Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 244
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992. L'agente della riscossione ha provato che l'intimazione impugnata è stata notificata a mezzo P.E.C. in data antecedente al termine utile per il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 244
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 244
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo