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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1322/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NA FF, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15441/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia N° 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N[ 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119831803000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 540/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 5/9/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate e Riscossione, impugna cartella di pagamento notificata il 24/7/2025 relativa tassa auto 2020, per complessivi € 356,33. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Campania che deduceva di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento sicchè le questioni afferenti al merito del tributo sono precluse. Conclude chiedendo il rigetto della domanda con condanna alle spese.
Con memorie integrative il ricorrente ha disconosciuto le copie prodotte e ha eccepito la nullità della notifica al portiere perché non preceduta da attestazione dell'assenza di altri soggetti legittimati e perché priva dell'invio di raccomandata informativa.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Regione Campania ha dedotto e provato, con deposito tempestivo di copia della documentazione relativa, con attestazione di conformità all'originale, di aver notificato, a mezzo posta ordinaria, l'avviso di accertamento sottostante alla cartella, ricevuto dal portiere in data 5/7/2023.
L'attestazione di conformità della copia all'originale comporta un onere di impugnazione ben più pregnante rispetto al generico disconoscimento, dovendosi procedere con querela di falso, o, perlomeno, con specifica indicazione dei profili di difformità riscontrati rispetto all'originale. Nel merito la prova della notifica prodotta dall'ente appare sufficiente a dimostrare il corretto adempimento di tutte le formalità di legge, rammentando che la stessa è avvenuta per mezzo del servizio postale ordinario ed è, quindi, assoggettata alle ordinarie norme del regolamento postale, non anche alla speciale disciplina della notifica postalizzata a mezzo ufficiale giudiziario. Ne consegue che nessuna ricerca andava fatta in situ dal postino, che ha consegnato la raccomandata al portiere sulla base della esistenza di rapporto di delega alla ricezione (rapporto dichiarato o, quantomeno, presunto). E nel caso di posta ordinaria la cassazione ha molte volte rimarcato l'assenza dell'onere di invio della raccomandata informativa. Vedi su entrambe le questioni Cass. 29642/2019: In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Negli stessi termini la recente
Cass. 6702/2025.
La notifica effettuata in data 5/7/23 ha validamente interrotto la prescrizione triennale, ulteriormente interrotta dalla notifica dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi
€ 300,00 (trecento) oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NA FF, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15441/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia N° 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N[ 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119831803000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 540/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 5/9/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate e Riscossione, impugna cartella di pagamento notificata il 24/7/2025 relativa tassa auto 2020, per complessivi € 356,33. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Campania che deduceva di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento sicchè le questioni afferenti al merito del tributo sono precluse. Conclude chiedendo il rigetto della domanda con condanna alle spese.
Con memorie integrative il ricorrente ha disconosciuto le copie prodotte e ha eccepito la nullità della notifica al portiere perché non preceduta da attestazione dell'assenza di altri soggetti legittimati e perché priva dell'invio di raccomandata informativa.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Regione Campania ha dedotto e provato, con deposito tempestivo di copia della documentazione relativa, con attestazione di conformità all'originale, di aver notificato, a mezzo posta ordinaria, l'avviso di accertamento sottostante alla cartella, ricevuto dal portiere in data 5/7/2023.
L'attestazione di conformità della copia all'originale comporta un onere di impugnazione ben più pregnante rispetto al generico disconoscimento, dovendosi procedere con querela di falso, o, perlomeno, con specifica indicazione dei profili di difformità riscontrati rispetto all'originale. Nel merito la prova della notifica prodotta dall'ente appare sufficiente a dimostrare il corretto adempimento di tutte le formalità di legge, rammentando che la stessa è avvenuta per mezzo del servizio postale ordinario ed è, quindi, assoggettata alle ordinarie norme del regolamento postale, non anche alla speciale disciplina della notifica postalizzata a mezzo ufficiale giudiziario. Ne consegue che nessuna ricerca andava fatta in situ dal postino, che ha consegnato la raccomandata al portiere sulla base della esistenza di rapporto di delega alla ricezione (rapporto dichiarato o, quantomeno, presunto). E nel caso di posta ordinaria la cassazione ha molte volte rimarcato l'assenza dell'onere di invio della raccomandata informativa. Vedi su entrambe le questioni Cass. 29642/2019: In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Negli stessi termini la recente
Cass. 6702/2025.
La notifica effettuata in data 5/7/23 ha validamente interrotto la prescrizione triennale, ulteriormente interrotta dalla notifica dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi
€ 300,00 (trecento) oltre oneri accessori se dovuti.