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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3065 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Parte_1 C.F._1
Pasquale in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Carbone Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: all'udienza del 30.9.2024 le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione riportandosi alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi in atti.
Il P.M. esprimeva parere in data 14.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 chiedeva di pronunciare la separazione personale dal coniuge , Parte_1 Controparte_1
con il quale si era unita in matrimonio celebrato in AB AN in data 11.9.1996 (atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. 23 parte II serie A dell'anno 1996) dal quale era nata la figlia (nata il [...]), maggiorenne studentessa universitaria. Per_1
La ricorrente asseriva che era venuto meno l'affectio coniugalis e che oramai, da oltre dieci anni, i coniugi vivevano di fatto separati, per cui la convivenza era divenuta intollerabile ed era impossibile la continuazione di una normale comunione spirituale e materiale.
La ricorrente sosteneva che i dissidi tra i coniugi erano stati causati dal carattere irascibile ed aggressivo del marito il quale non le aveva mai messo a disposizione il denaro necessario per le incombenze domestiche e, per gelosia, non le aveva consentito di trovare una stabile occupazione lavorativa
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del resistente,
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale che ella avrebbe continuato ad occupare insieme alla figlia maggiorenne la quale, essendo studentessa universitaria, non era ancora economicamente autosufficiente, nonché di porre a carico del resistente un assegno mensile di €
300,00 per il proprio mantenimento ex art. 156 c.c.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il quale non si opponeva alla pronuncia Controparte_1
della separazione, contestava la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, e chiedeva che il Tribunale assegnasse la casa familiare a favore della ricorrente ponendo a suo carico il pagamento del canone di locazione, delle utenze e delle tasse.
In merito alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, chiedeva al Tribunale di prevedere, in considerazione della propria condizione reddituale, di prevedere a suo carico un assegno di € 200,00 mensili.
All'esito della comparizione delle parti all'udienza del 24.1.2024 il giudice designato autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. erano adottati i seguenti provvedimenti:
-autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credano;
-assegna la casa familiare sita in AB AN a;
Parte_1 Controparte_1
lascerà la casa familiare nel termine di due mesi ed è autorizzato sin da ora a prelevare tutti i suoi beni personali.
2 -pone a carico di un assegno di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente Controparte_1
secondo gli indici ISTAT, da versare a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore di
, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità successiva alla Parte_1
presente pronuncia.
Era fissata udienza del 30.9.2024 per la rimessione della causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 30.9.2024 il G.D. si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale osserva che con le comparse conclusionali entrambe le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi secondo le condizioni di cui ai provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con ordinanza del 24.1.2024.
La ricorrente non ha insistito per la pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente, per cui tale domanda deve ritenersi rinunciata.
Sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza di separazione personale dei coniugi.
Quanto al venir meno della communio omnis vitae, ossia all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art.151, co.1, c.c.), tale presupposto risulta evidente dalla lettura degli atti processuali. La mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata negli stessi atti introduttivi e nelle dichiarazioni delle parti, comparse personalmente all'udienza del
24.1.2024., da cui è emersa l'impossibilità di una riconciliazione.
Si osserva che le parti nei rispettivi scritti difensivi hanno rassegnato conclusioni conformi, riportandosi alle condizioni stabilite da Tribunale con provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza del 24.1.2024 che, quindi, possano essere poste a base della decisione non essendo contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Deve, quindi, essere pronunciata sentenza di separazione dei coniugi in conformità alle conclusioni conformi delle parti.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3065/2023 R.G.A.C., promosso da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., così decide: Controparte_1
pronunzia la separazione personale dei coniugi (nata in [...] il [...]) e Parte_1
(nato in [...]-AV- il 13.7.1963) che contraevano matrimonio celebrato in Controparte_1
3 AB AN in data 11 settembre 1996 (atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto
Comune al n. 23 parte II serie A volume 1 dell'anno 1996); conferma le condizioni stabilite da Tribunale con provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza del 24.1.2024 da intendersi qui trascritte;
compensa le spese;
manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AB AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Benevento 31 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3065 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Parte_1 C.F._1
Pasquale in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Carbone Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: all'udienza del 30.9.2024 le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione riportandosi alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi in atti.
Il P.M. esprimeva parere in data 14.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 chiedeva di pronunciare la separazione personale dal coniuge , Parte_1 Controparte_1
con il quale si era unita in matrimonio celebrato in AB AN in data 11.9.1996 (atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. 23 parte II serie A dell'anno 1996) dal quale era nata la figlia (nata il [...]), maggiorenne studentessa universitaria. Per_1
La ricorrente asseriva che era venuto meno l'affectio coniugalis e che oramai, da oltre dieci anni, i coniugi vivevano di fatto separati, per cui la convivenza era divenuta intollerabile ed era impossibile la continuazione di una normale comunione spirituale e materiale.
La ricorrente sosteneva che i dissidi tra i coniugi erano stati causati dal carattere irascibile ed aggressivo del marito il quale non le aveva mai messo a disposizione il denaro necessario per le incombenze domestiche e, per gelosia, non le aveva consentito di trovare una stabile occupazione lavorativa
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del resistente,
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale che ella avrebbe continuato ad occupare insieme alla figlia maggiorenne la quale, essendo studentessa universitaria, non era ancora economicamente autosufficiente, nonché di porre a carico del resistente un assegno mensile di €
300,00 per il proprio mantenimento ex art. 156 c.c.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il quale non si opponeva alla pronuncia Controparte_1
della separazione, contestava la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, e chiedeva che il Tribunale assegnasse la casa familiare a favore della ricorrente ponendo a suo carico il pagamento del canone di locazione, delle utenze e delle tasse.
In merito alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, chiedeva al Tribunale di prevedere, in considerazione della propria condizione reddituale, di prevedere a suo carico un assegno di € 200,00 mensili.
All'esito della comparizione delle parti all'udienza del 24.1.2024 il giudice designato autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. erano adottati i seguenti provvedimenti:
-autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credano;
-assegna la casa familiare sita in AB AN a;
Parte_1 Controparte_1
lascerà la casa familiare nel termine di due mesi ed è autorizzato sin da ora a prelevare tutti i suoi beni personali.
2 -pone a carico di un assegno di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente Controparte_1
secondo gli indici ISTAT, da versare a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore di
, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità successiva alla Parte_1
presente pronuncia.
Era fissata udienza del 30.9.2024 per la rimessione della causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 30.9.2024 il G.D. si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale osserva che con le comparse conclusionali entrambe le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi secondo le condizioni di cui ai provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con ordinanza del 24.1.2024.
La ricorrente non ha insistito per la pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente, per cui tale domanda deve ritenersi rinunciata.
Sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza di separazione personale dei coniugi.
Quanto al venir meno della communio omnis vitae, ossia all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art.151, co.1, c.c.), tale presupposto risulta evidente dalla lettura degli atti processuali. La mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata negli stessi atti introduttivi e nelle dichiarazioni delle parti, comparse personalmente all'udienza del
24.1.2024., da cui è emersa l'impossibilità di una riconciliazione.
Si osserva che le parti nei rispettivi scritti difensivi hanno rassegnato conclusioni conformi, riportandosi alle condizioni stabilite da Tribunale con provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza del 24.1.2024 che, quindi, possano essere poste a base della decisione non essendo contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Deve, quindi, essere pronunciata sentenza di separazione dei coniugi in conformità alle conclusioni conformi delle parti.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3065/2023 R.G.A.C., promosso da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., così decide: Controparte_1
pronunzia la separazione personale dei coniugi (nata in [...] il [...]) e Parte_1
(nato in [...]-AV- il 13.7.1963) che contraevano matrimonio celebrato in Controparte_1
3 AB AN in data 11 settembre 1996 (atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto
Comune al n. 23 parte II serie A volume 1 dell'anno 1996); conferma le condizioni stabilite da Tribunale con provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza del 24.1.2024 da intendersi qui trascritte;
compensa le spese;
manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AB AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Benevento 31 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
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