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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24912/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. PALUMBO ANGELA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. PALUMBO ANGELA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di San Felice del Benaco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare della separazione alle seguenti condizioni
1 CONDIZIONI
1. Disporre per i figli minori, e , l'affido in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con residenza e collocazione presso la madre.
I figli e , fatti salvi diversi accordi, staranno con il padre secondo il Per_1 Per_2
seguente calendario:
-il lunedì e mercoledì fino alla mattina seguente;
-fine settimana alternati, dal venerdì fino al lunedì mattina;
-tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo);
-durante le vacanze di Natale, salvo diversi accordi tra le parti, trascorreranno con ciascun genitore, consecutivamente in via alternata ogni anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al
30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
-i figli trascorreranno con ciascun genitore anche due/tre settimane durante il periodo estivo
(anche non consecutive).
2. Quanto alla casa coniugale, censita e registrata nel Catasto Fabbricati del Comune
di Moniga del Garda (BS), via Dei Casali Traversa 1 n. 23, foglio, sez. NCT, particella 923,
sub. 11 e 22, si conviene che sarà lasciata nella disponibilità di , con tutti gli Parte_2
arredi e corredi, mentre la signora si trasferirà con i figli nell'immobile di proprietà Pt_1
sito in Polpenazze del Garda.
3. I genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori s'impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse di e al fine di garantire Per_1 Per_2
2 loro un progetto educativo comune e di preservarne la equilibrata crescita psico-fisica.
4. La potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così
come previsto dall'art. 155 del codice civile. Di conseguenza, dai medesimi (in autonomia seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza delle figlie minori, la facoltà di interloquire.
Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle stesse, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
5. Onorarsi il signor i corrispondere alla signora a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
al mantenimento ordinario dei figli e entro il giorno 15 di ciascun mese, Per_1 Per_2
la somma di € 350,00 per ciascuno, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima e a versare direttamente alla figlia l'assegno di mantenimento di euro Per_3
350,00.
6. L'assegno di mantenimento sarà soggetto alla rivalutazione ISTAT annuale come per legge a partire dal mese successivo a quello della comparizione dei coniugi avanti al
Giudice Relatore del Tribunale di Brescia.
7. I genitori concordano che nel suddetto contributo di mantenimento non sono comprese le seguenti spese, contemplate nel Protocollo del Tribunale di Brescia che di seguito si riportano e che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta oppure con assegno bancario salvo buon fine dello stesso.
Spese per la salute
3 a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e
4 pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
8. I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio e ciò anche in favore dei figli minori e . Per_1 Per_2
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non spiegare reciproche domande di mantenimento, accordandosi che il signor provveda Pt_2
annualmente, per il tempo in cui rimane ad abitare la casa coniugale sita in Moniga del
Garda, a rimborsare o versare direttamente l'importo della imposta IMU dovuta da Parte_1
I coniugi si faranno carico di pagare pro quota la rata del mutuo della casa
[...]
coniugale fino alla sua estinzione.
10. Spese legali compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a SAN FELICE DEL BENACO (BS) in data 4.5.1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SAN FELICE DEL BENACO al n.7, parte II, serie A, anno 1997, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il giorno 1.7.2003, maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_3
, il 24.1.2008, e , il 16.7.2010. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli minori della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
5 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24912/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. PALUMBO ANGELA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. PALUMBO ANGELA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di San Felice del Benaco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare della separazione alle seguenti condizioni
1 CONDIZIONI
1. Disporre per i figli minori, e , l'affido in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con residenza e collocazione presso la madre.
I figli e , fatti salvi diversi accordi, staranno con il padre secondo il Per_1 Per_2
seguente calendario:
-il lunedì e mercoledì fino alla mattina seguente;
-fine settimana alternati, dal venerdì fino al lunedì mattina;
-tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo);
-durante le vacanze di Natale, salvo diversi accordi tra le parti, trascorreranno con ciascun genitore, consecutivamente in via alternata ogni anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al
30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
-i figli trascorreranno con ciascun genitore anche due/tre settimane durante il periodo estivo
(anche non consecutive).
2. Quanto alla casa coniugale, censita e registrata nel Catasto Fabbricati del Comune
di Moniga del Garda (BS), via Dei Casali Traversa 1 n. 23, foglio, sez. NCT, particella 923,
sub. 11 e 22, si conviene che sarà lasciata nella disponibilità di , con tutti gli Parte_2
arredi e corredi, mentre la signora si trasferirà con i figli nell'immobile di proprietà Pt_1
sito in Polpenazze del Garda.
3. I genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori s'impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse di e al fine di garantire Per_1 Per_2
2 loro un progetto educativo comune e di preservarne la equilibrata crescita psico-fisica.
4. La potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così
come previsto dall'art. 155 del codice civile. Di conseguenza, dai medesimi (in autonomia seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza delle figlie minori, la facoltà di interloquire.
Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle stesse, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
5. Onorarsi il signor i corrispondere alla signora a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
al mantenimento ordinario dei figli e entro il giorno 15 di ciascun mese, Per_1 Per_2
la somma di € 350,00 per ciascuno, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima e a versare direttamente alla figlia l'assegno di mantenimento di euro Per_3
350,00.
6. L'assegno di mantenimento sarà soggetto alla rivalutazione ISTAT annuale come per legge a partire dal mese successivo a quello della comparizione dei coniugi avanti al
Giudice Relatore del Tribunale di Brescia.
7. I genitori concordano che nel suddetto contributo di mantenimento non sono comprese le seguenti spese, contemplate nel Protocollo del Tribunale di Brescia che di seguito si riportano e che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta oppure con assegno bancario salvo buon fine dello stesso.
Spese per la salute
3 a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e
4 pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
8. I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio e ciò anche in favore dei figli minori e . Per_1 Per_2
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non spiegare reciproche domande di mantenimento, accordandosi che il signor provveda Pt_2
annualmente, per il tempo in cui rimane ad abitare la casa coniugale sita in Moniga del
Garda, a rimborsare o versare direttamente l'importo della imposta IMU dovuta da Parte_1
I coniugi si faranno carico di pagare pro quota la rata del mutuo della casa
[...]
coniugale fino alla sua estinzione.
10. Spese legali compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a SAN FELICE DEL BENACO (BS) in data 4.5.1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SAN FELICE DEL BENACO al n.7, parte II, serie A, anno 1997, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il giorno 1.7.2003, maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_3
, il 24.1.2008, e , il 16.7.2010. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli minori della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
5 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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