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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1288/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 676/2023 depositato il 24/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229011124207 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150024399076 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150051005568 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003364647 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2023 si impugnava l'intimazione di pagamento n°
293202290111244207 di euro 1.087,27 notificata in data 10.07.2022, relativa al mancato pagamento della cartella di pagamento n° 29320150024399076 asseritamente notificata il 18.02.2016, della cartella di pagamento n° 2930150051005568000 asseritamente notificata il 7.03.2016, della cartella di pagamento n° 29320180003364647 asseritamente notificata il 4.05.2018 oltre interessi e sanzioni, relative a registro tasse automobilistiche anno 2009, 2010 e 2014.
La resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, per come anche correttamente richiesto dalla resistente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n° 29320150024399076 e n°
2930150051005568000, aventi ad oggetto tassa auto per gli anni 2009 e 2010, alla luce del comma 222 della Legge n. 197/2022; infatti, tale disposizione normativa, perfettamente applicabile alla fattispecie concreta, ha previsto che: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall' 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
Per il resto, va rigettato il presente ricorso.
In primo luogo, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la rimanente cartella di pagamento n°
29320180003364647 è stata notificata il 4.05.2018 al ricorrente che ha rifiutato il plico per come documentato dalla resistente.
Infondata è anche la doglianza con cui si lamenta la prescrizione della pretesa erariale.
Al riguardo, si osserva che l'art. 5, comma 51, del decreto-legge n. 953/1982, convertito in legge n.
53/1983, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986, statuisce: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La Corte di Cassazione, sezione V, nella sentenza n. 3048/2008 ha altresì specificato che “la prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
- che, a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che nella specie la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e che pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno” (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999).
Nella specie, non si è maturata la eccepita prescrizione per mancato decorso del relativo termine triennale: ciò in quanto, per come detto, la resistente ha provato la notifica della prodromica cartella di pagamento n° 29320180003364647 in data 4.05.2018.
Si osserva poi che l'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto la proroga dei termini per la notificazione, nel periodo compreso tra 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, degli atti individuati nei commi 1 e 2. In conseguenza, gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche, i cui termini di decadenza scadono il 31 dicembre 2020
(ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito senza modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53) devono essere notificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Inoltre, sempre ai fini della prescrizione dell'azione di recupero dei crediti de quibus, si osserva che a causa della pandemia COVID l'attività di riscossione è stata sospesa dall'8/03/2020 al
30/08/2021 (cfr. DL n. 18/2020, DL n. 104/2020, DL n.125/2020, DL n. 183/2020, DL n. 41/2021, Legge n.
106/2021).
Alla stregua di quanto sopra la notifica de qua è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n°
29320150024399076 e n° 2930150051005568000; rigetta per il resto il ricorso;
compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Catania, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 676/2023 depositato il 24/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229011124207 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150024399076 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150051005568 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003364647 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2023 si impugnava l'intimazione di pagamento n°
293202290111244207 di euro 1.087,27 notificata in data 10.07.2022, relativa al mancato pagamento della cartella di pagamento n° 29320150024399076 asseritamente notificata il 18.02.2016, della cartella di pagamento n° 2930150051005568000 asseritamente notificata il 7.03.2016, della cartella di pagamento n° 29320180003364647 asseritamente notificata il 4.05.2018 oltre interessi e sanzioni, relative a registro tasse automobilistiche anno 2009, 2010 e 2014.
La resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, per come anche correttamente richiesto dalla resistente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n° 29320150024399076 e n°
2930150051005568000, aventi ad oggetto tassa auto per gli anni 2009 e 2010, alla luce del comma 222 della Legge n. 197/2022; infatti, tale disposizione normativa, perfettamente applicabile alla fattispecie concreta, ha previsto che: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall' 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
Per il resto, va rigettato il presente ricorso.
In primo luogo, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la rimanente cartella di pagamento n°
29320180003364647 è stata notificata il 4.05.2018 al ricorrente che ha rifiutato il plico per come documentato dalla resistente.
Infondata è anche la doglianza con cui si lamenta la prescrizione della pretesa erariale.
Al riguardo, si osserva che l'art. 5, comma 51, del decreto-legge n. 953/1982, convertito in legge n.
53/1983, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986, statuisce: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La Corte di Cassazione, sezione V, nella sentenza n. 3048/2008 ha altresì specificato che “la prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
- che, a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che nella specie la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e che pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno” (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999).
Nella specie, non si è maturata la eccepita prescrizione per mancato decorso del relativo termine triennale: ciò in quanto, per come detto, la resistente ha provato la notifica della prodromica cartella di pagamento n° 29320180003364647 in data 4.05.2018.
Si osserva poi che l'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto la proroga dei termini per la notificazione, nel periodo compreso tra 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, degli atti individuati nei commi 1 e 2. In conseguenza, gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche, i cui termini di decadenza scadono il 31 dicembre 2020
(ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito senza modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53) devono essere notificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Inoltre, sempre ai fini della prescrizione dell'azione di recupero dei crediti de quibus, si osserva che a causa della pandemia COVID l'attività di riscossione è stata sospesa dall'8/03/2020 al
30/08/2021 (cfr. DL n. 18/2020, DL n. 104/2020, DL n.125/2020, DL n. 183/2020, DL n. 41/2021, Legge n.
106/2021).
Alla stregua di quanto sopra la notifica de qua è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n°
29320150024399076 e n° 2930150051005568000; rigetta per il resto il ricorso;
compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Catania, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi