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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/11/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, esaminate le comparse conclusionali e le note di replica depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 281 quinquies e 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3292 2021 R.G.A.C.C. pendente fra
, in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione sportiva Parte_1 dilettantistica NOX MOLFETTA, con il patrocinio dell'avv. Luigi Tridente, giusta mandato in atti;
-attore-
Contro in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Tommaso Ruccia, giusta mandato in atti;
-convenuto –
Oggetto: responsabilità da illegittima segnalazione CRIF
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , sia in proprio che in qualità di legale Parte_1 rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica “Nox Molfetta”, ha convenuto in giudizio lamentando l'illegittima segnalazione nell' elenco della centrale Controparte_1 rischi operata in suo danno dalla convenuta, senza alcuna preventiva segnalazione, con impossibilità di accedere a due finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'attività sportiva svolta dall'associazione. In particolare ha rappresentato che: - in data 18.5.2020, durante la pandemia Covid, in qualità di Presidente dell'Associazione sportiva “Nox Molfetta” richiedeva all'Istituto per il credito sportivo un finanziamento di € 30.000,00 denominato “Mutuo Light” pagina 1 di 7 che veniva rifiutato dall'ente a causa della segnalazione negativa alla CRIF del Savi;
- a seguito di visura si avvedeva che a partire dal maggio 2017 vi era una segnalazione negativa a suo nome effettuata dalla Castello Finance s.p.a., effettuata senza alcuna preventiva comunicazione;
- a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Trani, con ordinanza dell'11.9.2020, ordinava alla di provvedere alla cancellazione;
- nonostante le Controparte_1 rassicurazioni del procuratore della inviate tramite mail al procuratore Controparte_1 del il provvedimento rimaneva inadempiuto tanto che un'ulteriore richiesta di Pt_1 finanziamento trasmessa all'ente del credito sportivo veniva rifiutata in data 16.3.2021; -
l'illegittima iscrizione presso la CRIF del nominativo del ha determinato un grave danno Pt_1 all'associazione, sia di natura patrimoniale ( in termini di danno emergente, non avendo potuto accedere al credito) sia di natura non patrimoniale ( sub specie di danno all'immagine), ed anche allo stesso in punto di danno non patrimoniale, essendo stato costretto a dimettersi Pt_1 dalla carica di Presidente dell'associazione nonostante il ruolo svolto anche presso il CP_2
Ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede previsti dal codice civile, nei confronti del Sig. quale Presidente e legale rappresentante Parte_1 della Associazione Sportiva Dilettantistica Nox Molfetta, a causa della illegittima ed erronea segnalazione a sofferenza effettuata ai suoi danni in Centrale Rischi, e già accertata giudizialmente con ordinanza passata in giudicato del 11.09.2020 emessa dal Tribunale di
Trani nell'ambito del procedimento con R.G. n. 3175/2020, nonché a causa della permanenza della stessa nonostante la notifica dell'ordinanza predetta del 11.09.2020; b) accertare e dichiarare la grave, colposa ed esclusiva responsabilità della in ordine Controparte_1 alla illegittima ed errata segnalazione a sofferenza operata dalla convenuta alla Centrale dei
Rischi presso la Banca d'Italia, nei confronti del Sig. quale Presidente e legale Parte_1 rappresentante della , nonché in ordine alla permanenza della stessa Parte_2 nonostante la notifica dell'ordinanza predetta del 11.09.2020; c) accertare e dichiarare che il
Sig. in qualità di Presidente e legale rappresentante della , in Parte_1 Parte_2 conseguenza del predetto illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta, ha riportato danni di natura patrimoniale, a causa del mancato ottenimento del finanziamento, per ben due volte, da parte dell'Istituto di credito sportivo del quantificabili in € 60.000,00 (Euro CP_2 sessantamila/00), ossia € 30.000,00 per ogni finanziamento richiesto e rigettato dal predetto
Istituto di credito a causa della illegittima segnalazione ai danni del Sig. come Pt_1 documentalmente provato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda
pagina 2 di 7 sino al soddisfo, o quantificabili nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d) accertare e dichiarare che il Sig. in qualità di Presidente e legale rappresentante Parte_1 della suddetta ASD Nox Molfetta, in conseguenza del predetto illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta, ha riportato danni di natura non patrimoniale, a causa della impossibilità di accedere al credito bancario ed a finanziamenti di qualsiasi tipo;
danni al normale e libero svolgimento della iniziativa economica privata;
danni alla reputazione sportiva, commerciale e – mediatamente – alla libera concorrenza;
danni a causa del danno riportato all'immagine personale, nonché a causa della diminuzione della considerazione e della credibilità della società e come imprenditore, del danno morale ed esistenziale subito;
a causa della perdita di chances contrattuali ed imprenditoriali, quantificabili in € 25.000,00 per tutti i mesi di illegittima segnalazione sino alla cancellazione, ossia da maggio 2017 sino a settembre 2020 (1/3 dell'importo medio segnalato di € 75.000,00) ; in subordine, quantificabili in € 18.750,00 per tutti i mesi di illegittima segnalazione sino alla cancellazione, ossia da maggio 2017 sino a settembre 2020 (1/4 dell'importo medio segnalato di € 75.000,00), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo, o quantificabili nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) accertare e dichiarare che il Sig. in proprio ed in qualità di Presidente e SOCIO della suddetta ASD Parte_1
Nox Molfetta, in conseguenza del predetto illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta, ha riportato danni di natura non patrimoniale, a causa della impossibilità di accedere al credito bancario ed a finanziamenti di qualsiasi tipo;
danni al normale e libero svolgimento della iniziativa economica privata;
danni alla reputazione personale ed alla libera concorrenza;
danni a causa del danno riportato all'immagine personale, nonché a causa della diminuzione della considerazione e della credibilità come imprenditore, del danno morale ed esistenziale subito;
a causa della perdita di chances contrattuali ed imprenditoriali, quantificabili in € 10.000,00 per tutti i mesi di illegittima segnalazione sino alla cancellazione, ossia da maggio 2017 sino a settembre 2020, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo, o quantificabili nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
f) condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dei danni patrimoniali subiti dal Sig. Parte_1 in qualità di Presidente e legale rappresentante della , per tutti i motivi Parte_2 esposti nella narrativa del presente atto ed al punto c) del petitum, a causa dell'illegittima iscrizione presso la Centrale Rischi, da maggio 2017 sino a settembre 2020 sino alla definitiva cancellazione della predetta segnalazione, quantificabili in € 60.000,00* (Euro
pagina 3 di 7 sessantamila/00) ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei Controparte_1 danni NON patrimoniali subiti dal Sig. in qualità di Presidente e legale Parte_1 rappresentante della , per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente Parte_2 atto ed al punto d) del petitum, a causa dell'illegittima iscrizione presso la Centrale Rischi, da maggio 2017 sino alla definitiva cancellazione della predetta segnalazione, quantificabili in €
25.000,00 ovvero, in subordine, quantificabili in € 18.750,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo, o quantificabili nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei danni NON patrimoniali subiti dal Sig. in proprio ed in qualità di Presidente e socio della Parte_1 Pt_2
, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto ed al punto e) del petitum, a
[...] causa dell'illegittima iscrizione presso la Centrale Rischi, da maggio 2017 sino alla definitiva cancellazione della predetta segnalazione, quantificabili in € 10.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo, o quantificabili nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
f) condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le spese e competenze e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge, da corrispondersi a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara anticipatario”.
Si è costituita in giudizio Castello Finance s.p.a., la quale, in via preliminare, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni domanda.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata rinviata, dal precedente istruttore, per la precisazione delle conclusioni.
Trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. il 7.1.2025, è stata rimessa sul ruolo al fine di verificare la legittimazione del quale presidente dell'associazione. All'udienza Pt_1 del 10.7.2025, svolta in modalità cartolare, precisate le conclusioni nelle note scritte, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta. Appare pacifico, in quanto non contestato, che in data 30.12.2000 Controparte_3 abbia incorporato per fusione e che in data 6.12.2005 abbia, ai sensi e per gli Controparte_4 effetti dell'art. 58 TUB, ceduto i propri crediti alla come da estratto Controparte_1 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2005 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
pagina 4 di 7 L'eccezione proposta da parte convenuta non coglie nel segno, atteso che è documentalmente provato che sia stata l'odierna convenuta ad effettuare la segnalazione in CRIF nel 2017 ( cfr. allegato 6 all'atto di citazione) e non vi è prova che la segnalazione fosse preesistente alla cessione. Di conseguenza va dichiarata la legittimazione passiva della .. Controparte_5
In via assolutamente preliminare deve osservarsi che non possono porsi a fondamento del presente giudizio le motivazioni rese dal Tribunale di Trani con ordinanza del dell'11.9.2020 pronunciata all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c., atteso che i provvedimenti cautelari sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio, stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c. (Cass., 22.11.2016. n. 23763).
Ciò posto, la vicenda per cui è causa trae origine dalla concessione in data 24.10.1990, da parte di di un finanziamento chirografario di 50.000.000 lire in favore di Controparte_4 [...]
, gestore all'epoca di una tabaccheria, garantito da cambiali. A seguito del mancato Pt_1 pagamento delle rate residue del mutuo per lire 47.684.275 la mutuante con Controparte_4 racc. A/R dell'8.11.1991 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione) dichiarava il debitore decaduto dal beneficio del termine, con conseguente passaggio a sofferenza della posizione e conseguente notifica di precetto e pignoramento immobiliare.
La segnalazione a sofferenza, dunque, era legittima atteso il consapevole stato di insolvenza del come si evince dalla comunicazione del 29.6.1992 trasmessa alla , in cui lo Pt_1 CP_4 stesso, dimostrando di essere consapevole della propria esposizione debitoria, proponeva un piano di rientro ( cfr. doc. 12 e 13 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) che non fu però onorato, tanto che la creditrice fu costretta a promuovere l'azione esecutiva.
Orbene, le Istruzioni per gli Intermediari creditizi della Banca d'Italia di cui alla Circolare n.
139/ 1991, indicano che l'appostazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi presso la Banca
d'Italia richiede che il soggetto segnalato versi in stato di insolvenza (o in una situazione nella sostanza equiparabile) ed ogni intermediario titolare di un credito che intenda effettuare una segnalazione è tenuto a svolgere, la prima volta, una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, non essendo sufficiente un mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento per contestazione del credito.
Inoltre, in caso di cessione a terzi di un credito in sofferenza, le citate Istruzioni stabiliscono che il cessionario debba segnalare a sofferenza crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza, salvo che ricorrano i presupposti per una diversa valutazione.
pagina 5 di 7 A seguito della cessione del credito in oggetto da , accertata CP_3 Controparte_1 la persistenza dell'esposizione debitoria dell'attore, peraltro non contestata, aveva il precipuo obbligo di effettuare la segnalazione in CRIF.
Pertanto, stante l'insolvenza perdurante dell'attore, presupposto imprescindibile per la legittimità della segnalazione, la contestata segnalazione è legittima.
In merito poi all'eccezione di mancato preavviso, va ricordato che i doveri di informazione posti in capo all'intermediario per le segnalazioni negative trovano disciplina nell'art. 125, comma 3, TUB e nella Circolare della Banca d' Italia n. 139/1991 che prescrivono l'obbligo informativo dell'intermediario solo in caso di cliente consumatore. A conferma di tale interpretazione del dettato normativo, la Suprema Corte ha chiarito che “dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può essere tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione, ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati nei termini detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo” (in tal senso Cass., 25.5.2021, n. 14382; Cass., 13.12.2021 n. 39769).
