Decreto cautelare 6 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 18 febbraio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00572/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2025, proposto da:
Saep S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7D4241A8F, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano e Francesca Briccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
nei confronti
DI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determina di aggiudicazione, adottata con decreto n. 206 del 19 novembre 2025, comunicata a mezzo pec in data 21.11.2025, con la quale il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna ha approvato gli atti della procedura di gara e ha aggiudicato in favore della ditta DI S.r.l. la procedura LOTTO 13 (CIG: B7D4241A8F);
- ove lesiva e per quanto di interesse, della determina a contrarre n. 136 del 18.07.2025;
- per quanto di interesse, in parte qua, delle operazioni, valutazioni e determinazioni della Commissione giudicatrice relativamente al lotto 13 e, segnatamente, dei verbali:
-n. 1 del 17.9.2025 (apertura documentazione amministrativa);
-n. 2 del 7.10.2025 (apertura documentazione amministrativa);
- n. 3 del 7.10.2025 (apertura buste offerte tecniche);
-n. 4 dell’8.10.2025 (valutazione offerte tecniche);
-n. 5 del 16.10.2025 (valutazione offerte tecniche);
- n. 6 del 17.10.2025 (apertura offerte economiche);
-n. 7 del 23.10.2025 (apertura offerte economiche);
-n. 8 del 28.10.2025 (analisi giustificativi);
-n. 9 del 5.11.2025 in seduta pubblica, recante la proposta di aggiudicazione;
-della nota prot. n. 32120.U del 23.10.2025 (richiesta giustificativi a DI S.r.l.);
-della nota prot. n. 2055-ID del 23.10.2025 (invio documenti al RUP per verifica anomalia);
-di tutti gli atti di gara adottati dal RUP e dalla Commissione di gara presupposti e consequenziali;
- dell'eventuale contratto sottoscritto;
- della graduatoria provvisoria e finale Lotto 13;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai precedenti ancorché non conosciuto;
nonché per la declaratoria:
- della nullità e/o inefficacia del contratto LOTTO 13, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., ove stipulato tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna e la ditta risultata aggiudicataria, nonché per l'accertamento del diritto/interesse della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.; con riserva di articolare apposita domanda per il risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a e con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DI S.r.l. e del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Sardegna.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Antonio AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente SAEP S.p.A. espone di aver partecipato alla procedura aperta, bandita dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna, volta alla conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento del “Servizio per il Vitto” dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Sardegna, da svolgersi mediante approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), conformemente ai criteri ambientali minimi (CAM), suddivisa in tre lotti funzionali, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.
Il Lotto n. 13, relativo agli Istituti penitenziari di Mamone Lodé, Nuoro, Lanusei e Tempio Pausania, oggetto di controversia, è stato aggiudicato all’odierna controinteressata DI S.r.l., la cui offerta, sottoposta a verifica di anomalia dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, è stata ritenuta, a seguito delle giustificazioni presentate, sostenibile ed attendibile, mentre la ricorrente SAEP S.p.A. ha conseguito il secondo posto in graduatoria.
Ritenendo illegittimi la determinazione di aggiudicazione, adottata con decreto n. 206 del 19 novembre 2025, nonché i provvedimenti meglio precisati in epigrafe, la ricorrente è insorta con il presente gravame, affidato alle doglianze di seguito esposte:
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, 57 E 110 DEL D.LGS. N. 36/2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO I.01 AL D.LGS. N. 36/2023 – VIOLAZIONE DEL BANDO TIPO ANAC N. 1/2023 - VIOLAZIONE DELLE TUTELE EQUIVALENTI - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE– INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO - VIOLAZIONE DELL’ART. 36 E 97 COST.
Ciò in quanto, in tesi, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, avendo presentato un’offerta formulata sulla base di un C.C.N.L. diverso da quello indicato dal disciplinare, che non solo non garantisce ai lavoratori le medesime tutele apprestate, ma nemmeno contempla le prestazioni oggetto di affidamento nella procedura de qua . D’altra parte, la S.A. avrebbe omesso di richiedere all’aggiudicataria la necessaria dichiarazione di equivalenza.
