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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/12/2025, n. 4118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4118 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3108/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
18.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 18.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA DE TE
REPUBBLICA ITALIANA
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa MA DE TE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2591/2025 R.G., avente ad oggetto:opposizione av- verso ordinanza ingiunzione, vertente tra
, (C.F. ) rapp.tato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NC DEli PA, (C.F. ), con il quale elettivamente domici- C.F._2 lia in Marcianise (CE) alla via De Felice n. 59, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
E
Controparte_1
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del 18.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
, in primo grado, ha proposto opposizione avverso il verbale di Parte_1 accertamento N° ASS4382 elevato dagli agenti della Polizia Municipale del Comu- ne di per violazione dell'art. 193 comma 1 e 2 del cds. L'attore ha CP_1 spiegato che la predetta sanzione è stata elevata in quanto “in data 16/07/2023 alle ore 01.15 il veicolo BMW AG X83 tg. DN236YB, circolava in Via Domiziana int.
Via Como dir. Napoli sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria risultata scaduta il 10/08/2016.”
Si è costituito nel giudizio di primo grado il opponendosi Controparte_1 al ricorso ed insistendo per la regolarità e legittimità della sanzione comminata.
Con sentenza n. 777/2024, il Giudice di Pace di Carinola, dott. Francesco Comune, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese processuali.
L'appellante, , ha impugnato la predetta pronuncia, sostenendo Parte_1
2
che la sentenza resa sia ingiusta e fondata su erronee valutazioni.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di primo grado abbia erro- neamente interpretato le risultanze istruttorie, evidenziando in particolare che, al momento dalla sanzione, circolava alla guida del proprio veicolo BMW munito di targa di prova “BEpLPED3”, esposta sul lunotto posteriore, visibile, regolarmente autorizzato per la circolazione, quale esercente di officina meccanica, garantito per la r.c.a. da con polizza n. 408700141. Controparte_2
In secondo luogo, ha sostenuto che la limitazione del diritto di conoscere subito l'elevazione della sanzione, è ammessa solo in casi eccezionali, cioè quando esisto- no motivi che rendono impossibile comunicarlo immediatamente. Inoltre, ha soste- nuto che, nel verbale, manca qualsiasi riferimento anche sommario alle circostanze per le quali gli agenti verbalizzanti non hanno proceduto alla contestazione imme- diata, essendosi infatti questi limitati a riferire che la contestazione del verbale non sarebbe stata contestata immediatamente in quanto: il transito è stato accertato con telecamera di supporto installata per la sicurezza del territorio”.
Inoltre, l'appellante ha sottolineato che, in tema di inosservanza, non possono essere considerate fonti di prova certe e attendibili, le risultanze di fonti di apparecchiature non omologate ovvero quelle per le quali non risulti allegata, certificata e documen- tata la relativa taratura, con la conseguenza che non risulta fornita prova dell'illecito.
Parte appellante ha concluso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Santa MA C.V., respinta ogni contraria istan- za, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il propo- sto appello, in totale riforma della impugnata sentenza n. 777/2024 resa dal Giudice di Pace di Carinola, Dott. Francesco Comune, per l'effetto annullare il verbale di accertamento N° ASS4382 protocollo 65589/2023 elevato il 15/09/2023 dagli agenti della Polizia Municipale del notificato all'odierno ricor- Controparte_1 rente il successivo 14.10.2023. Con vittoria di spese e competenze del primo e pre- sente giudizio, oltre accessori di legge.”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia del non costi- Controparte_1 tuitosi in giudizio, sebbene vi sia prova in atti della regolarità della notifica dell'atto introduttivo. Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile.
Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della leg-
3
ge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifi- che richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al ri- guardo, va detto che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Premesso quanto sopra, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto so- stanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugna- zione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito espo- sto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedot- te nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coin- volgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natu- ra ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quel- le svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
In primo luogo, non può non rilevarsi la mancata allegazione da parte dell'appellante nel fascicolo telematico sia della produzione di primo grado che del- la sentenza n. 777/2024 del giudice di pace di Carinola Dott. Francesco Comune, qui appellata.
Orbene, sul punto va richiamato il principio dispositivo che regola il processo civile, che determina la necessità dell'impulso di parte per lo svolgimento delle attività non rimesse ai poteri officiosi del Giudice. Il Giudice, infatti, non può sostituirsi ad un onere della parte, cioè produrre gli allegati necessari al riesame della controversia, laddove, per l'appunto, l'attività di acquisizione degli stessi abbia finalità “salvifi- che” di eventuali carenze che comporterebbero il rigetto della sua domanda. Inoltre,
4
differentemente dal fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, che deve essere acquisito a cura della cancelleria, il deposito di quello di parte è rimesso alla inizia- tiva della stessa che può o meno, sulla base del principio dispositivo, decidere di va- lersene. Sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 8528/06, ha affermato il principio per cui, nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudi- ce, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte, traendone la conse- guenza che la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado, né la relativa sentenza. Nella successiva sentenza n. 78 del 2007, la Suprema
Corte ha inoltre ribadito che, in materia di prova documentale nel processo civile, non esistendo un principio di "immanenza" della prova documentale nel processo e dovendo anche il giudice del gravame decidere la causa "justa alligata et probata", procedendo ad un autonomo e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo (Cfr. Cass. n. 15660/07; n. 6987/03).