Nel caso di specie, il debito aveva origine in un contratto di finanziamento richiesto dal Pt_1 allorchè era gestore di una tabaccheria, dunque, trattavasi di debitore operante professionalmente in chiave imprenditoriale, per cui deve escludersi la qualifica di consumatore in capo all'odierno attore, con conseguente possibilità di omettere preavviso di segnalazione in
CRIF. Dunque, la segnalazione a sofferenza è legittima, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Sotto altro aspetto, poi, la domanda di risarcimento di danno patrimoniale avanzata è rimasta priva di riscontri probatori e va pertanto rigettata. La documentazione allegata, non prova il danno patrimoniale preteso dalla parte attrice. Le comunicazioni del 9.6.2020 e del
16.3.2021 dell'Istituto di credito sportivo dimostrano che la segnalazione alla Crif hanno precluso all'associazione l' accesso al credito, ma non prova il danno economico effettivamente da questa subito in conseguenza (Cass 20.05.2016, n.10422; 22.09.2014,n.19872). La giurisprudenza di legittimità ha più volte ed anche da ultimo ribadito che il danno, patrimoniale e non patrimoniale, in ipotesi di illegittima segnalazione alla Crif, come nel caso in esame, non è in re ipsa ma va provato dall'interessato sia il fatto, sia l'evento, sia del nesso di consequenzialità intercorrente tra di essi. (Cass., ord., 28.3.2018, n. 7594; più recentemente
Cass., 6.3.2023 n. 6589. 207/2019).
Nel caso, manca la prova del danno patrimoniale, derivante dalla mancata concessione del Parte finanziamento, pur richiesto dall'Associazione sportiva e a questa rifiutato dall'istituto pagina 6 di 7 di credito sportivo, atteso che non è stato allegata né provata la maggiore difficoltà di accesso ad ulteriori ipotesi di finanziamento né le difficoltà gestorie determinate dalla mancata concessione del credito ( ad es. difficoltà e ritardi nel pagamento degli stipendi dei giocatori).
Stesse considerazioni devono farsi con riferimento, poi, al danno non patrimoniale, sub specie di danni all'immagine, alla reputazione personale, danno morale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri valoriali medi dettati dal D.M. n. 147/2022 ( scaglione da € 52.000 a 260.000), tenuto conto del valore della controversia ( € 95.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna parte attrice alla rifusione, in favore di alla rifusione delle Controparte_1 spese di giudizio che liquida in complessivi € 14.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trani, 24 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, esaminate le comparse conclusionali e le note di replica depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 281 quinquies e 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3292 2021 R.G.A.C.C. pendente fra
, in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione sportiva Parte_1 dilettantistica NOX MOLFETTA, con il patrocinio dell'avv. Luigi Tridente, giusta mandato in atti;
-attore-
Contro in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Tommaso Ruccia, giusta mandato in atti;
-convenuto –
Oggetto: responsabilità da illegittima segnalazione CRIF
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , sia in proprio che in qualità di legale Parte_1 rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica “Nox Molfetta”, ha convenuto in giudizio lamentando l'illegittima segnalazione nell' elenco della centrale Controparte_1 rischi operata in suo danno dalla convenuta, senza alcuna preventiva segnalazione, con impossibilità di accedere a due finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'attività sportiva svolta dall'associazione. In particolare ha rappresentato che: - in data 18.5.2020, durante la pandemia Covid, in qualità di Presidente dell'Associazione sportiva “Nox Molfetta” richiedeva all'Istituto per il credito sportivo un finanziamento di € 30.000,00 denominato “Mutuo Light” pagina 1 di 7 che veniva rifiutato dall'ente a causa della segnalazione negativa alla CRIF del Savi;
- a seguito di visura si avvedeva che a partire dal maggio 2017 vi era una segnalazione negativa a suo nome effettuata dalla Castello Finance s.p.a., effettuata senza alcuna preventiva comunicazione;
- a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Trani, con ordinanza dell'11.9.2020, ordinava alla di provvedere alla cancellazione;
- nonostante le Controparte_1 rassicurazioni del procuratore della inviate tramite mail al procuratore Controparte_1 del il provvedimento rimaneva inadempiuto tanto che un'ulteriore richiesta di Pt_1 finanziamento trasmessa all'ente del credito sportivo veniva rifiutata in data 16.3.2021; -
l'illegittima iscrizione presso la CRIF del nominativo del ha determinato un grave danno Pt_1 all'associazione, sia di natura patrimoniale ( in termini di danno emergente, non avendo potuto accedere al credito) sia di natura non patrimoniale ( sub specie di danno all'immagine), ed anche allo stesso in punto di danno non patrimoniale, essendo stato costretto a dimettersi Pt_1 dalla carica di Presidente dell'associazione nonostante il ruolo svolto anche presso il CP_2
Ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede previsti dal codice civile, nei confronti del Sig. quale Presidente e legale rappresentante Parte_1 della Associazione Sportiva Dilettantistica Nox Molfetta, a causa della illegittima ed erronea segnalazione a sofferenza effettuata ai suoi danni in Centrale Rischi, e già accertata giudizialmente con ordinanza passata in giudicato del 11.09.2020 emessa dal Tribunale di
Trani nell'ambito del procedimento con R.G. n. 3175/2020, nonché a causa della permanenza della stessa nonostante la notifica dell'ordinanza predetta del 11.09.2020; b) accertare e dichiarare la grave, colposa ed esclusiva responsabilità della in ordine Controparte_1 alla illegittima ed errata segnalazione a sofferenza operata dalla convenuta alla Centrale dei
Rischi presso la Banca d'Italia, nei confronti del Sig. quale Presidente e legale Parte_1 rappresentante della , nonché in ordine alla permanenza della stessa Parte_2 nonostante la notifica dell'ordinanza predetta del 11.09.2020; c) accertare e dichiarare che il
Sig. in qualità di Presidente e legale rappresentante della , in Parte_1 Parte_2 conseguenza del predetto illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta, ha riportato danni di natura patrimoniale, a causa del mancato ottenimento del finanziamento, per ben due volte, da parte dell'Istituto di credito sportivo del quantificabili in € 60.000,00 (Euro CP_2 sessantamila/00), ossia € 30.000,00 per ogni finanziamento richiesto e rigettato dal predetto
Istituto di credito a causa della illegittima segnalazione ai danni del Sig. come Pt_1 documentalmente provato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda
pagina 2 di 7 sino al soddisfo, o quantificabili nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d) accertare e dichiarare che il Sig. in qualità di Presidente e legale rappresentante Parte_1 della suddetta ASD Nox Molfetta, in conseguenza del predetto illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta, ha riportato danni di natura non patrimoniale, a causa della impossibilità di accedere al credito bancario ed a finanziamenti di qualsiasi tipo;
danni al normale e libero svolgimento della iniziativa economica privata;
danni alla reputazione sportiva, commerciale e – mediatamente – alla libera concorrenza;
danni a causa del danno riportato all'immagine personale, nonché a causa della diminuzione della considerazione e della credibilità della società e come imprenditore, del danno morale ed esistenziale subito;
a causa della perdita di chances contrattuali ed imprenditoriali, quantificabili in € 25.000,00 per tutti i mesi di illegittima segnalazione sino alla cancellazione, ossia da maggio 2017 sino a settembre 2020 (1/3 dell'importo medio segnalato di € 75.000,00) ; in subordine, quantificabili in € 18.750,00 per tutti i mesi di illegittima segnalazione sino alla cancellazione, ossia da maggio 2017 sino a settembre 2020 (1/4 dell'importo medio segnalato di € 75.000,00), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo, o quantificabili nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) accertare e dichiarare che il Sig. in proprio ed in qualità di Presidente e SOCIO della suddetta ASD Parte_1
Nox Molfetta, in conseguenza del predetto illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta, ha riportato danni di natura non patrimoniale, a causa della impossibilità di accedere al credito bancario ed a finanziamenti di qualsiasi tipo;
danni al normale e libero svolgimento della iniziativa economica privata;
danni alla reputazione personale ed alla libera concorrenza;
danni a causa del danno riportato all'immagine personale, nonché a causa della diminuzione della considerazione e della credibilità come imprenditore, del danno morale ed esistenziale subito;
a causa della perdita di chances contrattuali ed imprenditoriali, quantificabili in € 10.000,00 per tutti i mesi di illegittima segnalazione sino alla cancellazione, ossia da maggio 2017 sino a settembre 2020, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo, o quantificabili nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
f) condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dei danni patrimoniali subiti dal Sig. Parte_1 in qualità di Presidente e legale rappresentante della , per tutti i motivi Parte_2 esposti nella narrativa del presente atto ed al punto c) del petitum, a causa dell'illegittima iscrizione presso la Centrale Rischi, da maggio 2017 sino a settembre 2020 sino alla definitiva cancellazione della predetta segnalazione, quantificabili in € 60.000,00* (Euro
pagina 3 di 7 sessantamila/00) ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei Controparte_1 danni NON patrimoniali subiti dal Sig. in qualità di Presidente e legale Parte_1 rappresentante della , per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente Parte_2 atto ed al punto d) del petitum, a causa dell'illegittima iscrizione presso la Centrale Rischi, da maggio 2017 sino alla definitiva cancellazione della predetta segnalazione, quantificabili in €
25.000,00 ovvero, in subordine, quantificabili in € 18.750,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo, o quantificabili nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei danni NON patrimoniali subiti dal Sig. in proprio ed in qualità di Presidente e socio della Parte_1 Pt_2
, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto ed al punto e) del petitum, a
[...] causa dell'illegittima iscrizione presso la Centrale Rischi, da maggio 2017 sino alla definitiva cancellazione della predetta segnalazione, quantificabili in € 10.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo, o quantificabili nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
f) condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le spese e competenze e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge, da corrispondersi a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara anticipatario”.
Si è costituita in giudizio Castello Finance s.p.a., la quale, in via preliminare, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni domanda.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata rinviata, dal precedente istruttore, per la precisazione delle conclusioni.
Trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. il 7.1.2025, è stata rimessa sul ruolo al fine di verificare la legittimazione del quale presidente dell'associazione. All'udienza Pt_1 del 10.7.2025, svolta in modalità cartolare, precisate le conclusioni nelle note scritte, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta. Appare pacifico, in quanto non contestato, che in data 30.12.2000 Controparte_3 abbia incorporato per fusione e che in data 6.12.2005 abbia, ai sensi e per gli Controparte_4 effetti dell'art. 58 TUB, ceduto i propri crediti alla come da estratto Controparte_1 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2005 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
pagina 4 di 7 L'eccezione proposta da parte convenuta non coglie nel segno, atteso che è documentalmente provato che sia stata l'odierna convenuta ad effettuare la segnalazione in CRIF nel 2017 ( cfr. allegato 6 all'atto di citazione) e non vi è prova che la segnalazione fosse preesistente alla cessione. Di conseguenza va dichiarata la legittimazione passiva della .. Controparte_5
In via assolutamente preliminare deve osservarsi che non possono porsi a fondamento del presente giudizio le motivazioni rese dal Tribunale di Trani con ordinanza del dell'11.9.2020 pronunciata all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c., atteso che i provvedimenti cautelari sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio, stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c. (Cass., 22.11.2016. n. 23763).
Ciò posto, la vicenda per cui è causa trae origine dalla concessione in data 24.10.1990, da parte di di un finanziamento chirografario di 50.000.000 lire in favore di Controparte_4 [...]
, gestore all'epoca di una tabaccheria, garantito da cambiali. A seguito del mancato Pt_1 pagamento delle rate residue del mutuo per lire 47.684.275 la mutuante con Controparte_4 racc. A/R dell'8.11.1991 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione) dichiarava il debitore decaduto dal beneficio del termine, con conseguente passaggio a sofferenza della posizione e conseguente notifica di precetto e pignoramento immobiliare.
La segnalazione a sofferenza, dunque, era legittima atteso il consapevole stato di insolvenza del come si evince dalla comunicazione del 29.6.1992 trasmessa alla , in cui lo Pt_1 CP_4 stesso, dimostrando di essere consapevole della propria esposizione debitoria, proponeva un piano di rientro ( cfr. doc. 12 e 13 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) che non fu però onorato, tanto che la creditrice fu costretta a promuovere l'azione esecutiva.
Orbene, le Istruzioni per gli Intermediari creditizi della Banca d'Italia di cui alla Circolare n.
139/ 1991, indicano che l'appostazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi presso la Banca
d'Italia richiede che il soggetto segnalato versi in stato di insolvenza (o in una situazione nella sostanza equiparabile) ed ogni intermediario titolare di un credito che intenda effettuare una segnalazione è tenuto a svolgere, la prima volta, una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, non essendo sufficiente un mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento per contestazione del credito.
Inoltre, in caso di cessione a terzi di un credito in sofferenza, le citate Istruzioni stabiliscono che il cessionario debba segnalare a sofferenza crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza, salvo che ricorrano i presupposti per una diversa valutazione.
pagina 5 di 7 A seguito della cessione del credito in oggetto da , accertata CP_3 Controparte_1 la persistenza dell'esposizione debitoria dell'attore, peraltro non contestata, aveva il precipuo obbligo di effettuare la segnalazione in CRIF.
Pertanto, stante l'insolvenza perdurante dell'attore, presupposto imprescindibile per la legittimità della segnalazione, la contestata segnalazione è legittima.
In merito poi all'eccezione di mancato preavviso, va ricordato che i doveri di informazione posti in capo all'intermediario per le segnalazioni negative trovano disciplina nell'art. 125, comma 3, TUB e nella Circolare della Banca d' Italia n. 139/1991 che prescrivono l'obbligo informativo dell'intermediario solo in caso di cliente consumatore. A conferma di tale interpretazione del dettato normativo, la Suprema Corte ha chiarito che “dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può essere tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione, ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati nei termini detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo” (in tal senso Cass., 25.5.2021, n. 14382; Cass., 13.12.2021 n. 39769).
Nel caso di specie, il debito aveva origine in un contratto di finanziamento richiesto dal Pt_1 allorchè era gestore di una tabaccheria, dunque, trattavasi di debitore operante professionalmente in chiave imprenditoriale, per cui deve escludersi la qualifica di consumatore in capo all'odierno attore, con conseguente possibilità di omettere preavviso di segnalazione in
CRIF. Dunque, la segnalazione a sofferenza è legittima, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Sotto altro aspetto, poi, la domanda di risarcimento di danno patrimoniale avanzata è rimasta priva di riscontri probatori e va pertanto rigettata. La documentazione allegata, non prova il danno patrimoniale preteso dalla parte attrice. Le comunicazioni del 9.6.2020 e del
16.3.2021 dell'Istituto di credito sportivo dimostrano che la segnalazione alla Crif hanno precluso all'associazione l' accesso al credito, ma non prova il danno economico effettivamente da questa subito in conseguenza (Cass 20.05.2016, n.10422; 22.09.2014,n.19872). La giurisprudenza di legittimità ha più volte ed anche da ultimo ribadito che il danno, patrimoniale e non patrimoniale, in ipotesi di illegittima segnalazione alla Crif, come nel caso in esame, non è in re ipsa ma va provato dall'interessato sia il fatto, sia l'evento, sia del nesso di consequenzialità intercorrente tra di essi. (Cass., ord., 28.3.2018, n. 7594; più recentemente
Cass., 6.3.2023 n. 6589. 207/2019).
Nel caso, manca la prova del danno patrimoniale, derivante dalla mancata concessione del Parte finanziamento, pur richiesto dall'Associazione sportiva e a questa rifiutato dall'istituto pagina 6 di 7 di credito sportivo, atteso che non è stato allegata né provata la maggiore difficoltà di accesso ad ulteriori ipotesi di finanziamento né le difficoltà gestorie determinate dalla mancata concessione del credito ( ad es. difficoltà e ritardi nel pagamento degli stipendi dei giocatori).
Stesse considerazioni devono farsi con riferimento, poi, al danno non patrimoniale, sub specie di danni all'immagine, alla reputazione personale, danno morale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri valoriali medi dettati dal D.M. n. 147/2022 ( scaglione da € 52.000 a 260.000), tenuto conto del valore della controversia ( € 95.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna parte attrice alla rifusione, in favore di alla rifusione delle Controparte_1 spese di giudizio che liquida in complessivi € 14.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trani, 24 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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