche.
- 1 -
3. Rapporti patrimoniali cointestati
I coniugi concordano che: - il conto corrente avente IBAN [...], aperto presso venga unicamente intestato alla sig.ra la quale Controparte_1 Parte_1 acquisirà la piena ed esclusiva titolarità del relativo saldo contabile di € 30.000,00;
- il conto corrente avente IBAN [...], aperto presso BNL S.p.A., venga unicamente intestato al sig. , il quale acquisirà la piena ed esclusiva titolarità del Parte_2 relativo saldo contabile di € 6.000,00.
4. Beni mobili registrati
L'autovettura Volkswagen Golf targata FV848AA, già intestata al sig. , rimarrà Parte_2 di proprietà e nella esclusiva disponibilità dello stesso, che continuerà a farsi carico del pagamento relativo finanziamento.
L'autovettura Volkswagen Polo targata GG872KX, già cointestata tra la madre e la figlia, verrà intestata esclusivamente ad e la madre continuerà a farsi carico del pagamento Parte_3 del finanziamento, mentre entrambi i genitori si faranno carico dei premi assicurativi.
L'autovettura Fiat Punto targata EV607HM rimarrà di proprietà e in uso esclusivo della sig.ra
Parte_1
5. Situazione economica dei coniugi
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a RO RE (AV) il 06/04/2002, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dal matrimonio è nata la figlia (in data 08/06/2003), della Guardia di Per_1 Persona_2
Finanza, economicamente autosufficiente, e che la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 04/12/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 2 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti al superiore interesse della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a RO RE (AV) il 06/04/2002, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di RO RE al n. 5, parte 2, serie A, dell'anno 2002; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO RE (AV) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -