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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12421/2023 tra
Parte_1
[...] Parte_2
[...] Parte_1 [...]
Parte_3 Parte_1 Pt_1
Persona_1 [...]
Persona_2
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 30.09.2025 alle ore 12.00, innanzi al dott. VI Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
LA NA in sostituzione degli avv.ti Larissa LA e Vincenzo Ascone per parte ricorrente.
Nessuno è presente per il resistente. CP_1
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_1 dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. VI Zeminian pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VI Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12421/2023 promossa da:
(codice fiscale ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Bernardo do Campo, Sao Paulo, Brasile e residente a [...], Espirito Santo, Brasile in via Eugenio
Neto, N. 393, apto 101, Praia do Canto,
(codice fiscale ) nata il [...] a Parte_4 C.F._2
Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, Brasile e residente a [...], Distretto Federale, Brasile in via
Quadra 207, Lotes 4/6/8, Bloco C Apto 701, Bairro Aguas Claras, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a [...], , Brasile, Parte_2 Parte_5
(codice fiscale ) nato il [...] a [...] Parte_6 C.F._3 do Campo, , Brasile e residente a Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasile in via Cider Parte_5
Cersosimo do Souza, N. 1955, sobrado 07, , in proprio e in qualità di genitore esercente CP_2 la responsabilità genitoriale sui figli minori
e , nati il 23/03/2019 a Dourados, Mato Grosso do Sul, Persona_3 Persona_2
Brasile, con il patrocinio degli Avv.ti Vincenzo Ascone e Larissa LA contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato a Persona_4
AN (VE) il 24 dicembre 1849, cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del Veneto
pagina 3 di 5 al Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901
e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che abbia acquisito Persona_4 la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
Risulta, inoltre, che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_4 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora figlia di Per_5 Persona_4
, avo dei ricorrenti.
[...]
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da . Persona_4
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una pagina 4 di 5 gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dal 1 gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono di compensare le spese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_4
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 30.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa VI Zeminian
pagina 5 di 5
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12421/2023 tra
Parte_1
[...] Parte_2
[...] Parte_1 [...]
Parte_3 Parte_1 Pt_1
Persona_1 [...]
Persona_2
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 30.09.2025 alle ore 12.00, innanzi al dott. VI Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
LA NA in sostituzione degli avv.ti Larissa LA e Vincenzo Ascone per parte ricorrente.
Nessuno è presente per il resistente. CP_1
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_1 dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. VI Zeminian pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VI Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12421/2023 promossa da:
(codice fiscale ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Bernardo do Campo, Sao Paulo, Brasile e residente a [...], Espirito Santo, Brasile in via Eugenio
Neto, N. 393, apto 101, Praia do Canto,
(codice fiscale ) nata il [...] a Parte_4 C.F._2
Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, Brasile e residente a [...], Distretto Federale, Brasile in via
Quadra 207, Lotes 4/6/8, Bloco C Apto 701, Bairro Aguas Claras, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a [...], , Brasile, Parte_2 Parte_5
(codice fiscale ) nato il [...] a [...] Parte_6 C.F._3 do Campo, , Brasile e residente a Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasile in via Cider Parte_5
Cersosimo do Souza, N. 1955, sobrado 07, , in proprio e in qualità di genitore esercente CP_2 la responsabilità genitoriale sui figli minori
e , nati il 23/03/2019 a Dourados, Mato Grosso do Sul, Persona_3 Persona_2
Brasile, con il patrocinio degli Avv.ti Vincenzo Ascone e Larissa LA contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato a Persona_4
AN (VE) il 24 dicembre 1849, cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del Veneto
pagina 3 di 5 al Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901
e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che abbia acquisito Persona_4 la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
Risulta, inoltre, che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_4 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora figlia di Per_5 Persona_4
, avo dei ricorrenti.
[...]
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da . Persona_4
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una pagina 4 di 5 gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dal 1 gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono di compensare le spese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_4
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 30.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa VI Zeminian
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