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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 8013 dell'anno 2015
TRA
, ) elettivamente domiciliato in Eboli, alla Parte_1 C.F._1
Via Bellini n.2, presso lo studio dell'Avv. Maria Severino, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
-ATTRICE
E
, ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Mariano Acquaviva, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in CP_1
, alla Piazza Europa n.4, come da procura in atti
[...]
-CONVENUTO
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto Parte_2 in giudizio il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsole in data
26/5/2008. A sostegno della domanda veniva dedotto che, nella data indicata, l'attrice, nel percorrere a piedi il Corso Vittorio Emanuele in , giunta all'incrocio con via G. CP_1
Garibaldi: “inciampava e cadeva improvvisamente a terra, a causa della presenza di una pietra sconnessa come dimostra la documentazione fotografica allegata”. Che la presenza di tale pietra “non risultava in alcun modo segnalata né visibile, né transennata”. Che in conseguenza di tale evento essa attrice riportava “frattura dell'estremo distale radio sinistro” come accertato dalla documentazione medica esibita. Ha, quindi, dedotto una responsabilità dell'Ente
1 convenuto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti, e quantificati in euro
13.253,02, vinte le spese di lite.
Si costituiva tardivamente, solo alla prima udienza, il convenuto , Controparte_1 che impugnava e contestava la domanda sia in punto di fatto che di diritto. In via preliminare eccepiva l'omesso espletamento della negoziazione assistita. Nel merito, contestava la dinamica del sinistro come riferita dall'attrice, contestando, altresì, il quantum debeatur.
Concludeva, indi, per il rigetto della domanda attrice.
Con ordinanza del 04/01/2017, il primo istruttore della causa rigettava le istanze di prova orale come articolate da parte attrice, e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni. Udienza più volte rinviata anche per l'emergenza sanitaria da pandemia per Covid-19, ed infine pervenuta a questo giudicante in data 10/12/2024 che l'ha trattenuta per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della negoziazione assistita, come sollevata dal CP_1
L'art. 3 co. 1 della Legge 162/2014, prevede infatti che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Orbene, l'Ente convenuto si è costituito tardivamente, e solo alla prima udienza. Non può, quindi, attribuirsi alcun rilievo alla eccezione svolta in sede di tardiva costituzione, tenuto conto, altresì, che le norme che impongono limiti all'esercizio del diritto di azione (art. 24 Cost.) devono ritenersi di stretta interpretazione e che, in ogni caso, devono essere coordinate con il principio di ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 Cost.
2. La fattispecie in esame è certamente sussumibile sotto il dettato di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., trova fondamento, da un lato, nella circostanza che il danno è stato provocato in conseguenza del dinamismo connaturato alla cosa o di un fattore dannoso sorto sulla cosa in custodia e, dall'altro, nell'esistenza di un effettivo potere fisico di governo e controllo sulla stessa, cui si collega un obbligo di custodia da parte di chi è tenuto ad impedire che dalla cosa sorgano situazioni di pericolo per i terzi.
Ad ogni modo, anche se dovesse ritenersi che la responsabilità del custode di una strada integri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, comunque il danneggiato è tenuto alla dimostrazione del
2 nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre la prova dell'esistenza del caso fortuito è a carico del custode (Corte di Cassazione, Sez. VI, sen. n. 22684 del 04.10.2013). In conclusione, la norma di cui all'art. 2051 c.c., postula una presunzione di responsabilità in capo al custode, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre
2006, n. 20827). Ma è sempre richiesto all'attore di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Nel caso di specie detto onere probatorio non è stato assolto poiché l'attrice non è stata in grado di provare non solo la dinamica dell'incidente ma neanche la sua effettiva verificazione.
3. In primis, va segnalato come parte attrice, né in atto di citazione, né nei capitolati di prova, abbia indicato e/o precisato l'ora dell'asserita caduta, limitandosi solo ad indicare il giorno.
Inoltre, si osserva che tutti i capitoli (3) di prova formulati dall'attrice devono ritenersi inammissibili: i capitoli 1) e 2) in quanto rimettenti ai testi valutazioni non consentite, (“cadeva improvvisamente”, “mattonella sconnessa”). Per giunta, al capo 1) -non collocato nel tempo, come sopra detto- si addebita la caduta dell'attrice ad un “pietra sconnessa”; invece al capo 2) si discorre di “mattonella sconnessa”. Ed ancora, il capo primo pone anche una valutazione inammissibile in ordine alla causa del sinistro (“a causa della presenza di una pietra sconnessa”, v. memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.); e, comunque, i capitoli 1 e 2, devono ritenersi inammissibili in quanto non adeguatamente collocati nel tempo e generici. Il capo 3) è di natura prettamente documentale (trasporto in Ospedale e successivo ricovero).
A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che i capitoli di prova devono essere articolati in modo specifico, devono essere univocamente collocati nello spazio e nel tempo e non possono mai avere ad oggetto valutazioni, tra cui anche quelle relative all'esistenza o meno del nesso causale fra due fenomeni, ma possono avere ad oggetto solo fatti oggettivi, da cui è poi eventualmente il giudice (o il ctu) a desumere e valutare la sussistenza del nesso causale fra gli stessi.
Infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547del 22/04/2009, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
3 n. 20997del12/10/2011, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1808del02/02/2015) e che
“l'affermazione dell'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto.
Ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l'affermazione o la negazione dell'esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13693 del 31/07/2012).
Tutti i capitoli di prova formulati dall'attrice, quindi, devono ritenersi inammissibili, in quanto contenenti o elementi valutativi o genericamente o ipoteticamente formulati.
Né potrebbe il giudice estrapolare elementi dai capitoli di prova, atteso che il capitolo deve essere ammesso o non ammesso nel suo complesso, e se contiene elementi di valutazione, o generici, non è ammissibile, pena la violazione da parte del giudice del principio dispositivo, avendo l'organo giudicante solo il potere di rivolgere al teste domande a chiarimento dei fatti su cui è interrogato, senza che tale facoltà possa trasformarsi in uno strumento per aggirare le norme del codice di rito, introducendo circostanze che appartengono a capitoli non ammessi per come formulati.
In tal senso, infatti, la Suprema Corte ha precisato che, “quanto alla facoltà di porre domande
a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, …, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, … appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18481del21/09/2015).
Deve quindi rilevarsi che l'operazione di espunzione e riformulazione dei quesiti ad opera del giudice viola, alla luce delle norme del codice di rito e della giurisprudenza della Suprema Corte in materia, il principio dispositivo ed è pertanto vietata.
La domanda, in definitiva, per quanto sopra esposto, deve essere rigettata perché non adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio.
4. Le spese del giudizio stante la reciproca soccombenza sulle domande ed eccezioni come proposte, vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco p.t. legale rappresentante, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
4 - rigetta la domanda;
-compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 01/12/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 8013 dell'anno 2015
TRA
, ) elettivamente domiciliato in Eboli, alla Parte_1 C.F._1
Via Bellini n.2, presso lo studio dell'Avv. Maria Severino, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
-ATTRICE
E
, ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Mariano Acquaviva, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in CP_1
, alla Piazza Europa n.4, come da procura in atti
[...]
-CONVENUTO
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto Parte_2 in giudizio il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsole in data
26/5/2008. A sostegno della domanda veniva dedotto che, nella data indicata, l'attrice, nel percorrere a piedi il Corso Vittorio Emanuele in , giunta all'incrocio con via G. CP_1
Garibaldi: “inciampava e cadeva improvvisamente a terra, a causa della presenza di una pietra sconnessa come dimostra la documentazione fotografica allegata”. Che la presenza di tale pietra “non risultava in alcun modo segnalata né visibile, né transennata”. Che in conseguenza di tale evento essa attrice riportava “frattura dell'estremo distale radio sinistro” come accertato dalla documentazione medica esibita. Ha, quindi, dedotto una responsabilità dell'Ente
1 convenuto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti, e quantificati in euro
13.253,02, vinte le spese di lite.
Si costituiva tardivamente, solo alla prima udienza, il convenuto , Controparte_1 che impugnava e contestava la domanda sia in punto di fatto che di diritto. In via preliminare eccepiva l'omesso espletamento della negoziazione assistita. Nel merito, contestava la dinamica del sinistro come riferita dall'attrice, contestando, altresì, il quantum debeatur.
Concludeva, indi, per il rigetto della domanda attrice.
Con ordinanza del 04/01/2017, il primo istruttore della causa rigettava le istanze di prova orale come articolate da parte attrice, e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni. Udienza più volte rinviata anche per l'emergenza sanitaria da pandemia per Covid-19, ed infine pervenuta a questo giudicante in data 10/12/2024 che l'ha trattenuta per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della negoziazione assistita, come sollevata dal CP_1
L'art. 3 co. 1 della Legge 162/2014, prevede infatti che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Orbene, l'Ente convenuto si è costituito tardivamente, e solo alla prima udienza. Non può, quindi, attribuirsi alcun rilievo alla eccezione svolta in sede di tardiva costituzione, tenuto conto, altresì, che le norme che impongono limiti all'esercizio del diritto di azione (art. 24 Cost.) devono ritenersi di stretta interpretazione e che, in ogni caso, devono essere coordinate con il principio di ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 Cost.
2. La fattispecie in esame è certamente sussumibile sotto il dettato di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., trova fondamento, da un lato, nella circostanza che il danno è stato provocato in conseguenza del dinamismo connaturato alla cosa o di un fattore dannoso sorto sulla cosa in custodia e, dall'altro, nell'esistenza di un effettivo potere fisico di governo e controllo sulla stessa, cui si collega un obbligo di custodia da parte di chi è tenuto ad impedire che dalla cosa sorgano situazioni di pericolo per i terzi.
Ad ogni modo, anche se dovesse ritenersi che la responsabilità del custode di una strada integri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, comunque il danneggiato è tenuto alla dimostrazione del
2 nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre la prova dell'esistenza del caso fortuito è a carico del custode (Corte di Cassazione, Sez. VI, sen. n. 22684 del 04.10.2013). In conclusione, la norma di cui all'art. 2051 c.c., postula una presunzione di responsabilità in capo al custode, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre
2006, n. 20827). Ma è sempre richiesto all'attore di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Nel caso di specie detto onere probatorio non è stato assolto poiché l'attrice non è stata in grado di provare non solo la dinamica dell'incidente ma neanche la sua effettiva verificazione.
3. In primis, va segnalato come parte attrice, né in atto di citazione, né nei capitolati di prova, abbia indicato e/o precisato l'ora dell'asserita caduta, limitandosi solo ad indicare il giorno.
Inoltre, si osserva che tutti i capitoli (3) di prova formulati dall'attrice devono ritenersi inammissibili: i capitoli 1) e 2) in quanto rimettenti ai testi valutazioni non consentite, (“cadeva improvvisamente”, “mattonella sconnessa”). Per giunta, al capo 1) -non collocato nel tempo, come sopra detto- si addebita la caduta dell'attrice ad un “pietra sconnessa”; invece al capo 2) si discorre di “mattonella sconnessa”. Ed ancora, il capo primo pone anche una valutazione inammissibile in ordine alla causa del sinistro (“a causa della presenza di una pietra sconnessa”, v. memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.); e, comunque, i capitoli 1 e 2, devono ritenersi inammissibili in quanto non adeguatamente collocati nel tempo e generici. Il capo 3) è di natura prettamente documentale (trasporto in Ospedale e successivo ricovero).
A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che i capitoli di prova devono essere articolati in modo specifico, devono essere univocamente collocati nello spazio e nel tempo e non possono mai avere ad oggetto valutazioni, tra cui anche quelle relative all'esistenza o meno del nesso causale fra due fenomeni, ma possono avere ad oggetto solo fatti oggettivi, da cui è poi eventualmente il giudice (o il ctu) a desumere e valutare la sussistenza del nesso causale fra gli stessi.
Infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547del 22/04/2009, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
3 n. 20997del12/10/2011, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1808del02/02/2015) e che
“l'affermazione dell'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto.
Ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l'affermazione o la negazione dell'esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13693 del 31/07/2012).
Tutti i capitoli di prova formulati dall'attrice, quindi, devono ritenersi inammissibili, in quanto contenenti o elementi valutativi o genericamente o ipoteticamente formulati.
Né potrebbe il giudice estrapolare elementi dai capitoli di prova, atteso che il capitolo deve essere ammesso o non ammesso nel suo complesso, e se contiene elementi di valutazione, o generici, non è ammissibile, pena la violazione da parte del giudice del principio dispositivo, avendo l'organo giudicante solo il potere di rivolgere al teste domande a chiarimento dei fatti su cui è interrogato, senza che tale facoltà possa trasformarsi in uno strumento per aggirare le norme del codice di rito, introducendo circostanze che appartengono a capitoli non ammessi per come formulati.
In tal senso, infatti, la Suprema Corte ha precisato che, “quanto alla facoltà di porre domande
a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, …, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, … appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18481del21/09/2015).
Deve quindi rilevarsi che l'operazione di espunzione e riformulazione dei quesiti ad opera del giudice viola, alla luce delle norme del codice di rito e della giurisprudenza della Suprema Corte in materia, il principio dispositivo ed è pertanto vietata.
La domanda, in definitiva, per quanto sopra esposto, deve essere rigettata perché non adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio.
4. Le spese del giudizio stante la reciproca soccombenza sulle domande ed eccezioni come proposte, vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco p.t. legale rappresentante, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
4 - rigetta la domanda;
-compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 01/12/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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