Ciò premesso, occorre, altresì, rilevare, ai sensi dell'art. 347, co 2 c.p.c., che manca copia della sentenza n. 777/2024 impugnata. Si rileva, tuttavia, che al riguardo que- sto giudice condivide integralmente l'orientamento interpretativo espresso dalla giu- risprudenza di legittimità secondo cui la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazio- ne, imponendo al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove que- sta sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugna- ta non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes deci- dendi" (Cass. civ. Sez. II Sent., 11.1.2010 n. 238).
Ebbene, ciò premesso e considerato altresì che il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado risulta acquisito a cura della cancelleria con acclusa produzione di pri- mo grado della parte appellante (che tuttavia non ha mai provveduto al deposito te- lematico di copia dello stesso) – occorre considerare che, il mancato deposito della sentenza impugnata comporta che il Giudice decida allo stato degli atti e documenti presenti nel fascicolo d'ufficio.
Tanto premesso, avuto riguardo alla censura mossa da parte appellante Parte_1
5
in ordine all'erroneità della contestazione contenuta nel verbale effettuata Pt_1 dal giudice di prime cure, va evidenziato che le risultanze istruttorie relative al giu- dizio di primo grado sono state correttamente valutate dal Giudice di Pace Dott.
CP_1
Ciò si dice in quanto il giudice è tenuto a decidere sulla base delle risultanze acqui- site e allegate dalle parti.
Orbene, sulla base del fatto che dalle risultanze istruttorie acquisite all'esito del giu- dizio di primo grado non emerge prova dei fatti posti a fondamento dell'opposizione.
Non è stata acquisita una testimonianza, non è stata prodotta documentazione idonea a provare che il veicolo circolava con targa di prova regolarmente apposta sul lunot- to documentazione, non è stata prodotta documentazione fotografica.
Non è dunque possibile per questo giudice procedere ad una valutazione della vi- cenda processuale, che conduca ad un differente esito del giudizio
Non può, dunque, trovare accoglimento l'appello.
L'appello, pertanto, va rigettato con conferma integrale della sentenza di primo gra- do.
Le spese
Nulla per le spese in considerazione della contumacia della parte vittoriosa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabi- le, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entra- ta in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o inci- dentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussi- stenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
nulla per le spese;
6
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa MA Capua Vetere, 21.12.2025
Il Giudice
MA DE TE
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
18.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 18.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA DE TE
REPUBBLICA ITALIANA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa MA DE TE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2591/2025 R.G., avente ad oggetto:opposizione av- verso ordinanza ingiunzione, vertente tra
, (C.F. ) rapp.tato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NC DEli PA, (C.F. ), con il quale elettivamente domici- C.F._2 lia in Marcianise (CE) alla via De Felice n. 59, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
E
Controparte_1
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del 18.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
, in primo grado, ha proposto opposizione avverso il verbale di Parte_1 accertamento N° ASS4382 elevato dagli agenti della Polizia Municipale del Comu- ne di per violazione dell'art. 193 comma 1 e 2 del cds. L'attore ha CP_1 spiegato che la predetta sanzione è stata elevata in quanto “in data 16/07/2023 alle ore 01.15 il veicolo BMW AG X83 tg. DN236YB, circolava in Via Domiziana int.
Via Como dir. Napoli sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria risultata scaduta il 10/08/2016.”
Si è costituito nel giudizio di primo grado il opponendosi Controparte_1 al ricorso ed insistendo per la regolarità e legittimità della sanzione comminata.
Con sentenza n. 777/2024, il Giudice di Pace di Carinola, dott. Francesco Comune, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese processuali.
L'appellante, , ha impugnato la predetta pronuncia, sostenendo Parte_1
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che la sentenza resa sia ingiusta e fondata su erronee valutazioni.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di primo grado abbia erro- neamente interpretato le risultanze istruttorie, evidenziando in particolare che, al momento dalla sanzione, circolava alla guida del proprio veicolo BMW munito di targa di prova “BEpLPED3”, esposta sul lunotto posteriore, visibile, regolarmente autorizzato per la circolazione, quale esercente di officina meccanica, garantito per la r.c.a. da con polizza n. 408700141. Controparte_2
In secondo luogo, ha sostenuto che la limitazione del diritto di conoscere subito l'elevazione della sanzione, è ammessa solo in casi eccezionali, cioè quando esisto- no motivi che rendono impossibile comunicarlo immediatamente. Inoltre, ha soste- nuto che, nel verbale, manca qualsiasi riferimento anche sommario alle circostanze per le quali gli agenti verbalizzanti non hanno proceduto alla contestazione imme- diata, essendosi infatti questi limitati a riferire che la contestazione del verbale non sarebbe stata contestata immediatamente in quanto: il transito è stato accertato con telecamera di supporto installata per la sicurezza del territorio”.
