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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 746/2021
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, alla via Garibaldi n. 260, presso lo studio dell'avvocato
D'ARRIGO SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. . Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 19.01.2021, , premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1
, in data 09/09/1995 a Catania, unione dalla quale sono nati i figli in data Controparte_1 Persona_1
1 10/06/1999, in data 12/06/2007 e in data 11/01/2016, ha chiesto al Tribunale di Per_2 Per_3 pronunciare la separazione personale dal coniuge.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido condiviso dei figli minorenni e ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale sita in Catania alla via Del Nocciolo n. 32 in proprio favore, nonché di stabilire puntualmente i tempi e le modalità del diritto di visita padre figli, come indicato in ricorso, ponendo a carico della controparte un contributo di mantenimento mensile per i figli di € 600,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza presidenziale del 14.10.2021 è comparsa la sola parte ricorrente e pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., emessa in data 14.10.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocamento presso Per_2 Per_3 la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale, e regolamentazione degli incontri con il padre, statuendo contestualmente a carico di l'obbligo di versare un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento per i figli minori dell'importo complessivo di € 450,00 mentre è stata rigettata la domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
All'udienza del 9.10.2023 è stato sentito il figlio minore che ha dichiarato di frequentare il padre Per_2 raramente, mentre ha riferito che il fratello più piccolo manifesta interesse agli incontri con il Per_3 padre, con maggiore regolarità.
Non essendo state formulate richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alle domande della parte ricorrente.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, pur essendo stato Controparte_1 ritualmente citato, non si è costituito nel giudizio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La prolungata separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla parte ricorrente nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
2 Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Con riguardo ai figli minori e deve essere confermato l'affidamento condiviso ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori, come già statuito in sede di ordinanza presidenziale, con collocamento prevalente presso la madre.
Giova rammentare che - al fine di garantire ai minori un equilibrato rapporto con i genitori - deve essere consentito ad entrambe le figure genitoriali di svolgere il proprio ruolo nella gestione dei figli, salvo che emergano specifiche ragioni di pregiudizio che ostino all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie non risultano agli atti del procedimento ragioni di pregiudizio per i minori tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno soltanto dei genitori.
Con riguardo alla regolamentazione degli incontri con il padre , può essere Controparte_1 confermato quanto già disposto in sede di ordinanza presidenziale, secondo cui - compatibilmente con le esigenze dei minori e comunque in mancanza di accordi diversi - il padre potrà prelevare i minori due pomeriggi a settimana e, a week end alterni, da sabato mattina alle 19.00 della domenica;
per 15 giorni anche non continuativi nel periodo estivo;
per 3 giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il predetto regime di incontri può essere derogato in ragione di migliori accordi dei genitori, che tengano conto delle preferenze dei minori.
Giova inoltre precisare che con riferimento a ormai prossimo alla maggiore età, alla luce Per_2 dell'esito dell'ascolto gli incontri vanno rimessi all'esclusivo gradimento del minore.
Per ciò che concerne l'assegnazione della casa familiare, deve essere confermata in favore ricorrente, con la quale convivono stabilmente i figli, al fine di preservarne l'habitat domestico, nell'esclusivo
3 interesse della prole.
In ordine al contributo di mantenimento per i figli si rileva quanto segue.
L'assegno di mantenimento per i figli in condizione di separazione personale dei coniugi ha la funzione precipua di garantire alla prole minore o maggiorenne non autosufficiente economicamente lo stesso tenore di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio e deve essere determinato tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori, delle esigenze dei figli e dei criteri indicati dall'art. 337-ter c.c., secondo il principio di proporzionalità e, più nello specifico, secondo costante indirizzo della Suprema Corte: “La determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.” (Cass. civ. sez. I, n.6933/2023).
In sede di provvedimenti presidenziali è stato disposto un contributo di mantenimento per i figli minori a carico di di € 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di Controparte_1 svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nello specifico, ai fini della determinazione dell'entità del contributo di mantenimento per i figli, in relazione alla condizione economica delle parti, si osserva che la ricorrente ha esposto di essere disoccupata, mentre ha dichiarato che il convenuto è stato dipendente presso una autocarrozzeria, dalla quale percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.300,00, successivamente licenziato nel febbraio
2021.
Invero, non risultano intervenute nel corso del procedimento circostanze modificative delle condizioni delle parti tali da determinare una variazione dell'assegno di mantenimento già determinato in sede di ordinanza presidenziale, né d'altra parte la eventuale condizione di disoccupazione del genitore obbligato, peraltro dotato di capacità lavorativa, lo esime dall'obbligo di versare il mantenimento per i figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Pertanto, deve essere confermato il contributo di mantenimento per i figli e a carico del genitore non collocatario di € 450,00 da rivalutarsi Per_2 Per_3 annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve invece essere rigettata la domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne sulla quale Per_1 nulla ha dedotto parte ricorrente in concreto ai fini di dimostrare la ragione di non autosufficienza economica della figlia maggiorenne.
