TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EV
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 3179/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/05/2025
Da: Parte_1
con l'avv. PANTALEONI DIEGO
e: , Parte_2
con l'avv. VOCATURO MARCO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 19/06/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a EV (TV) il 01/06/1983 Parte_1
e nato a [...] il [...], matrimonio contratto il 25/01/2014 e Parte_2
trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
EV alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori che, nell'interesse Per_1 del figlio e nell'ottica di una reciproca collaborazione e cooperazione, s'impegnano a concordare insieme le decisioni concernenti lo sviluppo e la tutela della personalità di Per_1
Fermo restando l'affidamento congiunto, i ricorrenti concordano che risiederà in via Per_1
privilegiata con la madre presso la casa familiare sita a Treviso, in Strada di Ca Zenobio 2/B, che viene dunque assegnata alla madre perché in essa vi abiti con il figlio.
Il padre potrà frequentare con la più ampia libertà ed in particolare: Per_1
- il fine settimana, a settimane alternate, dal sabato mattina fino al lunedì mattina;
- un giorno a settimana da concordare dalle ore 18 al mattino seguente;
- una settimana durante le vacanze natalizie e di fine/inizio anno (indicativamente un genitore dal 23 al 30 dicembre di mattina e l'altro genitore dal pomeriggio del 30 dicembre al 6 gennaio compreso), nonché di quelle Pasquali, alternando di anno in anno i relativi periodi, di modo che possa trascorrere con ciascun genitore un anno la Pasqua ed i giorni di Per_1
fine/inizio anno, e un anno il Natale;
- un periodo di 15 (quindici) giorni, nel periodo massimo di una settimana continuativa, durante le vacanze estive. Si precisa che una delle due settimane estive in cui starà con il Per_1
padre verrà individuata secondo la programmazione delle vacanze della madre.
3) Considerando che risiederà con netta prevalenza con la madre nella casa di Strada Per_1 di Ca' Zenobio 2/B, il sig. dovrà corrispondere alla signora quale contributo per Pt_2 Pt_1 il mantenimento ordinario del figlio, l'importo mensile di € 400,00 (quattrocentoeuro); detto assegno verrà pagato mediante bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, utilizzando il seguente IBAN intestato alla signora Banca Unicredit: Pt_1
[...]
Tale importo sarà indicizzato annualmente in base all'andamento ISTAT. In aggiunta al predetto assegno il signor sosterrà le spese straordinarie di al 50% secondo le Pt_2 Per_1 previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Treviso sull'individuazione delle spese per la prole, ordinarie e straordinarie che si allega (doc. 5). Resta inteso che per gli anni scolastici 2025/2026
e 2026/2027 la signora si farà carico in via esclusiva della retta per la scuola di Tommaso Pt_1
senza alcuna pretesa di rimborso.
Il sig. continuerà a percepire per intero l'assegno unico, o altro eventuale assegno Pt_2
sostitutivo riconosciuto a favore del figlio Per_1
La signora continuerà a farsi carico in via esclusiva delle rate di mutuo ipotecario dalla Pt_1 stessa contratto in via esclusiva e gravante sull'immobile di Strada di Ca' Zenobio 2/B ove continuerà ad abitare con il figlio Per_1
4) ll signor si impegna a lasciare la casa coniugale in Strada di Ca Zenobio 2/B a Treviso Pt_2
per trasferirsi definitivamente altrove entro e non oltre il 30.03.2026.
