Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2021, proposto da
Le Stagioni di Ostuni Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Tanzarella, Antonio Zurlo, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Brunella Volini, Nadia Valentini, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Bari al Lungomare N. Sauro, n. 31-33, presso l’Avvocatura della Regione Puglia;
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. AOO_030 del 2 marzo 2021 n. 0002639, con la quale è stato comunicato il rigetto della domanda di pagamento n. 04270231295 su 2° S.A.L., nonché tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, tra cui:
- la nota prot. AOO_030 del 16 febbraio 2021 n. 2055, con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990;
- la non ancora formalmente notificata sanzione, tale per cui l’importo del secondo S.A.L. è stato decurtato di ulteriori euro 3.120,00;
- nonchè per la condanna al rimborso delle spese di copia di cui alla domanda di pagamento in acconto sul secondo S.A.L., pari ad euro 4.880,00, nonché dell’ulteriore somma di euro 3.120,00 illegittimamente decurtata a titolo di sanzione, per un ammontare complessivo di euro 8.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RI LU OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con determinazione dell’Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Puglia n. 67 del 15 maggio 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 57 del 18 maggio 2017, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.3. “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” , a valere sull’Operazione 16.3.2 - Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici.
La Società ricorrente espone, in particolare, che:
- veniva ammessa al contributo pubblico con determinazione dirigenziale n. 164 del 18 luglio 2018, rettificata con successiva determinazione n. 173 del 30 luglio 2018, per un mero errore materiale commesso nell’indicazione della sede legale; con dichiarazione del 24 luglio 2021 accettava espressamente il contributo concesso;
- dopo l’avvio delle attività, in data 16 luglio 2019, inoltrava domanda di pagamento relativa al primo S.A.L., la quale veniva istruita e pagata secondo la rendicontazione prospettata nella relazione di parte;
- con riferimento al secondo S.A.L., presentava la domanda di pagamento a mezzo del portale SIAN, corredandola della relazione intermedia delle attività realizzate, di cui all’art. 19.1.1 dell’Avviso, documento nel quale si prospetta la rendicontazione parziale rispetto al totale complessivo di cui al progetto ; in particolare, per quanto di rilievo, relativamente alla voce spese di stampa di cui al punto 3.6 del progetto, necessarie per la realizzazione di guide, la deducente dava atto della comparazione svolta tra i preventivi di tre fornitori e del successivo pagamento effettuato con due bonifici (acconto e saldo), rispettivamente pari ad € 2.440 l’uno (comprensivi di IVA) , di cui alle fatture nn. 14 del 09/03/2020 e 34 del 22/07/2020 ;
- con la nota AOO_030 prot. 2055 del 16 febbraio 2021, la Responsabile della Sottomisura 16.3 della Sezione attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura della regione Puglia comunicava il preavviso di diniego ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 al rimborso delle spese rendicontate nel secondo S.A.L., rappresentando - in particolare - che la voce di spesa relativa alle attività di stampa non è svolta da un’impresa che annovera, fra le attività economiche che può svolgere così come classificate ai fini fiscali, il codice ATECO corrispondente e che Tra le attività che la suddetta società è autorizzata a svolgere non sono comprese le attività di stampa, e quindi non è possibile riconoscere il contributo relativo alle fatture su evidenziate ;
- la ricorrente faceva pervenire all’Ufficio regionale le proprie osservazioni;
- con nota prot. AOO_030 del 2 marzo 2021 n. 0002639, l’Amministrazione adottava il diniego, ritenendo l’inammissibilità delle spese relative alla voce di costo “attività 3.6 - Spese di stampa per Guide e Percorsi” .
1.1 - La Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, la succitata nota prot. AOO_030 del 2 marzo 2021 n. 0002639 e gli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
Ha chiesto, altresì, la condanna al rimborso delle spese di copia di cui alla domanda di pagamento in acconto sul secondo S.A.L. pari ad euro 4.880,00, nonché dell’ulteriore somma di euro 3.120,00 decurtata a titolo di sanzione, per un ammontare complessivo di euro 8.000,00.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto; Erronea interpretazione della funzione dei codici Ateco; Difetto di istruttoria; Violazione dei principi di ragionevolezza; Falsa applicazione artt. 9 e 19.1 Avviso Sottomisura 16.3; Violazione art. 41 Cost.; Incompetenza assoluta.
1.2 - Si è costituita in giudizio la regione Puglia, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 - All’udienza pubblica del 25 giugno 2025, è stato dato formale avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 comma 3, Cod. proc. amm., del possibile rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Indi, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025.
1.4 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese, argomentando anche in ordine alla ritenuta sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo.
1.5 - All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
2.1 - Invero, in linea generale, per giurisprudenza consolidata e condivisibile, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale - salvo che nelle ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa - la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’“an”, il “quid” ed il “quomodo” dell’erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui, salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. Civ., SS.UU., 20 luglio 2011, n. 15867).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 29 gennaio 2014, n. 6), poi, ha ritenuto di dover confermare il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Sez. Un. 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Sez. Un. 10 aprile 2003, n. 5617), sia dal Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: - sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150); - qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776); - viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17) (v. anche, ex multis , T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 21 maggio 2015, n. 761).
2.2 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, le contestate determinazioni regionali, concernenti il diniego parziale del pagamento del secondo S.A.L. in relazione ai contributi originariamente concessi (e le scaturenti prospettate sanzioni), sono state successivamente adottate in conseguenza della constatazione di (asserite) anomalie emerse in sede di verifica della domanda di pagamento delle spese sostenute (nella specie, le spese di stampa, di cui alle succitate fatture, per la realizzazione di guide), in sede di esecuzione del progetto ammesso a finanziamento.
Osserva il Collegio che la fattispecie concreta in esame non attiene alla fase pubblicistica di concessione del finanziamento, in cui la P.A. esercita un potere discrezionale nella valutazione comparativa degli interessi per la scelta del beneficiario (precedente, quindi, al provvedimento attributivo), né discende da un riesame in autotutela della legittimità originaria degli atti di concessione o del ritenuto contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma rientra a pieno titolo nella fase successiva alla concessione del contributo, attenendo la controversia alla fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione, configurando un’ipotesi di violazione di obbligazioni di natura privatistica.
3. - Alla luce dei suesposti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., ai sensi degli artt. 9 e 11 Cod. proc. amm., sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio, innanzi al quale potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge.
4. - Sussistono i presupposti di legge (in particolare, l’esito di rito) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), dichiara il ricorso, di cui in epigrafe, inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario competente per territorio, presso cui potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO TI, Presidente
RI LU OT, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LU OT | EO TI |
IL SEGRETARIO