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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2407/2025 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Escolca, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
ER OD, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.6.2025 la signora ha convenuto Parte_1 in giudizio l' dinanzi a questo Tribunale, per sentirsi accertare e dichiarare il CP_1 diritto all'indennizzo in ragione delle malattie contratte nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Si trattava, in particolare, della “Sindrome di Raynaud”, della “tendinopatia cuffia dei rotatori” e della “epicondilite”.
Ha quindi allegato che, in ragione di tali menomazioni, aveva presentato all' le CP_1 relative domande amministrative, rigettate dall' , e che neppure i successivi CP_1 ricorsi amministrativi in opposizione non erano stati accolti.
2. Con memoria del 25.11.2025 l' si è costituito in giudizio, proponendo, al solo CP_1 fine di comporre bonariamente la controversia, l'attribuzione alla ricorrente di un indennizzo rapportato a un danno biologico del 6%, sul rilievo per cui “in esito a
pagina 1 riesame della fattispecie sono concedibili le valutazioni del 4% per la tendinopatia e del 2% per l'epicondilite, per un totale del 6%”.
Ha pertanto richiesto che, in caso di accettazione di tale proposta da parte della ricorrente, il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con pronuncia sulle spese di lite secondo giustizia.
3. Nelle successive note di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 12.12.2025, il procuratore di parte ricorrente, munito del potere di conciliare e transigere la controversia, ha dichiarato che intendeva accettare la quantificazione della percentuale di danno biologico operata dall' ed ha quindi richiesto che venisse dichiarata la CP_1 cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e competenze liquidate ai sensi della soccombenza virtuale.
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4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Considerato che il riconoscimento del diritto fatto valere dal ricorrente è avvenuto solo in corso di causa, e considerato altresì che l' aveva a disposizione tutti gli CP_1 elementi necessari per l'accoglimento della domanda già in via stragiudiziale, le spese processuali debbono essere poste a carico dell' , da ritenersi virtualmente CP_1 soccombente.
L' deve essere quindi condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate CP_1 nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per la materia previdenziale e con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa
(da euro 1.100,01 sino ad euro 5.200,00, considerata l'entità dell'indennizzo riconosciuto), con liquidazione ai valori prossimi a quelli minimi, data la natura della controversia, e con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria.
Su tale aspetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, e che, nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa viene decisa alla prima udienza, sostituita dal deposto di note ex art. 127-ter c.p.c., unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00 CP_1 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato ER OD.
Cagliari, 17.12.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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