TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
228/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA prima sezione civile
Il tribunale di Venezia composto dai magistrati
RC AG – presidente
Silvia Bianchi – giudice
Carlo Azzolini – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da nata in [...] il Parte_1
19.10.1997, C.F. e residente a [...], CodiceFiscale_1
IC UC n. 2 e nata a [...] l'[...] C.F. Parte_2 [...]
e residente a [...], Castello 6485, – ricorrenti C.F._2
nei confronti di con sede legale in (30124) Venezia (Ve), San RC CP_1
2995 titolare della ditta individuale all'insegna “Teod'amar” – convenuta oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz cpc.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta;
1 rilevato che la notifica è stata eseguita regolarmente via PEC in data 7.11.2025 ore 11:39, poiché il messaggio è stato consegnato alla casella della destinataria come segue:
l'interessata non è comparsa all'udienza del 17.12.2025. esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
considerato che
la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00;
2 rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII); ritenuto che l'impresa commerciale debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'ammontare dei debiti maturati, ovvero: debiti tributari: € 167.189,73; debiti contributivi: € 128.314,30; debiti verso le ricorrenti: € 17.729,53; ritenuto di nominare curatore il dott. iscritto Persona_1 all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
PER QUESTI MOTIVI
visto l'art. 49 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di con CP_1 sede legale in (30124) Venezia (Ve), San RC 2995 titolare della ditta individuale all'insegna «Teod'amar»; nomina giudice delegato il dott. RC AG;
nomina curatore il dott. con invito ad accettare la Persona_1 nomina entro due giorni dalla comunicazione;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza dell'
8.4.2026 ore 9:00 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima
3 dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Venezia, 17.12.2025.
Il Presidente
RC AG
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA prima sezione civile
Il tribunale di Venezia composto dai magistrati
RC AG – presidente
Silvia Bianchi – giudice
Carlo Azzolini – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da nata in [...] il Parte_1
19.10.1997, C.F. e residente a [...], CodiceFiscale_1
IC UC n. 2 e nata a [...] l'[...] C.F. Parte_2 [...]
e residente a [...], Castello 6485, – ricorrenti C.F._2
nei confronti di con sede legale in (30124) Venezia (Ve), San RC CP_1
2995 titolare della ditta individuale all'insegna “Teod'amar” – convenuta oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz cpc.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta;
1 rilevato che la notifica è stata eseguita regolarmente via PEC in data 7.11.2025 ore 11:39, poiché il messaggio è stato consegnato alla casella della destinataria come segue:
l'interessata non è comparsa all'udienza del 17.12.2025. esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
considerato che
la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00;
2 rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII); ritenuto che l'impresa commerciale debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'ammontare dei debiti maturati, ovvero: debiti tributari: € 167.189,73; debiti contributivi: € 128.314,30; debiti verso le ricorrenti: € 17.729,53; ritenuto di nominare curatore il dott. iscritto Persona_1 all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
PER QUESTI MOTIVI
visto l'art. 49 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di con CP_1 sede legale in (30124) Venezia (Ve), San RC 2995 titolare della ditta individuale all'insegna «Teod'amar»; nomina giudice delegato il dott. RC AG;
nomina curatore il dott. con invito ad accettare la Persona_1 nomina entro due giorni dalla comunicazione;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza dell'
8.4.2026 ore 9:00 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima
3 dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Venezia, 17.12.2025.
Il Presidente
RC AG
4