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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 10/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA PELLINGRA, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2511/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_3 CF.Difensore_3 Avv. -
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
COMUNE DI PALERMO
Email_3elettivamente domiciliato presso
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 9011834520 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, all'Agenzia delle Entrate, al Comune di Palermo e all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DELLA REGIONE SICILIANA il 14.5.2024, nonchè depositato nella segreteria di questa
Ricorrente_1Corte il successivo giorno 21, il sig. , con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_1 , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, di complessivi € 87.861,12, portante vari carichi facenti capo a diversi enti impositori.
Si sono costituiti in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il 24.7.2024 e il
Comune di Palermo il 6.9.2024, chiedendo entrambi il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 1013/2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese della fase cautelare.
Alla pubblica udienza del 10.10.2025, uditi gli interventi dei rappresentanti dele parti resistenti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività, in quanto proposto il 14.5.2024, e quindi dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n.
546/1992, intervenuta il 13.5.2024, atteso che l'agente della riscossione, costituendosi in giudizio, ha provato che l'intimazione impugnata è stata notificata a mezzo P.E.C. il
14.3.2024-.
In considerazione tuttavia delle concrete circostanze del caso, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio, ferma restando la condanna già comminata al ricorrente per la fase cautelare.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 10/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA PELLINGRA, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2511/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_3 CF.Difensore_3 Avv. -
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
COMUNE DI PALERMO
Email_3elettivamente domiciliato presso
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 9011834520 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, all'Agenzia delle Entrate, al Comune di Palermo e all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DELLA REGIONE SICILIANA il 14.5.2024, nonchè depositato nella segreteria di questa
Ricorrente_1Corte il successivo giorno 21, il sig. , con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_1 , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, di complessivi € 87.861,12, portante vari carichi facenti capo a diversi enti impositori.
Si sono costituiti in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il 24.7.2024 e il
Comune di Palermo il 6.9.2024, chiedendo entrambi il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 1013/2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese della fase cautelare.
Alla pubblica udienza del 10.10.2025, uditi gli interventi dei rappresentanti dele parti resistenti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività, in quanto proposto il 14.5.2024, e quindi dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n.
546/1992, intervenuta il 13.5.2024, atteso che l'agente della riscossione, costituendosi in giudizio, ha provato che l'intimazione impugnata è stata notificata a mezzo P.E.C. il
14.3.2024-.
In considerazione tuttavia delle concrete circostanze del caso, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio, ferma restando la condanna già comminata al ricorrente per la fase cautelare.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore