Articolo 6 della Legge 28 agosto 1997, n. 285
Articolo 5Articolo 7
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20 settembre 1997
Art. 6. (Servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero) 1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonche' occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacita' di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 .
Nota all'art. 6, comma 2:
- Il titolo del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (in Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259), e': "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche".
Entrata in vigore il 20 settembre 1997
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