TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 572
TAR
Decreto cautelare 6 febbraio 2026
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Ordinanza cautelare 18 febbraio 2026
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 57 e 110 del D.Lgs. n. 36/2023 – Violazione del bando tipo ANAC n. 1/2023 - Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione

    La censura non coglie nel segno. La dichiarazione di equivalenza è risultata essere stata acquisita, e la verifica di equipollenza delle tutele risulta dal verbale di esame delle giustificazioni. La valutazione di anomalia dell'offerta, da cui mutua modalità e parametri la valutazione di equivalenza, è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo in caso di illogicità manifesta. La valutazione deve essere globale e sintetica.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 95, 96 e 98 e 99 del D. Lgs. n. 36/2023 - Eccesso di potere, difetto assoluto di istruttoria e motivazione; errata presupposizione; violazione della par condicio

    La censura è priva di pregio. L'annotazione nel Casellario ANAC ha mera valenza di pubblicità notizia e non comporta una valutazione preliminare del rilievo degli eventi da parte dell'ANAC. Spetta alla stazione appaltante la valutazione discrezionale dell'affidabilità dell'operatore, sindacabile solo per manifesta illogicità. La mancata motivazione esplicita sulla non rilevanza della vicenda integra un giudizio implicito di non rilevanza, non richiedendo motivazione puntuale le ammissioni.

  • Rigettato
    Violazione manifesta e falsa applicazione dell’art. 70, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 - Violazione dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, recante la disciplina delle “offerte anormalmente basse - Violazione e falsa applicazione dell’art. 107, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 36/2023 - Violazione dell’art. 6 del disciplinare di gara

    La valutazione delle giustificazioni presentate dall'aggiudicataria in merito all'anomalia dell'offerta è espressione di potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo in caso di macroscopiche illogicità. Il RUP ha ritenuto le giustificazioni idonee a dimostrare la sostenibilità dell'offerta, considerando le condizioni di favore dell'aggiudicataria in termini di costi di manodopera e logistica. La valutazione deve essere globale e sintetica, non parcellizzata su singole voci di costo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e carenza di motivazione.

    La censura non coglie nel segno. Le valutazioni della commissione, pur ricalcando la formulazione della lex specialis, esprimono un giudizio articolato punto per punto. Non è possibile escludere a priori che operatori altamente specializzati possano ottenere lo stesso punteggio, soprattutto in un servizio standardizzato. L'uniformità dei punteggi non dimostra di per sé un appiattimento delle valutazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 572
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 572
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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