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 95, 96 E 98 E 99 DEL D. LGS. N. 36/2023 - ECCESSO DI POTERE, DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE; ERRONEA PRESUPPOSIZIONE; VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 97 COST.,
Ciò in quanto la stazione appaltante S.A. non avrebbe valutato la rilevanza del grave illecito professionale in cui sarebbe incorsa l’aggiudicataria nell’ambito di una precedente vicenda di risoluzione per grave inadempimento, relativa a un contratto di concessione, oggetto di iscrizione nel casellario informatico ANAC.
- VIOLAZIONE MANIFESTA E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 70, COMMA 4, LETT. C), DEL D.LGS. N. 36/2023 - VIOLAZIONE MANIFESTA DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023, RECANTE LA DISCIPLINA DELLE “OFFERTE ANORMALMENTE BASSE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 107, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. N. 36/2023 - VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL DISCIPLINARE DI GARA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 100 E 104 D.LGS. N. 36/2023; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (CAPITOLATO PRESTAZIONALE, ART. 3.5.1, E TABELLE VITTUARIE ALLEGATE) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA DI GARA; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.
L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, in ogni caso, risultando la sua offerta inattendibile ed ingiustificata rispetto ai costi indicati, nonché in parte difforme rispetto ai requisiti minimi inderogabili di prodotto imposti dalla lex specialis . Infatti, da un canto, sarebbero state omesse e/o sottostimate svariate voci rilevanti di costo, dall’altro, con specifico riferimento alle derrate alimentari, non risulterebbero indicate le caratteristiche del prodotto offerto, rendendo impossibile verificarne l’esatta corrispondenza rispetto a quello posto a base di gara.
- In via subordinata, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 108 DEL D.LGS. N. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. SULL’APPIATTIMENTO DELLA VALUTAZIONE TECNICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARA.
La ricorrente chiede, in via subordinata, l’integrale annullamento della gara e la sua riedizione sulla scorta della ritenuta prevalenza, assegnata dal disciplinare, di criteri on/off che, dovendo presiedere all’assegnazione di 50 punti rispetto ai 70 massimi, avrebbero determinato di fatto l’appiattimento delle valutazioni con riguardo alle offerte tecniche. I restanti 20 punti, poi, da assegnare previa valutazione discrezionale, sarebbero stati riconosciuti in egual misura, pari al massimo punteggio, a tutti i concorrenti in gara, così relegando il confronto competitivo alla componente prezzo, a fronte di una gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e la controinteressata DI S.r.l., chiedendone il rigetto siccome infondato.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, l’esame dell’istanza cautelare è stato abbinato al merito.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata posta in decisione.
Per ragioni di comodità espositiva, il Collegio ritiene di iniziare l’esame dal secondo motivo di gravame, con il quale la ricorrente si duole dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in considerazione della mancata valutazione, da parte della stazione appaltante, del grave illecito professionale in cui l’aggiudicataria sarebbe incorsa in occasione di un precedente rapporto concessorio, oggetto di risoluzione per il grave inadempimento della medesima. D’altra parte, prosegue la ricorrente, anche a voler prescindere dall’omessa verifica ad opera della S.A., la rilevanza dell’evento in termini di grave illecito professionale sarebbe dimostrata dall’iscrizione del medesimo nell’area B del Casellario ANAC.
La censura si rivela priva di pregio.
E’ appena il caso di rammentare, in linea generale, che l’annotazione, nella sezione B del Casellario ANAC, delle circostanze “utili”, ha mera valenza di pubblicità notizia, in quanto idonea a portare a conoscenza delle stazioni appaltanti determinati avvenimenti, riferibili ad un dato operatore economico, potenzialmente in grado di incidere sulla sua affidabilità, la cui conoscibilità dunque consente una migliore valutazione dell’operatore nell’ambito di ulteriori procedure di gara.
Non è riscontrabile, in particolare, in capo all’ANAC, una preliminare funzione di “filtro” nella valutazione del rilievo da riconoscersi ai singoli eventi, dovendo, piuttosto, l’Autorità limitarsi a valutare la conferenza della notizia rispetto alle finalità poc’anzi evidenziate, nonché l’utilità della medesima quale indice di inaffidabilità dell’operatore coinvolto, con esclusione di qualsivoglia automatismo espulsivo conseguente all’annotazione, non potendo in nessun caso ANAC sostituirsi alle stazioni appaltanti nella valutazione della portata escludente, in concreto, del fatto rilevato (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2025, n. 7106; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 marzo 2024, n. 204).
Conseguentemente deve escludersi, con riguardo al caso che occupa, che l’annotazione della risoluzione in precedenza disposta in danno della DI S.r.l. implichi una valutazione circa la gravità dei fatti suscettibile di imporsi, in concreto, alla stazione appaltante, quasi che questa sia tenuta semplicemente a prenderne atto.
Piuttosto, come anche di recente è stato ribadito, “è la stazione appaltante a fissare il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente perché è ad essa che è rimesso il potere di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale” (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 19 febbraio 2026, n. 3122), secondo una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente sotto il profilo della manifesta illogicità, contraddittorietà erroneità e irragionevolezza. D’altra parte, è innegabile che la valutazione – e prima ancora il concetto stesso - di affidabilità/inaffidabilità dell’operatore economico ha acquisito nuova linfa con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023, per l’evidente consonanza con il generale principio della fiducia, innovativamente introdotto all’art. 2 del Codice dei Contratti, in particolare come declinato al comma 2, a mente del quale “Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato” .
Orbene, la particolare valenza riconosciuta dall’art. 4, D.lgs. n. 36/2023 al riportato principio, quale parametro interpretativo delle disposizioni codicistiche, impone una rilettura della disciplina del grave illecito professionale, che conduce a valorizzare l’autonomia decisionale della stazione appaltante nell’esercizio del potere di valutazione dell’affidabilità dell’operatore, sia pur perimetrato secondo i limiti disegnati dall’art. 98.
In definitiva, spettando alla valutazione discrezionale del Provveditorato le conseguenze correlate alla qualificazione della vicenda risolutoria come grave illecito professionale, le questioni prospettate dalla ricorrente non possono trovare accoglimento.
Il fatto, poi, che la stazione appaltante abbia proceduto nell’aggiudicazione della procedura senza motivare sul punto e senza farne menzione in sede di verbale di verifica della documentazione non implica affatto una mancata valutazione della vicenda, bensì, semplicemente, un giudizio di non rilevanza della questione. Difatti, secondo il costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis , Consiglòio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2025, n. 8661), qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicitamente o per facta concludentia , ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa.
E’, semmai, l’eventuale provvedimento di esclusione fondato sulla valutazione di una gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente a richiedere un particolare onere motivazionale: come correttamente rilevato dalla difesa della controinteressata, la stazione appaltante è chiamata a motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; sez.VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2622; sez. III, 24 dicembre 2013, n. 6236; sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924; sez. III, 11 marzo 2011, n.1583; sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4019).
Ciò chiarito, può ora procedersi con lo scrutinio delle censure affidate al primo e terzo motivo di ricorso - implicanti questioni in parte sovrapponibili - con cui SAEP S.p.A. contesta, rispettivamente l’applicabilità del CCNL utilizzato dall’aggiudicataria nella formulazione della sua offerta, nonché la congruità della medesima.
Più precisamente, la ricorrente si duole della mancata esclusione della controinteressata, che avrebbe dovuto essere disposta per avere la medesima formulato la propria offerta facendo applicazione di un CCNL, “Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo” , che, non solo non sarebbe equivalente rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara, “Terziario, Distribuzione e Servizi” , ma nemmeno fungibile, non contemplando le prestazioni oggetto di affidamento nella gara de qua.
Inoltre, il Provveditorato non avrebbe acquisito la dichiarazione di equivalenza di cui all’art. 11, comma 4, D.lgs. n. 36/23 e, conseguentemente, non avrebbe svolto la necessaria verifica sull’equipollenza delle tutele apprestate dai due contratti ai lavoratori.
La censura non coglie nel segno.
In primo luogo, deve rilevarsi l’infondatezza, in fatto, della doglianza, laddove deduce la mancata acquisizione, da parte della stazione appaltante, della dichiarazione di equivalenza di DI S.r.l., risultando questa, per tabulas , dalla domanda di partecipazione della medesima (cfr. documento n. 19, par. 8, depositato dalla difesa erariale il 12.01.26).
Ugualmente con riguardo alla lamentata mancata verifica dell’equipollenza delle tutele, la quale, per contro, risulta dal verbale del 28 ottobre 2025, relativo all’esame delle giustificazioni rese in sede di verifica delle offerte anomale (cfr. documento n. 9 depositato dalla difesa erariale il 12.01.26).