Resta inteso che fino a quando non avrà reperito un'abitazione definitiva confacente alle sue esigenze dove trasferirsi e poter ospitare il signor potrà continuare ad abitare Per_1 Pt_2
con il figlio nei periodi sopra concordati in cui sarà a lui affidato nella casa coniugale Per_1 di Ca Zenobio 2/B e la signora si impegna fin d'ora a trasferirsi altrove in detti periodi. Pt_1
5) Ognuno dei due coniugi rinuncia a richiedere all'altro qualsivoglia contributo e/o assegno per il proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficenti.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EV
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 3179/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/05/2025
Da: Parte_1
con l'avv. PANTALEONI DIEGO
e: , Parte_2
con l'avv. VOCATURO MARCO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 19/06/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a EV (TV) il 01/06/1983 Parte_1
e nato a [...] il [...], matrimonio contratto il 25/01/2014 e Parte_2
trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
EV alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori che, nell'interesse Per_1 del figlio e nell'ottica di una reciproca collaborazione e cooperazione, s'impegnano a concordare insieme le decisioni concernenti lo sviluppo e la tutela della personalità di Per_1
Fermo restando l'affidamento congiunto, i ricorrenti concordano che risiederà in via Per_1
privilegiata con la madre presso la casa familiare sita a Treviso, in Strada di Ca Zenobio 2/B, che viene dunque assegnata alla madre perché in essa vi abiti con il figlio.
Il padre potrà frequentare con la più ampia libertà ed in particolare: Per_1
- il fine settimana, a settimane alternate, dal sabato mattina fino al lunedì mattina;
- un giorno a settimana da concordare dalle ore 18 al mattino seguente;
- una settimana durante le vacanze natalizie e di fine/inizio anno (indicativamente un genitore dal 23 al 30 dicembre di mattina e l'altro genitore dal pomeriggio del 30 dicembre al 6 gennaio compreso), nonché di quelle Pasquali, alternando di anno in anno i relativi periodi, di modo che possa trascorrere con ciascun genitore un anno la Pasqua ed i giorni di Per_1
fine/inizio anno, e un anno il Natale;
- un periodo di 15 (quindici) giorni, nel periodo massimo di una settimana continuativa, durante le vacanze estive. Si precisa che una delle due settimane estive in cui starà con il Per_1
padre verrà individuata secondo la programmazione delle vacanze della madre.
3) Considerando che risiederà con netta prevalenza con la madre nella casa di Strada Per_1 di Ca' Zenobio 2/B, il sig. dovrà corrispondere alla signora quale contributo per Pt_2 Pt_1 il mantenimento ordinario del figlio, l'importo mensile di € 400,00 (quattrocentoeuro); detto assegno verrà pagato mediante bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, utilizzando il seguente IBAN intestato alla signora Banca Unicredit: Pt_1
[...]
Tale importo sarà indicizzato annualmente in base all'andamento ISTAT. In aggiunta al predetto assegno il signor sosterrà le spese straordinarie di al 50% secondo le Pt_2 Per_1 previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Treviso sull'individuazione delle spese per la prole, ordinarie e straordinarie che si allega (doc. 5). Resta inteso che per gli anni scolastici 2025/2026
e 2026/2027 la signora si farà carico in via esclusiva della retta per la scuola di Tommaso Pt_1
senza alcuna pretesa di rimborso.
Il sig. continuerà a percepire per intero l'assegno unico, o altro eventuale assegno Pt_2
sostitutivo riconosciuto a favore del figlio Per_1
La signora continuerà a farsi carico in via esclusiva delle rate di mutuo ipotecario dalla Pt_1 stessa contratto in via esclusiva e gravante sull'immobile di Strada di Ca' Zenobio 2/B ove continuerà ad abitare con il figlio Per_1
4) ll signor si impegna a lasciare la casa coniugale in Strada di Ca Zenobio 2/B a Treviso Pt_2
per trasferirsi definitivamente altrove entro e non oltre il 30.03.2026.
Resta inteso che fino a quando non avrà reperito un'abitazione definitiva confacente alle sue esigenze dove trasferirsi e poter ospitare il signor potrà continuare ad abitare Per_1 Pt_2
con il figlio nei periodi sopra concordati in cui sarà a lui affidato nella casa coniugale Per_1 di Ca Zenobio 2/B e la signora si impegna fin d'ora a trasferirsi altrove in detti periodi. Pt_1
5) Ognuno dei due coniugi rinuncia a richiedere all'altro qualsivoglia contributo e/o assegno per il proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficenti.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca