Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 111
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Soccombenza

    Le spese seguono la soccombenza, pertanto il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.

  • Accolto
    Natura della cartella di pagamento

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria limitatamente alla cartella di pagamento indicata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 111
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo