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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 10998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10998 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IM RO Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74396 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Gianluca Perreca, giusta procura in atti
Ricorrente
1 E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Federica Lucarini, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26.2.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
, premesso che in data 6.6.1976 contraeva con Parte_1 CP_1
matrimonio civile in Roma;
che dall'unione erano nati due figli,
[...]
maggiorenni ed autonomi;
che la convivenza tra i coniugi era da tempo cessata,
vivendo di fatto separati;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e reciproca autonomia. Si costituiva che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
instando per la richiesta di addebito, essendo da attribuire al marito il fallimento del rapporto matrimoniale, opponendosi integralmente alla ricostruzione svolta dal ricorrente ed alle avverse domande, e chiedendo la previsione di un contributo di mantenimento per sé pari ad euro 800,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 22.2.22, trattata cartolarmente ex art. 221
L.77/20 sulla rinuncia delle parti alla comparizione personale, il Presidente,
dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva un contributo di mantenimento per la moglie di euro
200,00) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Concessi i termini istruttori, ammesse ed espletate le prove orali, nella rinuncia delle parti alle ulteriori richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 26.2.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa era riservata in decisione collegiale, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
In ordine alla richiesta di addebito svolta dalla moglie, come è noto, tale pronuncia postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
La pronuncia di addebito, pertanto, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa,
assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale
(cfr. Cass 2012 n.8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez I 2010 n. 21245; Cass.
2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
Il coniuge richiedente l'addebito deve cioè provare il rapporto di causalità
esistente tra l'inadempimento dei doveri coniugali e una rottura della comunione di intenti e di sentimenti, tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza. Tale nesso causale deve però escludersi qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto. In tema di onere della prova, grava pertanto sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., Cass. 16691/20), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n.
3923/2018).
Nel caso di specie, parte resistente ha fondato la propria richiesta per violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, che sin dall'anno 2003 aveva intrattenuto una relazione extraconiugale ancora in corso all'attualità,
abbandonando il domicilio coniugale.
Al riguardo, come è noto, «il volontario abbandono del domicilio coniugale è
causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta
all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi
ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal
comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia
intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto” se è vero che
(cfr. Cass. civ. n. 10719/2013).
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato nell'atto introduttivo del giudizio che sin dall'anno 2003 si era determinata tra i coniugi una insanabile frattura, contestando la contestualità dell'allontanamento dal tetto coniugale,
sostenendo l'anteriorità della crisi.
Tale circostanza risulta essere provata, oltre che dalla testimonianza dei figli,
che differiscono l'allontanamento di qualche anno - secondo la figlia Per_1
tra il 2005 ed il 2006, mentre il figlio (che visse nella casa coniugale Per_2
sino al 2005) rammenta che il padre non andò via di casa in via definitiva prima del 2010- da in Controparte_2 Controparte_1
interrogatorio formale, affermando “il ha iniziato mostrare Parte_1
insofferenza al nostro rapporto nel nell'anno 2003. Non c'è stata interruzione
della relazione, anche se mio marito ha cominciato a mancare da casa. Non
ricordo se rincassasse o meno, ma trascorreva più tempo fuori casa. Non mi
sono mai allontanata da casa in quel periodo, facevo l'accompagnatrice
turistica e mi assentavo da casa per motivi di lavoro. Non c'è stato
allontanamento volontario da casa, anche perché il non era quasi Parte_1
mai a casa”. Adr. “dopo il 2005 è venuta meno la convivenza con il
, così trovando conferma che sin dal 2003 si era creata tra le parti Parte_1
una insanabile frattura, mentre successiva è la relazione con la attuale compagna, iniziata secondo la figlia quando il di lei figlio, nato nel 2004, aveva
3-4 anni e, secondo il figlio, addirittura nel 2010/2011.
La domanda di addebito è pertanto da respingersi, non essendo stata raggiunta la prova dell'ascrizione di responsabilità nella dissoluzione del vincolo al marito, ma ad una progressiva quanto inesorabile frattura dell'affectio
coniugalis.
