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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 1039/2024
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio instaurato da nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. IOLANDA C.F._1
LIBERA DIANO, domiciliatario, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] l'[...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA COSTA, C.F._2 domiciliatario, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
FATTO E DI DIRITTO
- visto il ricorso depositato in data 06.11.2024 da finalizzato ad Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 687/22 con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 09.5.2015 in specie nella CP_1 parte in cui aveva recepito le condizioni di cui al paragrafo 5 del ricorso congiunto depositato in data 20.10.2022 nel proc. n. 1314/2022 R.G. relative alla frequentazione del padre con i minori, (nato il Per_1
07.9.2016) e (nata il [...]); Per_2
- preso atto che in sede di costituzione la difesa del ha ritenuto di CP_1 aderire a tutte le modifiche contenute nel ricorso introduttivo prestando il proprio consenso a modificare il vigente assetto dell'esercizio del diritto di visita alle condizioni riportate nelle conclusioni del ricorso introduttivo (cfr. comparsa di costituzione depositata il 05.2.2025); osservato
- che alla udienza del 06.2.2025 la difesa della ha chiesto - in Pt_1 aggiunta alle modifiche indicate nel ricorso introduttivo del giudizio
- anche la modifica del punto 5.1. relativo alle frequentazioni infrasettimanali, chiedendo che fosse modificato l'orario stabilito nella sentenza secondo la prassi seguita di fatto dopo la pronuncia della sentenza e, dunque, dalle ore 14.00 alle 19.00 tre volte alla settimana, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, anziché dalle ore 16.00 alle 19.00;
- che sul punto non è stato raggiunto l'accordo in udienza e, pertanto, con la propria ordinanza dell'11.2.2025 sono state recepite le modifiche congiunte alla sentenza di divorzio in relazione ai profili per i quali era stata prestata adesione dalla difesa del mentre in CP_1 relazione agli orari infrasettimanali si è ritenuto che, nell'interesse della prole, fosse preferibile mantenere l'assetto ormai consolidato (tre volte a settimana dalle ore 14.00 alle 19.00);
- che la causa è stata differita alla udienza del 17.4.2025 al fine di addivenire ad una soluzione concordata sugli orari degli incontri settimanali avuto riguardo alle dedotte (ma non provate) esigenze lavorative del CP_1
- che con una nota del 14.4.2025 la difesa della ha sollevato Pt_1 anche ulteriori problematiche in ordine alle modalità di esercizio del pernottamento presso il padre;
- che alla udienza del 17.4.2025 le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli orari infrasettimanali nonché in ordine alle modalità di esercizio del pernottamento;
che in particolare le parti hanno concordato nel senso di prevedere che gli incontri infrasettimanali del genitore non collocatario si svolgano tre volte a settimana (nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 19.00 mentre in relazione al pernotto hanno precisato che si svolgerà presso l'abitazione paterna o comunque i minori dormiranno nel letto con il padre;
preso atto del parere favorevole del PM (pervenuto in data 29.4.2025); ritenuto a questo punto superfluo l'ascolto dei minori;
2 reputato infine che sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese del presente giudizio tenuto conto che la difesa del non ha CP_1 manifestato opposizione alle modifiche contenute nel ricorso e che entrambe le parti si sono impegnate nella ricerca di un accordo anche sugli ulteriori profili evidenziati nel corso del giudizio dalla Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, nella composizione collegiale di cui sopra, nella causa proposta da contro , Parte_2 CP_1 acquisito il parere favorevole del PM, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o rigettata così provvede:
- in conformità all'accordo raggiunto dalle parti ed, in parziale modifica delle condizioni sulla frequentazione del genitore non collocatario stabilite con la sentenza n. 687/2022 emessa il 22.11.2022 nell'ambito del procedimento n. 1314/2022 r.g. avente ad oggetto la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone che: 1) il padre potrà fare visita ed intrattenersi con i figli tre volte a settimana (ossia nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì) dalle 15.00 alle 19.00, portandoli con sé presso la propria abitazione per consentire ai suoi familiari di avere loro contatti periodici;
2) i minori a weekend alternati pernotteranno con il padre, il quale potrà prelevarli dalla casa materna il sabato alle ore 17:00 con rientro la domenica alle ore 18:00 e nell'occasione dormiranno presso la abitazione paterna o comunque nel letto con il padre;
3) i minori trascorreranno, alternativamente, ogni anno, la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, così come pure la vigilia o il giorno di Capodanno, mentre dell'Epifania metà col padre e metà con la madre. Verranno così alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre, sia il 31 dicembre/1gennaio. Per il restante periodo di vacanze natalizie, il padre avrà con sé i bambini, consecutivamente, ad anni alternati, o dal 25 al 31 dicembre o dall'1 al 7 gennaio;
4) il padre potrà tenere con sé i bambini dal 1 al 15 luglio in maniera continuativa (o in caso di accordo con la madre, in altro periodo di quindici giorni avente date diverse);
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/05/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 1039/2024