D’altra parte, non è riscontrabile nemmeno il dedotto difetto di motivazione, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale che - con riferimento alla verifica di anomalia, dalla quale la valutazione di equivalenza mutua modalità e parametri – ritiene sussistere un obbligo di puntuale motivazione solo in ordine alle esclusioni e non già con riguardo alle ammissioni (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8442).
La censura si rivela, peraltro, inammissibile nella misura in cui la ricorrente pretende di sostituire le proprie personali valutazioni rispetto a quelle della stazione appaltante - espressione peraltro di discrezionalità tecnica - assumendo che le tutele apprestate dai due contratti in questione non sarebbero equipollenti.
Giova rammentare, in proposito, che secondo gli approdi giurisprudenziali ormai consolidati, la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022, n. 1946; 9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022, n. 764). (cfr. Cons. Stato, V, 14 marzo 2023, n. 3811).
Inoltre, la valutazione di equivalenza, come quella relativa alla congruità dell’offerta, deve essere globale e sintetica, non potendo essere condotta in modo parcellizzato o atomistico, in omaggio alla sua finalità, che è quella di appurare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, non già delle singole voci che la compongono ( ex multis , Cons. Stato, III, 3 gennaio 2025, n. 30).
Sotto questo profilo si rivela, dunque, irrilevante l’argomento della difesa ricorrente volto a dimostrare che i contratti in questione non sarebbero equivalenti, facendo riferimento a “specifici istituti e indici – quali preavviso, lavoro straordinario, periodi di comporto per malattia, integrazione economica per malattia ed infortunio, maternità e bilateralità”.
Quanto poi alle doglianze riferite alla dedotta inattendibilità dell’offerta della controinteressata, la prospettazione di parte ricorrente censura la stima o l’omessa considerazione, da parte di DI, di svariate voci di costo, il che avrebbe condotto alla formulazione di un’offerta in perdita.
Risulta, per tabulas , che alla richiesta, da parte della stazione appaltante, di fornire giustificazioni in merito all’anomalia dell’offerta, abbia prestato riscontro DI, con la relazione del 27 ottobre 2025 (cfr. doc. n. 5, depositato dalla controinteressata in data 12 gennaio 2026), cui ha fatto seguito l’esame dei relativi giustificativi, come da verbale del 28 ottobre successivo (cfr. doc. n. 9, medesimo deposito), in esito al quale il RUP ha ritenuto le giustificazioni prodotte, idonee a dimostrare la sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
Orbene, giova, in proposito, ribadire gli arresti giurisprudenziali su richiamati e, in particolar modo, quello secondo cui la valutazione delle giustificazioni presentate dall’operatore chiamato a dimostrare che la propria offerta non è da considerare anomala, è espressione di un ampio potere tecnico-discrezionale che la rende sindacabile, in sede di legittimità, solo al cospetto di macroscopiche illogicità, vale a dire di manifesti e gravi errori di valutazione, oppure di valutazioni abnormi o viziate da errori di fatto.
Ne consegue che il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza, nonché della congruità dell’istruttoria, mentre non può effettuare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta sostituendo la propria personale valutazione al giudizio formulato dall’Amministrazione, cui, sola, la legge attribuisce la cura dell’interesse pubblico nel caso concreto.
Orbene, all’esito di detto sindacato estrinseco, rileva il Collegio che nel caso in esame le valutazioni svolte dal RUP non appaiono contrassegnate da profili di manifesta illogicità né di travisamento dei fatti, laddove nel considerare le condizioni di particolare favore di cui la DI gode relativamente ai costi della manodopera e della logistica – grazie, tra gli altri, agli importanti volumi di acquisto indotti dalla gestione del servizio presso numerosi Istituti Penitenziari, alle sue piattaforme di distribuzione e alla sua politica di “autosufficienza” – ha ritenuto attendibili le giustifiche e, in definitiva, l’offerta nel suo complesso.