Relativamente alla richiesta di contributo di mantenimento formulata dalla moglie, occorre premettere che elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo,
di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa
dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza
materiale (cfr., in termini, Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17544; Cass.
22616/2022).
All'esito del giudizio, la capacità economico-patrimoniale delle parti è stata accertata nei termini di seguito esposti.
, pensionato, in sede presidenziale – ove aveva tardivamente Parte_1
depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non conforme per requisiti di sostanza e forma a quanto disposto nel decreto di fissazione di udienza, così dovendosi valutare tale comportamento ai sensi dell'art.116
c.p.c.- aveva dichiarato di percepire un reddito pensionistico mensile di euro
2100,00, in linea con i modelli fiscali in atti (cfr. CUD 2022 per 2021; CUD
2021 per 2020; 730/20 per 2019); di essere titolare di una società srls di cui era amministratore avente ad oggetto la gestione di un minimarket, di cui non aveva allegato i bilanci ed ove era impiegata l'attuale compagna, con cui viveva insieme ai di lei figli in provincia de L'Aquila; di essere titolare di un c/c bancario, di cui non aveva indicato i saldi trimestrali, come pure richiesto nel decreto di fissazione di udienza, ma soltanto il finale al “30 giugno”, presumibilmente del 2021 dal momento che la dichiarazione era del 6.6.22, in negativo, come pure irrisorio era il saldo del conto intestato alla società; di sostenere oneri restitutori, a vario titolo (per la società, per mancato pagamento di utenze, per cessione del quinto, per cartelle esattoriali), per circa euro
1000,00, di cui non aveva documentato l'esborso; di essere proprietario,
unitamente ai fratelli, di due immobili in provincia de L'Aquila.
Successivamente ha confermato quanto in precedenza dedotto (cfr.
dichiarazione sostitutiva del 27.3.23 e del 15.2.25), documentando una pensione netta mensile di euro 2250,00, non verificabile perché non depositati i relativi modelli fiscali, ma comunque superiore a quanto dichiarato in sede separativa, mentre sono stati prodotti i modelli fiscali relativi alla società a lui riconducibile con reddito netto per il 2023 per euro 5858,00; per il 2022 di euro 8457,00, alle cui dipendenze vi è la compagna, con corrispettivo mensile di euro 1350,00; risultano inalterati gli oneri restitutori in precedenza allegati,
invero incompatibili con la redditualità dichiarata e le consistenze immobiliari.
Per quanto concerne in sede presidenziale – che pure Controparte_1
aveva depositato una dichiarazione sostituiva non conforme a quanto previsto nel decreto di fissazione di udienza, così dovendosi valutare tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c aveva dichiarato di percepire euro
630,00 a titolo di reddito di cittadinanza, oltre ad euro 160,00 mensili per lo svolgimento di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggi;
di essere proprietaria di quota parte di immobili e terreni seminativi asseritamente non produttivi di reddito;
di non sostenere oneri locatizi vivendo in immobile in comodato. In corso di causa le è stato riconosciuto una somma di circa euro 200000 dal
Fondo di solidarietà per le vittime dell'Usura e dell'Estorsione, a titolo di ristoro per il danno subito nello svolgimento di attività imprenditoriale dichiara fallita nell'anno 2021.
In sede di dichiarazione sostitutiva del 13.2.25 ha dichiarato di aver percepito nell'anno 2024 due mensilità a titolo di assegno di inclusione di euro 1240,00,
mentre inalterate risultano le consistenze immobiliari;
di essere titolare di conto postpay con giacenze irrisorie, ma ove oltre ai bonifici dei figli risultano movimenti in entrata ancora nel febbraio 2025 (cfr. bonifico del 21.1.25 per
“acconto stanze”) mentre ha allegato la chiusura (senza riportarne i saldi), in prossimità della decisione dei c/c relativi alle società costituite i cui relativi saldi (con particolare riguardo a quello recante n.13260) evidenziano svariati movimenti in entrata ed in uscita sia in forma di bonifico che in contanti invero incompatibili con la dedotta impossidenza, ritenendosi, vice versa verosimile la sussistenza di ulteriori introiti oltre a quelli dichiarati.
Ciò posto, alla luce delle condizioni economico-patrimoniali delle parti come sopra ricostruite, deve ritenersi che durante il matrimonio il tenore di vita della coppia si sia mantenuto in via maggioritaria sui proventi del marito, in ragione dei proventi lavorativi ed anche alla luce delle dichiarazioni dei figli, né
essendo emersi dati probatori di diverso segno.
Del pari è incontestato che successivamente alla separazione di fatto, avvenuta oltre 20 anni orsono, i coniugi abbiano provveduto autonomamente alle proprie esigenze, in particolar modo la resistente dimostrando di saper far fronte ai propri bisogni essenziali, anche se verosimilmente non garantendosi integralmente, il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Conseguentemente, tenuto conto del tenore di vita tenuto durante il matrimonio e della la disparità reddituale, valutato al riguardo anche il comportamento processuale di entrambi i coniugi, possa essere riconosciuto alla moglie un contributo mensile di euro 200,00, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat che il marito verserà al di lei domicilio entro il giorno 5 del mese a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti e ciò al fine precipuo di assicurarle il mantenimento del medesimo tenore in precedenza tenuto.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27929/2021 R.G.A.C., così provvede:
A) Dichiara la separazione dei coniugi , Parte_1
(Sante RI, Aquila, 25.2.1949) e Controparte_1
(Roma, 16.1.1954);
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976, atto n. 00735, parte
II, serie A01);
C) rigetta la domanda di addebito;
D) pone a carico del marito, per il mantenimento della moglie,
a far data dalla pronuncia, un assegno mensile di euro 200,00,
oltre rivalutazione annuale, da versarsi al domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
E) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 17.6.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa IM RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IM RO Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74396 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Gianluca Perreca, giusta procura in atti
Ricorrente
1 E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Federica Lucarini, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26.2.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
, premesso che in data 6.6.1976 contraeva con Parte_1 CP_1
matrimonio civile in Roma;
che dall'unione erano nati due figli,
[...]
maggiorenni ed autonomi;
che la convivenza tra i coniugi era da tempo cessata,
vivendo di fatto separati;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e reciproca autonomia. Si costituiva che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
instando per la richiesta di addebito, essendo da attribuire al marito il fallimento del rapporto matrimoniale, opponendosi integralmente alla ricostruzione svolta dal ricorrente ed alle avverse domande, e chiedendo la previsione di un contributo di mantenimento per sé pari ad euro 800,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 22.2.22, trattata cartolarmente ex art. 221
L.77/20 sulla rinuncia delle parti alla comparizione personale, il Presidente,
dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva un contributo di mantenimento per la moglie di euro
200,00) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Concessi i termini istruttori, ammesse ed espletate le prove orali, nella rinuncia delle parti alle ulteriori richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 26.2.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa era riservata in decisione collegiale, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
In ordine alla richiesta di addebito svolta dalla moglie, come è noto, tale pronuncia postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
La pronuncia di addebito, pertanto, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa,
assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale
(cfr. Cass 2012 n.8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez I 2010 n. 21245; Cass.
2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
Il coniuge richiedente l'addebito deve cioè provare il rapporto di causalità
esistente tra l'inadempimento dei doveri coniugali e una rottura della comunione di intenti e di sentimenti, tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza. Tale nesso causale deve però escludersi qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto. In tema di onere della prova, grava pertanto sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., Cass. 16691/20), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n.
3923/2018).
Nel caso di specie, parte resistente ha fondato la propria richiesta per violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, che sin dall'anno 2003 aveva intrattenuto una relazione extraconiugale ancora in corso all'attualità,
abbandonando il domicilio coniugale.
