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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 10/02/2026, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2277/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13341/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000560010000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21394/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE e della REGIONE CAMPANIA, la cartella di pagamento n. 07120250000560010000 notificata in data 14.04.2025, avente ad oggetto tassa auto 2019 per la somma di € 162,15.
A sostegno del proprio ricorso, deduce l'omessa notifica degli atti presupposti a quello impugnato e rassegna le seguenti conclusioni: «in via principale dichiarare e/o accertare la nullità/illegittimità/inesistenza/inefficacia della cartella di pagamento 07120250000560010000 per i motivi suindicati;
- dichiarare e/o accertare la nullità ed inefficacia del suindicato provvedimento e che alcuna somma è dovuto in relazione ad esso;
- condannare la resistente al pagamento dei compensi professionali e delle spese, da attribuirsi all'avv. Difensore_1.».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso e rassegna le seguenti conclusioni: «dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta AdeR trattandosi di doglianze antecedenti la formazione dei ruoli, operata direttamente dall'Ente impositore Regione
Campania; • Nel merito, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della
RI. Accertare e rigettare le eccezioni sollevate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• condannare la ricorrente società al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15,
• condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni da “ lite temeraria” ai sensi dell' art.96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa».
Non si è costituita la Regione Campania, ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto, la Corte, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, considerato che nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido, alla refusione delle spese del giudizio, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarato fattone anticipo.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13341/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000560010000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21394/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE e della REGIONE CAMPANIA, la cartella di pagamento n. 07120250000560010000 notificata in data 14.04.2025, avente ad oggetto tassa auto 2019 per la somma di € 162,15.
A sostegno del proprio ricorso, deduce l'omessa notifica degli atti presupposti a quello impugnato e rassegna le seguenti conclusioni: «in via principale dichiarare e/o accertare la nullità/illegittimità/inesistenza/inefficacia della cartella di pagamento 07120250000560010000 per i motivi suindicati;
- dichiarare e/o accertare la nullità ed inefficacia del suindicato provvedimento e che alcuna somma è dovuto in relazione ad esso;
- condannare la resistente al pagamento dei compensi professionali e delle spese, da attribuirsi all'avv. Difensore_1.».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso e rassegna le seguenti conclusioni: «dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta AdeR trattandosi di doglianze antecedenti la formazione dei ruoli, operata direttamente dall'Ente impositore Regione
Campania; • Nel merito, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della
RI. Accertare e rigettare le eccezioni sollevate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• condannare la ricorrente società al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15,
• condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni da “ lite temeraria” ai sensi dell' art.96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa».
Non si è costituita la Regione Campania, ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto, la Corte, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, considerato che nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido, alla refusione delle spese del giudizio, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarato fattone anticipo.