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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1629 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa ROSSETTO
e
MP IE, c.f. nato ad [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica PEOTTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare la separazione personale dei signori e ES IE. Parte_1
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare
1 ove crede la sua residenza.
3. La casa coniugale di proprietà della signora verrà assegnata alla stessa. Pt_1
4. La GL viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, in via I. Pindemonte, n. 16 a Vicenza. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute di comune accordo, tendendo in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali della OR, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
5. Diritto di visita e piano genitoriale: il padre terrà con sé , il martedì ed il giovedì Per_1 dalle ore 18,00 alle ore 21,30, nella settimana in cui non avrà con sé la GL nel weekend, mentre, nella settimana in cui è previsto che trascorra il fine settimana presso di lui, Per_1 dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica ed il mercoledì pomeriggio, dalle ore 18,00 alle ore 21,30. I genitori, si accorderanno, nel rispetto dei tempi e delle esigenze di , affinché la OR pernotti dal padre durante la settimana. Per_1
6. Il genitore che ha con sé la OR provvederà all'accompagnamento ed al ritiro presso le varie attività sportive/extrascolastiche/ricreative. Ogni genitore dovrà occuparsi dello svolgimento dei compiti scolastici quando la OR è presso di sé. Entrambi i genitori potranno partecipare alle recite, saggi, gare e feste della OR, anche nelle giornate di non collocamento, precisando che sarà cura del genitore che ne ha notizia per primo informare l'altro dei vari eventi ed iniziative scolastiche ed extrascolastiche.
7. Le festività verranno suddivise equamente tra i genitori, ed indicativamente, le festività natalizie: dal 23 al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, in modo alternato di anno in anno;
le vacanze pasquali: i coniugi terranno la OR tre giorni ciascuno alternando di anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno ripartiti tra i genitori rispettando comunque il criterio dell'alternanza; la GL trascorrerà la festa della mamma e del papà con il rispettivo genitore festeggiato, così come per i compleanni di quest'ultimi, mentre nel giorno del compleanno delle GL dovrà essere garantito il diritto della stessa di trascorrere del tempo con entrambi i genitori;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la GL fino a 2 settimane, anche non consecutive, i cui periodi andranno concordati e comunicati entro il 31 maggio di ogni anno.
8. Rimane salvo ogni diverso accordo tra i genitori, con rispetto degli impegni scolastici e
2 sportivi/ricreativi della OR.
9. Ciascun genitore dovrà garantire all'altro il pieno ed incondizionato accesso alle credenziali relative al registro elettronico scolastico della GL, nonché, alla loro documentazione sanitaria ed ai documenti (anche in originale) attestanti la loro identità.
10. Il padre della OR verserà mensilmente, a titolo di assegno per il mantenimento ordinario della GL , e sino alla sua autosufficienza economica, la somma di € Per_1
350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla signora Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese.
11. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie di;
Per_1 per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà in ogni caso riferimento al
Protocollo in uso presso questo Ecc.mo Tribunale, che qui le parti danno per letto e conosciuto.
12. Le parti dichiarano entrambe di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto di assegno di mantenimento.
13. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
14. I coniugi esprimono sin d'ora assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
15. Le parti danno atto che non vi sono altri procedimenti già pendenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
16. Spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in BA AN (VI) in data 23/06/2019, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 9/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
3 sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della GL OR , alla prevalente collocazione della stessa presso la Per_1 madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della GL a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed Per_1 adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della OR;
- le spese straordinarie relative alla GL OR , come regolamentate dal protocollo Per_1 del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza,
Via I. Pindemonte n. 16, in favore di , quale genitore convivente con Parte_1 la GL OR;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e MP IE Parte_1 uniti in matrimonio in BA AN (VI) in data 23/06/2019 con atto trascritto al n. 5, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui
4 integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BA
AN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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