Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4035 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MUNGARI NADIA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Via Leon Battista Alberti n. 10;
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARTINEZ ANTONELLO SILVERIO e IO ASSUNTA con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Archimede N. 56;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 05/09/2012, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie A. n. 69, dell'anno 2012; separati consensualmente con verbale in data 29 ottobre 2020 e relativo decreto di omologa del
16 novembre 2020;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi danno atto di aver già regolamentato l'assegnazione della casa coniugale sita in
Cura Carpignano (PV), Via A. Moro n. 54; il signor ha infatti ceduto alla Parte_1 signora il 50% della quota della casa coniugale, con annessa area Parte_2 giardino pertinenziale e con annesso box ad uso autorimessa privata, acquistata in comproprietà con la moglie e risultante da atto notarile di compravendita datato il 31 ottobre 2006 stipulato avanti al Notaio Dott. , il tutto censito all'Agenzia del Territorio, Catasto Persona_1
- (abitazione) Sez. B, foglio 1, mappali: 471, sub. 3, Via A. Moro n. 54, piano T-1-2; categoria
A/7, classe 3, vani 5, rendita Euro 309,87;
- (autorimessa) Sez. B, Foglio 1, Mappale 471, Sub. 2, Via A. Moro snc, piano T, categoria C/6, classe 2, m.q. 14, rendita Euro 28,20;
2) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere tutti gli effetti personali presenti nell'abitazione;
3) i figli e continueranno a convivere nella casa coniugale con la madre, Per_2 Per_3 mantenendovi la residenza, e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso e con diritto del padre di visitarli e averli con sé secondo il regime del collocamento paritario a cadenza di settimane alterne (lunedì- domenica);
5) entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei piccoli;
6) i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e tra le rispettive famiglie di origine, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei bambini con ciascuno di essi, di riceverne cura, educazione ed istruzione;
7) i figli e trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze Per_2 Per_3 scolastiche del periodo natalizio - con un genitore dalla chiusura della scuola fino a fine anno e con l'altro dal primo gennaio fino al rientro a scuola – e viceversa l'anno successivo. Anche il periodo pasquale andrà equamente suddiviso tra i coniugi come nel periodo natalizio, ovvero, ad anni alterni;
anche le festività ed i ponti nazionali andranno alternativamente suddivisi, tenendo sempre presente il principio dell'alternanza tra i genitori per ciascun anno;
8) durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé i figli rispettivamente per un periodo di quindici giorni ciascuno, anche non consecutivo, impegnandosi a comunicarsi entro il giorno 30 del mese di maggio di ciascun anno le date previste per i rispettivi soggiorni e comunicando all'altro la propria destinazione;
pag. 2 di 4 9) ciascun genitore si accollerà le spese di mantenimento ordinario dei figli nel periodo di propria pertinenza concertando con l'altro genitore il guardaroba necessario per ciascuno dei figli ed accollandosi il costo nella misura del 50%;
10) i genitori sosterranno il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, salva l'urgenza, mediche (ricoveri, visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, occhiali etc..), che non siano totalmente rimborsate dal servizio sanitario nazionale, scolastiche (eventuale prescuola e postscuola centro estivo, tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche che superino il costo di € 30,00), spese inerenti le attività ricreative, ludiche e sportive (almeno uno sport a figlio) e per eventuali soggiorni di studio all'estero. Tutte dette spese verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, previa eventuale compensazione;
11) i coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio del passaporto ai fini dell'espatrio;
12) il Sig. , si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 500,00 con Pt_1 Pt_2 bonifico bancario alle seguenti coordinate [...], in ragione dei maggiori esborsi sostenuti da quest'ultima negli scorsi mesi;
13) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra pendenza di tipo patrimoniale con rinuncia reciproca all'assegno di mantenimento in considerazione dei redditi percepiti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 16.09.2020 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza, tenutasi in trattazione scritta, davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 29
pag. 3 di 4 ottobre 2020. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da n Pavia il giorno 05/09/2012
[...] Parte_2
(atto n. 69, parte II, serie A, anno 2012);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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