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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
MICHELONE FABIO, Giudice
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 325/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 267/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – D.P. di Cuneo propone appello avverso la sentenza n. 267/01/24 della CGT di
Primo Grado di Cuneo, la quale ha annullato l'avviso di accertamento n. T7S012T00039/2024 relativo all'anno d'imposta 2017 notificato al sig. Resistente_1, residente in [...]d'Alba (CN).
L'atto impositivo traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza nei confronti della ditta "
Società_1, ritenuta emittente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, il sig. Resistente_1 avrebbe utilizzato nel 2017 fatture false per complessivi euro 42.770,00, mancando qualsivoglia prova dell'effettività delle prestazioni (descrizioni generiche, pagamenti non tracciati su carte prepagate, assenza di contratti o documentazione di trasporto).
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente assorbendo ogni questione nel merito, dichiarando la decadenza del potere accertativo dell'Ufficio. Secondo la sentenza impugnata, la proroga di
85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (emergenza COVID-19) non sarebbe stata applicabile alle annualità "di passaggio" (come il 2017, la cui scadenza naturale era il 31/12/2023), ma solo a quelle in scadenza nel 2020.
L'Agenzia delle Entrate appella deducendo l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 67 D.L. 18/2020 e 12 D.Lgs. 159/2015, citando a supporto il recente arresto della Corte di
Cassazione, ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025. Chiede, dunque, la riforma della sentenza e la conferma della pretesa tributaria.
Il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e insistendo, nel merito, sull'effettività delle prestazioni ricevute. Richiama tutti i motivi di ricorso ritenuti assorbiti in primo grado.
Con ulteriore memoria l'Ufficio ha versato al fascicolo documento della Procura di ASTI. Leggesi che il sig.
Resistente_1, titolare della ditta individuale "Società_2" era stato segnalato all'Autorità Giudiziaria dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Bra per il reato di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento all'anno d'imposta 2017 e successivi. Il giudizio nel proc. N. 297/2024 a carico del Resistente_1 si è concluso con la sentenza di condanna in primo grado dell'indagato, sentenza appellata n. 2056/25 RG CDA.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudizio era deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e merita accoglimento.
1. Il Collegio osserva sulla tempestività dell'accertamento (Proroga COVID-19) che il fulcro della controversia risiede nell'interpretazione dell'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di controllo e accertamento.
Il comma 4 del medesimo articolo richiama l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, il quale prevede che i termini di decadenza siano prorogati per un periodo corrispondente a quello della sospensione.
Questa Corte, contrariamente ai primi giudici, non può che uniformarsi al recente e definitivo chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025 (seguita dal Decreto n. 1630/2025 che ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali per sopravvenuta chiarezza giurisprudenziale). La Suprema Corte ha statuito che la sospensione di 85 giorni opera come un "credito temporale" a favore degli uffici impositori per tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020.
“….., occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”
Dunque, per la Corte di Cassazione il periodo di prescrizione coincide con gli 85 giorni previsti dalla proroga-
Covid. “L'effetto della norma è lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, senza distinzione tra annualità in scadenza nel 2020 e annualità successive ancora aperte.”
Per l'anno d'imposta 2017, il termine di decadenza ordinario (31/12/2023) deve quindi essere incrementato di 85 giorni, spostando la scadenza al 25 marzo 2024. Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il
19/20 marzo 2024, lo stesso deve ritenersi tempestivo ed il motivo di appello dell'Ufficio sul punto deve essere accolto.
2. Riformata la pronuncia sulla decadenza, questa Corte è tenuta a esaminare il merito della pretesa, non valutato dal primo giudice, cioè la questione delle operazioni inesistenti.
In tema di IVA e imposte sui redditi, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza oggettiva di operazioni, ha l'onere di fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (art. 39 D.P.R. 600/73; art. 54 D.P.R. 633/72). Nel caso di specie, l'Ufficio ha ampiamente assolto tale onere evidenziando:
L'assenza di strutture tecniche e beni strumentali in capo al fornitore (ditta Società_1) idonei a svolgere i lavori fatturati.
La genericità assoluta delle fatture ("lavori a corpo"), prive di indicazione del cantiere o del dettaglio delle ore. L'assenza di pagamenti tracciati: il versamento su carte Postepay, oltre a non essere documentato con ricevute, non garantisce la correlazione univoca tra pagamento e prestazione, ed è prassi tipica dei circuiti di cartolarizzazione fittizia.
A fronte di tali elementi, l'onere della prova contraria ricade sul contribuente (ex art. 2697 c.c.), il quale non ha prodotto alcun contratto, preventivo, cronoprogramma dei lavori o convincente prova testimoniale/ documentale della presenza del Società_1 nei cantieri. Ne consegue la conferma della legittimità dei recuperi a tassazione per Irpef, Irap e Iva, nonché dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni.
Per quanto solo di primo grado, e con valore di presunzione, rafforza il convincimento del Collegio anche la sentenza del Tribunale di Asti che ha condannato il CO per il reato di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento all'anno d'imposta 2017 e successivi.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, Sez. II, definitivamente pronunciando: 1.
ACCOGLIE l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. T7S012T00039/2024.
2. NN la parte appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Torino, il 12 gennaio 2026.
La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
MICHELONE FABIO, Giudice
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 325/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 267/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S012T00039 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – D.P. di Cuneo propone appello avverso la sentenza n. 267/01/24 della CGT di
Primo Grado di Cuneo, la quale ha annullato l'avviso di accertamento n. T7S012T00039/2024 relativo all'anno d'imposta 2017 notificato al sig. Resistente_1, residente in [...]d'Alba (CN).
L'atto impositivo traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza nei confronti della ditta "
Società_1, ritenuta emittente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, il sig. Resistente_1 avrebbe utilizzato nel 2017 fatture false per complessivi euro 42.770,00, mancando qualsivoglia prova dell'effettività delle prestazioni (descrizioni generiche, pagamenti non tracciati su carte prepagate, assenza di contratti o documentazione di trasporto).
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente assorbendo ogni questione nel merito, dichiarando la decadenza del potere accertativo dell'Ufficio. Secondo la sentenza impugnata, la proroga di
85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (emergenza COVID-19) non sarebbe stata applicabile alle annualità "di passaggio" (come il 2017, la cui scadenza naturale era il 31/12/2023), ma solo a quelle in scadenza nel 2020.
L'Agenzia delle Entrate appella deducendo l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 67 D.L. 18/2020 e 12 D.Lgs. 159/2015, citando a supporto il recente arresto della Corte di
Cassazione, ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025. Chiede, dunque, la riforma della sentenza e la conferma della pretesa tributaria.
Il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e insistendo, nel merito, sull'effettività delle prestazioni ricevute. Richiama tutti i motivi di ricorso ritenuti assorbiti in primo grado.
Con ulteriore memoria l'Ufficio ha versato al fascicolo documento della Procura di ASTI. Leggesi che il sig.
Resistente_1, titolare della ditta individuale "Società_2" era stato segnalato all'Autorità Giudiziaria dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Bra per il reato di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento all'anno d'imposta 2017 e successivi. Il giudizio nel proc. N. 297/2024 a carico del Resistente_1 si è concluso con la sentenza di condanna in primo grado dell'indagato, sentenza appellata n. 2056/25 RG CDA.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudizio era deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e merita accoglimento.
1. Il Collegio osserva sulla tempestività dell'accertamento (Proroga COVID-19) che il fulcro della controversia risiede nell'interpretazione dell'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di controllo e accertamento.
Il comma 4 del medesimo articolo richiama l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, il quale prevede che i termini di decadenza siano prorogati per un periodo corrispondente a quello della sospensione.
Questa Corte, contrariamente ai primi giudici, non può che uniformarsi al recente e definitivo chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025 (seguita dal Decreto n. 1630/2025 che ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali per sopravvenuta chiarezza giurisprudenziale). La Suprema Corte ha statuito che la sospensione di 85 giorni opera come un "credito temporale" a favore degli uffici impositori per tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020.
“….., occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”
Dunque, per la Corte di Cassazione il periodo di prescrizione coincide con gli 85 giorni previsti dalla proroga-
Covid. “L'effetto della norma è lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, senza distinzione tra annualità in scadenza nel 2020 e annualità successive ancora aperte.”
Per l'anno d'imposta 2017, il termine di decadenza ordinario (31/12/2023) deve quindi essere incrementato di 85 giorni, spostando la scadenza al 25 marzo 2024. Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il
19/20 marzo 2024, lo stesso deve ritenersi tempestivo ed il motivo di appello dell'Ufficio sul punto deve essere accolto.
2. Riformata la pronuncia sulla decadenza, questa Corte è tenuta a esaminare il merito della pretesa, non valutato dal primo giudice, cioè la questione delle operazioni inesistenti.
In tema di IVA e imposte sui redditi, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza oggettiva di operazioni, ha l'onere di fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (art. 39 D.P.R. 600/73; art. 54 D.P.R. 633/72). Nel caso di specie, l'Ufficio ha ampiamente assolto tale onere evidenziando:
L'assenza di strutture tecniche e beni strumentali in capo al fornitore (ditta Società_1) idonei a svolgere i lavori fatturati.
La genericità assoluta delle fatture ("lavori a corpo"), prive di indicazione del cantiere o del dettaglio delle ore. L'assenza di pagamenti tracciati: il versamento su carte Postepay, oltre a non essere documentato con ricevute, non garantisce la correlazione univoca tra pagamento e prestazione, ed è prassi tipica dei circuiti di cartolarizzazione fittizia.
A fronte di tali elementi, l'onere della prova contraria ricade sul contribuente (ex art. 2697 c.c.), il quale non ha prodotto alcun contratto, preventivo, cronoprogramma dei lavori o convincente prova testimoniale/ documentale della presenza del Società_1 nei cantieri. Ne consegue la conferma della legittimità dei recuperi a tassazione per Irpef, Irap e Iva, nonché dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni.
Per quanto solo di primo grado, e con valore di presunzione, rafforza il convincimento del Collegio anche la sentenza del Tribunale di Asti che ha condannato il CO per il reato di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento all'anno d'imposta 2017 e successivi.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, Sez. II, definitivamente pronunciando: 1.
ACCOGLIE l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. T7S012T00039/2024.
2. NN la parte appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Torino, il 12 gennaio 2026.
La Presidente Giuliana Passero