4 In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
Di recente la Corte di legittimità ha ribadito che grava sul figlio maggiorenne ovvero sul genitore con questi convivente l'onere di provare la condizione di non autosufficienza (Cass. 13.10.2021 n. 27904;
Cass. 29.12.2020 n. 29779) e tale orientamento risulta coerente con la configurazione della condizione di non autosufficienza economica quale fatto costitutivo della domanda.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 746/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
DISPONE l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_3 prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva;
Controparte_1
ASSEGNA la casa coniugale alla madre ricorrente;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 [...] la somma di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione Pt_1 della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , oltre il 50% delle Per_2 Per_3 spese straordinarie, con decorrenza dal deposito del ricorso;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese processuali.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
1995, atto n. 671, parte II, serie A;
Così deciso a Catania il giorno 23/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 746/2021
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, alla via Garibaldi n. 260, presso lo studio dell'avvocato
D'ARRIGO SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. . Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 19.01.2021, , premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1
, in data 09/09/1995 a Catania, unione dalla quale sono nati i figli in data Controparte_1 Persona_1
1 10/06/1999, in data 12/06/2007 e in data 11/01/2016, ha chiesto al Tribunale di Per_2 Per_3 pronunciare la separazione personale dal coniuge.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido condiviso dei figli minorenni e ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale sita in Catania alla via Del Nocciolo n. 32 in proprio favore, nonché di stabilire puntualmente i tempi e le modalità del diritto di visita padre figli, come indicato in ricorso, ponendo a carico della controparte un contributo di mantenimento mensile per i figli di € 600,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza presidenziale del 14.10.2021 è comparsa la sola parte ricorrente e pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., emessa in data 14.10.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocamento presso Per_2 Per_3 la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale, e regolamentazione degli incontri con il padre, statuendo contestualmente a carico di l'obbligo di versare un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento per i figli minori dell'importo complessivo di € 450,00 mentre è stata rigettata la domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
All'udienza del 9.10.2023 è stato sentito il figlio minore che ha dichiarato di frequentare il padre Per_2 raramente, mentre ha riferito che il fratello più piccolo manifesta interesse agli incontri con il Per_3 padre, con maggiore regolarità.
Non essendo state formulate richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alle domande della parte ricorrente.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, pur essendo stato Controparte_1 ritualmente citato, non si è costituito nel giudizio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La prolungata separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla parte ricorrente nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
2 Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Con riguardo ai figli minori e deve essere confermato l'affidamento condiviso ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori, come già statuito in sede di ordinanza presidenziale, con collocamento prevalente presso la madre.
Giova rammentare che - al fine di garantire ai minori un equilibrato rapporto con i genitori - deve essere consentito ad entrambe le figure genitoriali di svolgere il proprio ruolo nella gestione dei figli, salvo che emergano specifiche ragioni di pregiudizio che ostino all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie non risultano agli atti del procedimento ragioni di pregiudizio per i minori tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno soltanto dei genitori.
Con riguardo alla regolamentazione degli incontri con il padre , può essere Controparte_1 confermato quanto già disposto in sede di ordinanza presidenziale, secondo cui - compatibilmente con le esigenze dei minori e comunque in mancanza di accordi diversi - il padre potrà prelevare i minori due pomeriggi a settimana e, a week end alterni, da sabato mattina alle 19.00 della domenica;
per 15 giorni anche non continuativi nel periodo estivo;
per 3 giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il predetto regime di incontri può essere derogato in ragione di migliori accordi dei genitori, che tengano conto delle preferenze dei minori.
Giova inoltre precisare che con riferimento a ormai prossimo alla maggiore età, alla luce Per_2 dell'esito dell'ascolto gli incontri vanno rimessi all'esclusivo gradimento del minore.
Per ciò che concerne l'assegnazione della casa familiare, deve essere confermata in favore ricorrente, con la quale convivono stabilmente i figli, al fine di preservarne l'habitat domestico, nell'esclusivo
3 interesse della prole.
In ordine al contributo di mantenimento per i figli si rileva quanto segue.
L'assegno di mantenimento per i figli in condizione di separazione personale dei coniugi ha la funzione precipua di garantire alla prole minore o maggiorenne non autosufficiente economicamente lo stesso tenore di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio e deve essere determinato tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori, delle esigenze dei figli e dei criteri indicati dall'art. 337-ter c.c., secondo il principio di proporzionalità e, più nello specifico, secondo costante indirizzo della Suprema Corte: “La determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.” (Cass. civ. sez. I, n.6933/2023).
In sede di provvedimenti presidenziali è stato disposto un contributo di mantenimento per i figli minori a carico di di € 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di Controparte_1 svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nello specifico, ai fini della determinazione dell'entità del contributo di mantenimento per i figli, in relazione alla condizione economica delle parti, si osserva che la ricorrente ha esposto di essere disoccupata, mentre ha dichiarato che il convenuto è stato dipendente presso una autocarrozzeria, dalla quale percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.300,00, successivamente licenziato nel febbraio
2021.
Invero, non risultano intervenute nel corso del procedimento circostanze modificative delle condizioni delle parti tali da determinare una variazione dell'assegno di mantenimento già determinato in sede di ordinanza presidenziale, né d'altra parte la eventuale condizione di disoccupazione del genitore obbligato, peraltro dotato di capacità lavorativa, lo esime dall'obbligo di versare il mantenimento per i figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Pertanto, deve essere confermato il contributo di mantenimento per i figli e a carico del genitore non collocatario di € 450,00 da rivalutarsi Per_2 Per_3 annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve invece essere rigettata la domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne sulla quale Per_1 nulla ha dedotto parte ricorrente in concreto ai fini di dimostrare la ragione di non autosufficienza economica della figlia maggiorenne.
4 In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
Di recente la Corte di legittimità ha ribadito che grava sul figlio maggiorenne ovvero sul genitore con questi convivente l'onere di provare la condizione di non autosufficienza (Cass. 13.10.2021 n. 27904;
Cass. 29.12.2020 n. 29779) e tale orientamento risulta coerente con la configurazione della condizione di non autosufficienza economica quale fatto costitutivo della domanda.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 746/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
DISPONE l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_3 prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva;
Controparte_1
ASSEGNA la casa coniugale alla madre ricorrente;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 [...] la somma di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione Pt_1 della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , oltre il 50% delle Per_2 Per_3 spese straordinarie, con decorrenza dal deposito del ricorso;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese processuali.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
1995, atto n. 671, parte II, serie A;
Così deciso a Catania il giorno 23/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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