Al riguardo, come è noto, «il volontario abbandono del domicilio coniugale è
causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta
all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi
ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal
comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia
intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto” se è vero che
(cfr. Cass. civ. n. 10719/2013).
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato nell'atto introduttivo del giudizio che sin dall'anno 2003 si era determinata tra i coniugi una insanabile frattura, contestando la contestualità dell'allontanamento dal tetto coniugale,
sostenendo l'anteriorità della crisi.
Tale circostanza risulta essere provata, oltre che dalla testimonianza dei figli,
che differiscono l'allontanamento di qualche anno - secondo la figlia Per_1
tra il 2005 ed il 2006, mentre il figlio (che visse nella casa coniugale Per_2
sino al 2005) rammenta che il padre non andò via di casa in via definitiva prima del 2010- da in Controparte_2 Controparte_1
interrogatorio formale, affermando “il ha iniziato mostrare Parte_1
insofferenza al nostro rapporto nel nell'anno 2003. Non c'è stata interruzione
della relazione, anche se mio marito ha cominciato a mancare da casa. Non
ricordo se rincassasse o meno, ma trascorreva più tempo fuori casa. Non mi
sono mai allontanata da casa in quel periodo, facevo l'accompagnatrice
turistica e mi assentavo da casa per motivi di lavoro. Non c'è stato
allontanamento volontario da casa, anche perché il non era quasi Parte_1
mai a casa”. Adr. “dopo il 2005 è venuta meno la convivenza con il
, così trovando conferma che sin dal 2003 si era creata tra le parti Parte_1
una insanabile frattura, mentre successiva è la relazione con la attuale compagna, iniziata secondo la figlia quando il di lei figlio, nato nel 2004, aveva
3-4 anni e, secondo il figlio, addirittura nel 2010/2011.
La domanda di addebito è pertanto da respingersi, non essendo stata raggiunta la prova dell'ascrizione di responsabilità nella dissoluzione del vincolo al marito, ma ad una progressiva quanto inesorabile frattura dell'affectio
coniugalis.
Relativamente alla richiesta di contributo di mantenimento formulata dalla moglie, occorre premettere che elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo,
di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa
dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza
materiale (cfr., in termini, Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17544; Cass.
22616/2022).
All'esito del giudizio, la capacità economico-patrimoniale delle parti è stata accertata nei termini di seguito esposti.
, pensionato, in sede presidenziale – ove aveva tardivamente Parte_1
depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non conforme per requisiti di sostanza e forma a quanto disposto nel decreto di fissazione di udienza, così dovendosi valutare tale comportamento ai sensi dell'art.116
c.p.c.- aveva dichiarato di percepire un reddito pensionistico mensile di euro
2100,00, in linea con i modelli fiscali in atti (cfr. CUD 2022 per 2021; CUD
2021 per 2020; 730/20 per 2019); di essere titolare di una società srls di cui era amministratore avente ad oggetto la gestione di un minimarket, di cui non aveva allegato i bilanci ed ove era impiegata l'attuale compagna, con cui viveva insieme ai di lei figli in provincia de L'Aquila; di essere titolare di un c/c bancario, di cui non aveva indicato i saldi trimestrali, come pure richiesto nel decreto di fissazione di udienza, ma soltanto il finale al “30 giugno”, presumibilmente del 2021 dal momento che la dichiarazione era del 6.6.22, in negativo, come pure irrisorio era il saldo del conto intestato alla società; di sostenere oneri restitutori, a vario titolo (per la società, per mancato pagamento di utenze, per cessione del quinto, per cartelle esattoriali), per circa euro
1000,00, di cui non aveva documentato l'esborso; di essere proprietario,
unitamente ai fratelli, di due immobili in provincia de L'Aquila.