D’altra parte, ancora una volta, deve ribadirsi che la valutazione de qua deve necessariamente presentarsi come globale e sintetica, non concentrandosi in maniera parcellizzata su singole voci di costo, come pretenderebbe la difesa della ricorrente, focalizzandosi su specifiche pretese inesattezze delle singole voci di costo, quali, per menzionarne solo alcune, la non corrispondenza dei prezzi indicati in offerta rispetto a quelli indicati nelle fatture prodotte o, ancora il differente livello retributivo ritenuto corretto per la figura del magazziniere.
In conclusione, anche le censure affidate al terzo motivo di ricorso, si rivelano, dunque, infondate.
Con l’ultimo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, la ricorrente chiede l’annullamento e la conseguente riedizione della gara o del subprocedimento relativo alla valutazione delle offerte, in quanto la formulazione, da parte della commissione, di giudizi identici per tutti gli operatori partecipanti, con riguardo ai 20 punti da assegnare in base a giudizi discrezionali – a fronte di 50 punti affidati a criteri tabellari di tipo on/off – avrebbe, di fatto, azzerato qualsivoglia margine valutativo discrezionale, così relegando il confronto competitivo alla sola componente prezzo, a dispetto del criterio di aggiudicazione prescelto, rappresentato dall’offerta economicamente più vantaggiosa.
Secondo la prospettazione della difesa attorea, l’impiego, da parte della commissione, di valutazioni identiche e stereotipate in ordine al punteggio discrezionale, ha finito con l’attribuire ai criteri tabellari ad assegnazione automatica un rilievo decisivo nell’aggiudicazione della gara, determinando un appiattimento delle offerte, tanto più se si considera che i predetti criteri dovevano essere assegnati, secondo la legge di gara, sulla base di una mera autodichiarazione del singolo partecipante.
La censura non coglie nel segno.
L’assunto difensivo trascura, infatti, che le valutazioni espresse dai singoli commissari, lungi dal presentarsi come valutazioni stereotipate, si limitano ad esprimere un giudizio articolato, punto per punto, sulla scorta degli elementi di valutazione così come delineati dal disciplinare di gara, in corrispondenza di ogni sub-criterio.
Così, con riferimento al criterio D “Soluzioni tecnico-gestionali ed elementi organizzativi per il potenziamento dell’efficacia dei controlli” , il sub-criterio a) contempla i seguenti elementi di valutazione:
- Efficienza ed efficacia della soluzione proposta, da valutare sotto il profilo della adeguatezza e contestualizzazione del servizio offerto (max. punti n. 4), della tipologia e modalità di gestione del flusso informativo (max. punti n. 4), della frequenza dell’aggiornamento dei dati (max. punti n. 4), della tipologia, intellegibilità, organizzazione e utilità dei dati condivisi (max. punti n. 4) e della possibilità di ottenere le informazioni utili attraverso uno o più report (max. punti n. 4) (cfr. disciplinare di gara, p. 46, doc. 2 controinteressata, del 12.01.2026).
Orbene, in base alle sposte coordinate valutative, non può ritenersi che un giudizio espresso come segue: “analizzata l’efficacia e l’efficienza della proposta sotto i diversi profili dell’adeguatezza e della contestualizzazione del servizio offerto, della gestione del flusso informativo, della frequenza dell’aggiornamento dei dati, della tipologia, intellegibilità, organizzazione e utilità dei dati condivisi, della possibilità di ottenere le informazioni utili attraverso uno o più report, la ritiene completa, esaustiva e coerente con le disposizioni del capitolato e del quadro progettuale, in quanto presenta soluzioni concrete e oggettivamente misurabili, attribuendo il giudizio di : ottimo” , corrisponda ad una formula stereotipata, pur se riproposto in termini identici con riguardo alle diverse offerte in gara.
Difatti la formula linguistica impiegata semplicemente ricalca quella della lex specialis di gara nella individuazione di criteri e sub-criteri di valutazione, il che è perfettamente legittimo e persino “normale”.
Con riguardo, poi, all’uniformità dei punteggi assegnati ai diversi operatori, non è possibile escludere a priori che il medesimo risultato venga conseguito da ognuno di essi, soprattutto quando, nella procedura di gara, si confrontano operatori altamente specializzati, capaci di offrire elevati livelli di qualità nell’ambito di un servizio standardizzato, come nel caso che occupa.
In conclusione, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso si rivela infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti vittoriose.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AN, Presidente FF, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio AN |
IL SEGRETARIO