Art. 16.
Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo: al punteggio, ridotto in centesimi, si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra, corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento e' valutato per meta'; in caso di parita' di punteggio la precedenza e' determinata dall'eta'.
Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro
che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo.
Gli insegnanti inclusi nella graduatoria degli idonei sono assunti
in ruolo con precedenza rispetto agli aspiranti compresi nella seconda graduatoria prevista dal primo comma del presente articolo.
Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi compresi nelle due graduatorie, di cui al primo comma del presente articolo, che per mancanza di posti non sono assunti nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti e limitatamente alle cattedre per le quali e' previsto l'accesso degli insegnanti medesimi, le cattedre che si renderanno vacanti all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.
Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformita' delle disposizioni di cui al presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. (7) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 25 luglio 1966, n. 603 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le riserve di posti previste dagli articoli 16 , 18 , 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza e' stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831 , sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67". --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 2 aprile 1968, n. 468 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Le riserve di posti previste dagli articoli 16 , 18 , 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza e' stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 , a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831 , sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1967-68".
Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo: al punteggio, ridotto in centesimi, si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra, corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento e' valutato per meta'; in caso di parita' di punteggio la precedenza e' determinata dall'eta'.
Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro
che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo.
Gli insegnanti inclusi nella graduatoria degli idonei sono assunti
in ruolo con precedenza rispetto agli aspiranti compresi nella seconda graduatoria prevista dal primo comma del presente articolo.
Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi compresi nelle due graduatorie, di cui al primo comma del presente articolo, che per mancanza di posti non sono assunti nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti e limitatamente alle cattedre per le quali e' previsto l'accesso degli insegnanti medesimi, le cattedre che si renderanno vacanti all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.
Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformita' delle disposizioni di cui al presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. (7) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 25 luglio 1966, n. 603 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le riserve di posti previste dagli articoli 16 , 18 , 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza e' stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831 , sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67". --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 2 aprile 1968, n. 468 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Le riserve di posti previste dagli articoli 16 , 18 , 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza e' stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 , a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831 , sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1967-68".