Successivamente ha confermato quanto in precedenza dedotto (cfr.
dichiarazione sostitutiva del 27.3.23 e del 15.2.25), documentando una pensione netta mensile di euro 2250,00, non verificabile perché non depositati i relativi modelli fiscali, ma comunque superiore a quanto dichiarato in sede separativa, mentre sono stati prodotti i modelli fiscali relativi alla società a lui riconducibile con reddito netto per il 2023 per euro 5858,00; per il 2022 di euro 8457,00, alle cui dipendenze vi è la compagna, con corrispettivo mensile di euro 1350,00; risultano inalterati gli oneri restitutori in precedenza allegati,
invero incompatibili con la redditualità dichiarata e le consistenze immobiliari.
Per quanto concerne in sede presidenziale – che pure Controparte_1
aveva depositato una dichiarazione sostituiva non conforme a quanto previsto nel decreto di fissazione di udienza, così dovendosi valutare tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c aveva dichiarato di percepire euro
630,00 a titolo di reddito di cittadinanza, oltre ad euro 160,00 mensili per lo svolgimento di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggi;
di essere proprietaria di quota parte di immobili e terreni seminativi asseritamente non produttivi di reddito;
di non sostenere oneri locatizi vivendo in immobile in comodato. In corso di causa le è stato riconosciuto una somma di circa euro 200000 dal
Fondo di solidarietà per le vittime dell'Usura e dell'Estorsione, a titolo di ristoro per il danno subito nello svolgimento di attività imprenditoriale dichiara fallita nell'anno 2021.
In sede di dichiarazione sostitutiva del 13.2.25 ha dichiarato di aver percepito nell'anno 2024 due mensilità a titolo di assegno di inclusione di euro 1240,00,
mentre inalterate risultano le consistenze immobiliari;
di essere titolare di conto postpay con giacenze irrisorie, ma ove oltre ai bonifici dei figli risultano movimenti in entrata ancora nel febbraio 2025 (cfr. bonifico del 21.1.25 per
“acconto stanze”) mentre ha allegato la chiusura (senza riportarne i saldi), in prossimità della decisione dei c/c relativi alle società costituite i cui relativi saldi (con particolare riguardo a quello recante n.13260) evidenziano svariati movimenti in entrata ed in uscita sia in forma di bonifico che in contanti invero incompatibili con la dedotta impossidenza, ritenendosi, vice versa verosimile la sussistenza di ulteriori introiti oltre a quelli dichiarati.
Ciò posto, alla luce delle condizioni economico-patrimoniali delle parti come sopra ricostruite, deve ritenersi che durante il matrimonio il tenore di vita della coppia si sia mantenuto in via maggioritaria sui proventi del marito, in ragione dei proventi lavorativi ed anche alla luce delle dichiarazioni dei figli, né
essendo emersi dati probatori di diverso segno.
Del pari è incontestato che successivamente alla separazione di fatto, avvenuta oltre 20 anni orsono, i coniugi abbiano provveduto autonomamente alle proprie esigenze, in particolar modo la resistente dimostrando di saper far fronte ai propri bisogni essenziali, anche se verosimilmente non garantendosi integralmente, il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Conseguentemente, tenuto conto del tenore di vita tenuto durante il matrimonio e della la disparità reddituale, valutato al riguardo anche il comportamento processuale di entrambi i coniugi, possa essere riconosciuto alla moglie un contributo mensile di euro 200,00, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat che il marito verserà al di lei domicilio entro il giorno 5 del mese a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti e ciò al fine precipuo di assicurarle il mantenimento del medesimo tenore in precedenza tenuto.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27929/2021 R.G.A.C., così provvede:
A) Dichiara la separazione dei coniugi , Parte_1
(Sante RI, Aquila, 25.2.1949) e Controparte_1
(Roma, 16.1.1954);
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976, atto n. 00735, parte
II, serie A01);
C) rigetta la domanda di addebito;
D) pone a carico del marito, per il mantenimento della moglie,
a far data dalla pronuncia, un assegno mensile di euro 200,00,
oltre rivalutazione annuale, da versarsi al domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
E) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 17.6.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa IM RO