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio instaurato da nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. IOLANDA C.F._1
LIBERA DIANO, domiciliatario, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] l'[...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA COSTA, C.F._2 domiciliatario, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
FATTO E DI DIRITTO
- visto il ricorso depositato in data 06.11.2024 da finalizzato ad Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 687/22 con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 09.5.2015 in specie nella CP_1 parte in cui aveva recepito le condizioni di cui al paragrafo 5 del ricorso congiunto depositato in data 20.10.2022 nel proc. n. 1314/2022 R.G. relative alla frequentazione del padre con i minori, (nato il Per_1
07.9.2016) e (nata il [...]); Per_2
- preso atto che in sede di costituzione la difesa del ha ritenuto di CP_1 aderire a tutte le modifiche contenute nel ricorso introduttivo prestando il proprio consenso a modificare il vigente assetto dell'esercizio del diritto di visita alle condizioni riportate nelle conclusioni del ricorso introduttivo (cfr. comparsa di costituzione depositata il 05.2.2025); osservato
- che alla udienza del 06.2.2025 la difesa della ha chiesto - in Pt_1 aggiunta alle modifiche indicate nel ricorso introduttivo del giudizio
- anche la modifica del punto 5.1. relativo alle frequentazioni infrasettimanali, chiedendo che fosse modificato l'orario stabilito nella sentenza secondo la prassi seguita di fatto dopo la pronuncia della sentenza e, dunque, dalle ore 14.00 alle 19.00 tre volte alla settimana, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, anziché dalle ore 16.00 alle 19.00;
- che sul punto non è stato raggiunto l'accordo in udienza e, pertanto, con la propria ordinanza dell'11.2.2025 sono state recepite le modifiche congiunte alla sentenza di divorzio in relazione ai profili per i quali era stata prestata adesione dalla difesa del mentre in CP_1 relazione agli orari infrasettimanali si è ritenuto che, nell'interesse della prole, fosse preferibile mantenere l'assetto ormai consolidato (tre volte a settimana dalle ore 14.00 alle 19.00);
- che la causa è stata differita alla udienza del 17.4.2025 al fine di addivenire ad una soluzione concordata sugli orari degli incontri settimanali avuto riguardo alle dedotte (ma non provate) esigenze lavorative del CP_1
- che con una nota del 14.4.2025 la difesa della ha sollevato Pt_1 anche ulteriori problematiche in ordine alle modalità di esercizio del pernottamento presso il padre;
- che alla udienza del 17.4.2025 le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli orari infrasettimanali nonché in ordine alle modalità di esercizio del pernottamento;
che in particolare le parti hanno concordato nel senso di prevedere che gli incontri infrasettimanali del genitore non collocatario si svolgano tre volte a settimana (nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 19.00 mentre in relazione al pernotto hanno precisato che si svolgerà presso l'abitazione paterna o comunque i minori dormiranno nel letto con il padre;
preso atto del parere favorevole del PM (pervenuto in data 29.4.2025); ritenuto a questo punto superfluo l'ascolto dei minori;
2 reputato infine che sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese del presente giudizio tenuto conto che la difesa del non ha CP_1 manifestato opposizione alle modifiche contenute nel ricorso e che entrambe le parti si sono impegnate nella ricerca di un accordo anche sugli ulteriori profili evidenziati nel corso del giudizio dalla Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, nella composizione collegiale di cui sopra, nella causa proposta da contro , Parte_2 CP_1 acquisito il parere favorevole del PM, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o rigettata così provvede:
- in conformità all'accordo raggiunto dalle parti ed, in parziale modifica delle condizioni sulla frequentazione del genitore non collocatario stabilite con la sentenza n. 687/2022 emessa il 22.11.2022 nell'ambito del procedimento n. 1314/2022 r.g. avente ad oggetto la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone che: 1) il padre potrà fare visita ed intrattenersi con i figli tre volte a settimana (ossia nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì) dalle 15.00 alle 19.00, portandoli con sé presso la propria abitazione per consentire ai suoi familiari di avere loro contatti periodici;
2) i minori a weekend alternati pernotteranno con il padre, il quale potrà prelevarli dalla casa materna il sabato alle ore 17:00 con rientro la domenica alle ore 18:00 e nell'occasione dormiranno presso la abitazione paterna o comunque nel letto con il padre;
3) i minori trascorreranno, alternativamente, ogni anno, la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, così come pure la vigilia o il giorno di Capodanno, mentre dell'Epifania metà col padre e metà con la madre. Verranno così alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre, sia il 31 dicembre/1gennaio. Per il restante periodo di vacanze natalizie, il padre avrà con sé i bambini, consecutivamente, ad anni alternati, o dal 25 al 31 dicembre o dall'1 al 7 gennaio;
4) il padre potrà tenere con sé i bambini dal 1 al 15 luglio in maniera continuativa (o in caso di accordo con la madre, in altro periodo di quindici giorni avente date diverse);
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/05/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
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