Art. 35.
Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell' art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell' art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.