Inoltre, l'appellante ha sottolineato che, in tema di inosservanza, non possono essere considerate fonti di prova certe e attendibili, le risultanze di fonti di apparecchiature non omologate ovvero quelle per le quali non risulti allegata, certificata e documen- tata la relativa taratura, con la conseguenza che non risulta fornita prova dell'illecito.
Parte appellante ha concluso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Santa MA C.V., respinta ogni contraria istan- za, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il propo- sto appello, in totale riforma della impugnata sentenza n. 777/2024 resa dal Giudice di Pace di Carinola, Dott. Francesco Comune, per l'effetto annullare il verbale di accertamento N° ASS4382 protocollo 65589/2023 elevato il 15/09/2023 dagli agenti della Polizia Municipale del notificato all'odierno ricor- Controparte_1 rente il successivo 14.10.2023. Con vittoria di spese e competenze del primo e pre- sente giudizio, oltre accessori di legge.”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia del non costi- Controparte_1 tuitosi in giudizio, sebbene vi sia prova in atti della regolarità della notifica dell'atto introduttivo. Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile.
Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della leg-
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ge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifi- che richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al ri- guardo, va detto che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Premesso quanto sopra, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto so- stanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugna- zione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito espo- sto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedot- te nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coin- volgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natu- ra ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quel- le svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
In primo luogo, non può non rilevarsi la mancata allegazione da parte dell'appellante nel fascicolo telematico sia della produzione di primo grado che del- la sentenza n. 777/2024 del giudice di pace di Carinola Dott. Francesco Comune, qui appellata.
Orbene, sul punto va richiamato il principio dispositivo che regola il processo civile, che determina la necessità dell'impulso di parte per lo svolgimento delle attività non rimesse ai poteri officiosi del Giudice. Il Giudice, infatti, non può sostituirsi ad un onere della parte, cioè produrre gli allegati necessari al riesame della controversia, laddove, per l'appunto, l'attività di acquisizione degli stessi abbia finalità “salvifi- che” di eventuali carenze che comporterebbero il rigetto della sua domanda. Inoltre,
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differentemente dal fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, che deve essere acquisito a cura della cancelleria, il deposito di quello di parte è rimesso alla inizia- tiva della stessa che può o meno, sulla base del principio dispositivo, decidere di va- lersene. Sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 8528/06, ha affermato il principio per cui, nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudi- ce, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte, traendone la conse- guenza che la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado, né la relativa sentenza. Nella successiva sentenza n. 78 del 2007, la Suprema
Corte ha inoltre ribadito che, in materia di prova documentale nel processo civile, non esistendo un principio di "immanenza" della prova documentale nel processo e dovendo anche il giudice del gravame decidere la causa "justa alligata et probata", procedendo ad un autonomo e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo (Cfr. Cass. n. 15660/07; n. 6987/03).
Ciò premesso, occorre, altresì, rilevare, ai sensi dell'art. 347, co 2 c.p.c., che manca copia della sentenza n. 777/2024 impugnata. Si rileva, tuttavia, che al riguardo que- sto giudice condivide integralmente l'orientamento interpretativo espresso dalla giu- risprudenza di legittimità secondo cui la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazio- ne, imponendo al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove que- sta sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugna- ta non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes deci- dendi" (Cass. civ. Sez. II Sent., 11.1.2010 n. 238).
Ebbene, ciò premesso e considerato altresì che il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado risulta acquisito a cura della cancelleria con acclusa produzione di pri- mo grado della parte appellante (che tuttavia non ha mai provveduto al deposito te- lematico di copia dello stesso) – occorre considerare che, il mancato deposito della sentenza impugnata comporta che il Giudice decida allo stato degli atti e documenti presenti nel fascicolo d'ufficio.
Tanto premesso, avuto riguardo alla censura mossa da parte appellante Parte_1
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in ordine all'erroneità della contestazione contenuta nel verbale effettuata Pt_1 dal giudice di prime cure, va evidenziato che le risultanze istruttorie relative al giu- dizio di primo grado sono state correttamente valutate dal Giudice di Pace Dott.
CP_1
Ciò si dice in quanto il giudice è tenuto a decidere sulla base delle risultanze acqui- site e allegate dalle parti.
Orbene, sulla base del fatto che dalle risultanze istruttorie acquisite all'esito del giu- dizio di primo grado non emerge prova dei fatti posti a fondamento dell'opposizione.
Non è stata acquisita una testimonianza, non è stata prodotta documentazione idonea a provare che il veicolo circolava con targa di prova regolarmente apposta sul lunot- to documentazione, non è stata prodotta documentazione fotografica.
Non è dunque possibile per questo giudice procedere ad una valutazione della vi- cenda processuale, che conduca ad un differente esito del giudizio
Non può, dunque, trovare accoglimento l'appello.
L'appello, pertanto, va rigettato con conferma integrale della sentenza di primo gra- do.
Le spese
Nulla per le spese in considerazione della contumacia della parte vittoriosa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabi- le, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entra- ta in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o inci- dentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussi- stenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
nulla per le spese;
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• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa MA Capua Vetere, 21.12.2025
Il Giudice
MA DE TE
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