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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1128/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Capua - Piazza Municipio 81043 Capua CE
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 02820259000161330000 TARES
- INT. PAGAMENTO n. 02820259000161330000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200010543865000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200010543865000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021440637000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021440637000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021440637000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016730654000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016730654000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016730654000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022313280000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230024848830000 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente//l
Resistenti: insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Dir. Prov, Direzione Provinciale Di Caserta e Comune Di Capua, l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento;
-
- prescrizione delle somme intimate itervenute sentenze per tari 2021 e 2022.
Chiede:
nullità dell'intimazione di pagamento impugnata;
- spese competenze ed onorari di giudizio in favore del ricorrente.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- il rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio il comune di Capua.
Chiede: - rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione.
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del giorno 03/06/2025 il difensore del ricorrente chiede rinvio per ricostruire i pagamenti effettuati, il rappresentante degli uffici non si oppone. Con Ordinanza n. 835/2025 II Giudice monocratico preso atto rinvia a nuovo ruolo.
All'Udienza del giorno 09/09/2025 parte ricorrente chiede un rinvio per esperire un tentativo di bonario componimento della vertenza. Parte resistente non si oppone. Con Ordinanza n.1184 depositata il 15/09/2025 il Giudice monocratico, preso atto della richiesta rinvia all'udienza del 16/12/2025.
Parte ricorrente deposita in data 01/12/2025 istanza differimento Udienza del giorno 16/12/2025.
La Corte non accoglie la richiesta.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla competenza a decidere riguardo:
- la Cartella n.02820220032902344000, notificata il 23/01/2023 Cassa di previdenza e assistenza forense.
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione relativa omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento. Gli atti prodromici all'intimazione impugnata sono stati regolarmente notificati, l'omessa impugnazione delle cartelle nei prescritti termini di legge, produce l'irretrattabilità della pretesa ivi riportata e l'inammissibilità dell'odierna impugnazione proposta avverso l'intimazione di pagamento.
Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell'Autorita
Giudiziaria Ordinaria limitatamente alla Cartella di pagamento n.02820220032902344000. Assegna il termine di gg. 90 a decorrere dalla comunicazione della sentenza per riassumere il giudizio davanti all'A.
G.O.. Rigetta nel resto. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri ed accessori se dovuti in favore di ciascuna delle ricorrenti costituite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1128/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Capua - Piazza Municipio 81043 Capua CE
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 02820259000161330000 TARES
- INT. PAGAMENTO n. 02820259000161330000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200010543865000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200010543865000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021440637000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021440637000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021440637000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016730654000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016730654000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016730654000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022313280000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230024848830000 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente//l
Resistenti: insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Dir. Prov, Direzione Provinciale Di Caserta e Comune Di Capua, l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento;
-
- prescrizione delle somme intimate itervenute sentenze per tari 2021 e 2022.
Chiede:
nullità dell'intimazione di pagamento impugnata;
- spese competenze ed onorari di giudizio in favore del ricorrente.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- il rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio il comune di Capua.
Chiede: - rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione.
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del giorno 03/06/2025 il difensore del ricorrente chiede rinvio per ricostruire i pagamenti effettuati, il rappresentante degli uffici non si oppone. Con Ordinanza n. 835/2025 II Giudice monocratico preso atto rinvia a nuovo ruolo.
All'Udienza del giorno 09/09/2025 parte ricorrente chiede un rinvio per esperire un tentativo di bonario componimento della vertenza. Parte resistente non si oppone. Con Ordinanza n.1184 depositata il 15/09/2025 il Giudice monocratico, preso atto della richiesta rinvia all'udienza del 16/12/2025.
Parte ricorrente deposita in data 01/12/2025 istanza differimento Udienza del giorno 16/12/2025.
La Corte non accoglie la richiesta.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla competenza a decidere riguardo:
- la Cartella n.02820220032902344000, notificata il 23/01/2023 Cassa di previdenza e assistenza forense.
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione relativa omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento. Gli atti prodromici all'intimazione impugnata sono stati regolarmente notificati, l'omessa impugnazione delle cartelle nei prescritti termini di legge, produce l'irretrattabilità della pretesa ivi riportata e l'inammissibilità dell'odierna impugnazione proposta avverso l'intimazione di pagamento.
Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell'Autorita
Giudiziaria Ordinaria limitatamente alla Cartella di pagamento n.02820220032902344000. Assegna il termine di gg. 90 a decorrere dalla comunicazione della sentenza per riassumere il giudizio davanti all'A.
G.O.. Rigetta nel resto. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri ed accessori se dovuti in favore di ciascuna delle ricorrenti costituite.