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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 669/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00586 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00586 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 16.4.2025 la Ricorrente_1 srl impugnava l'accertamento n.TY7031T00586/2024, nella parte relativa a imposte e interessi, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa a titolo di IRES,
IRAP, oltre sanzioni, interessi e oneri accessori per l'anno d'imposta 2018 precisando che, in accoglimento parziale delle controdeduzioni depositate, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato l'avviso insistendo sul recupero a tassazione di maggiori ricavi per € 5.112,00 e costi non riconosciuti per € 6.055,00 ai fini IRES ed € 5.488,05 ai fini IRAP. Premetteva la ricorrente che il ricorso veniva proposto solo avverso le maggiori imposte determinate, e i correlati interessi, avendo parte ricorrente già definito l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
Precisava che i maggiori ricavi determinati dall'Ufficio, derivavano da versamenti non ritenuti giustificati dall'Ufficio per € 3.912,00 ma che gli stessi erano stati già esposti nelle fatture attive n. 3/2017 e n. 4/2017 incluse per competenza nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2017. Le fatture attive n. 3/2017
e n. 4/2017 erano state esposte nella dichiarazione dell'anno d'imposta 2017 (per competenza) e incassate nell'anno 2018, mentre sarebbero rimasti non associati i versamenti del 09.01.2018 e del 12.03.2018 per un totale di € 1.200 euro (finanziamento soci di € 200 e di € 1.000). Chiedeva pertanto l'annuallemto dell'avviso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando il ricorso e precisando che in data 19/09/2022 la Guardia di Finanza – Tenenza di Lentini emetteva un processo verbale di constatazione all'esito di un'attività di indagine che aveva rilevato, per l'anno di imposta 2018, l'omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette, nonché l'effettuazione di movimenti in contanti che non avevano trovato riscontro nell'emissione delle relative fatture esibite dalla società e nella contabilità reperita, per un importo pari ad euro 11.844,00 Esaminata la documentazione prodotta l'Ufficio riconosceva come giustificati i movimenti del 25/05/2015, del 26/06/2018, del 22/10/2018 e del 21/12/2018, di tal ché rimaneva in contestazione l'importo di euro 5.112,00. Veniva quindi notificato l'avviso di accertamento de quo con il quale l'Ufficio riprendeva a tassazione l'importo di euro 36.512,23 come ricavi registrati e non dichiarati ed euro 5.112,00 come versamenti non giustificati, nonché costi per euro 13.589,00 ai fini IRES e per euro 6.812,00 ai fini IRAP. Contestualmente veniva emesso anche l'avviso di accertamento TY7031T00588-2024, con il quale l'Ufficio riprendeva a tassazione anche le ritenute non effettuate dalla società ricorrente - a ristretta base partecipativa - sui maggiori redditi da capitale percepiti dai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, di importo pari ad euro 7.289,00 corrispondente al 26 % del reddito di impresa accertato pari ad euro 28.035,00 .
Chiedeva per i motivi esposti in comparsa il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 18.11.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato, come precisato anche in ricorso, che la società ha prestato acquiescenza alla pretesa impositiva, con riferimento ai maggiori ricavi registrati in contabilità ma non dichiarati per euro
36.512,23 e ai movimenti in accredito del 09/01/2018 (euro 1.000) e del 12/03/2018 (euro 200), per un totale di ricavi accertati pari euro 37.712,23, nonché alle sanzioni che risultano già definite ai sensi dell'art. 17 del
D.lgs. 472/1997 e che il ricorso riguarda soprattutto il mancato riconoscimento della produzione documentale presentata per giustificare dei versamenti in contanti.
Invero osserva questa Corte che le deduzioni dell'Agenzia appaiono fondate atteso che i due versamenti in contanti del 20/02/2018 non sembrano giustificati in quanto le fatture indicate dalla parte risultano emesse un anno prima dell'asserito pagamento e dato che il versamento sarebbe cumulativo (trattasi di diversi accrediti da ricondurre a due fatture), con conseguente impossibilità di riscontrare la coincidenza degli importi..
Osserva questa Corte d'altronde che alcuna documentazione valida è stata prodotta in atti per avvalorare la versione fornita, con la conseguenza che il relativo ricorso va rigettato.
In considerazione dell'acquiescenza parziale da parte della società all'avviso notificato, giusti motivi ricorrono per compensare le spese .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Siracusa, 18.11.2025
Il Presidente Relatore
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 669/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00586 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00586 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 16.4.2025 la Ricorrente_1 srl impugnava l'accertamento n.TY7031T00586/2024, nella parte relativa a imposte e interessi, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa a titolo di IRES,
IRAP, oltre sanzioni, interessi e oneri accessori per l'anno d'imposta 2018 precisando che, in accoglimento parziale delle controdeduzioni depositate, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato l'avviso insistendo sul recupero a tassazione di maggiori ricavi per € 5.112,00 e costi non riconosciuti per € 6.055,00 ai fini IRES ed € 5.488,05 ai fini IRAP. Premetteva la ricorrente che il ricorso veniva proposto solo avverso le maggiori imposte determinate, e i correlati interessi, avendo parte ricorrente già definito l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
Precisava che i maggiori ricavi determinati dall'Ufficio, derivavano da versamenti non ritenuti giustificati dall'Ufficio per € 3.912,00 ma che gli stessi erano stati già esposti nelle fatture attive n. 3/2017 e n. 4/2017 incluse per competenza nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2017. Le fatture attive n. 3/2017
e n. 4/2017 erano state esposte nella dichiarazione dell'anno d'imposta 2017 (per competenza) e incassate nell'anno 2018, mentre sarebbero rimasti non associati i versamenti del 09.01.2018 e del 12.03.2018 per un totale di € 1.200 euro (finanziamento soci di € 200 e di € 1.000). Chiedeva pertanto l'annuallemto dell'avviso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando il ricorso e precisando che in data 19/09/2022 la Guardia di Finanza – Tenenza di Lentini emetteva un processo verbale di constatazione all'esito di un'attività di indagine che aveva rilevato, per l'anno di imposta 2018, l'omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette, nonché l'effettuazione di movimenti in contanti che non avevano trovato riscontro nell'emissione delle relative fatture esibite dalla società e nella contabilità reperita, per un importo pari ad euro 11.844,00 Esaminata la documentazione prodotta l'Ufficio riconosceva come giustificati i movimenti del 25/05/2015, del 26/06/2018, del 22/10/2018 e del 21/12/2018, di tal ché rimaneva in contestazione l'importo di euro 5.112,00. Veniva quindi notificato l'avviso di accertamento de quo con il quale l'Ufficio riprendeva a tassazione l'importo di euro 36.512,23 come ricavi registrati e non dichiarati ed euro 5.112,00 come versamenti non giustificati, nonché costi per euro 13.589,00 ai fini IRES e per euro 6.812,00 ai fini IRAP. Contestualmente veniva emesso anche l'avviso di accertamento TY7031T00588-2024, con il quale l'Ufficio riprendeva a tassazione anche le ritenute non effettuate dalla società ricorrente - a ristretta base partecipativa - sui maggiori redditi da capitale percepiti dai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, di importo pari ad euro 7.289,00 corrispondente al 26 % del reddito di impresa accertato pari ad euro 28.035,00 .
Chiedeva per i motivi esposti in comparsa il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 18.11.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato, come precisato anche in ricorso, che la società ha prestato acquiescenza alla pretesa impositiva, con riferimento ai maggiori ricavi registrati in contabilità ma non dichiarati per euro
36.512,23 e ai movimenti in accredito del 09/01/2018 (euro 1.000) e del 12/03/2018 (euro 200), per un totale di ricavi accertati pari euro 37.712,23, nonché alle sanzioni che risultano già definite ai sensi dell'art. 17 del
D.lgs. 472/1997 e che il ricorso riguarda soprattutto il mancato riconoscimento della produzione documentale presentata per giustificare dei versamenti in contanti.
Invero osserva questa Corte che le deduzioni dell'Agenzia appaiono fondate atteso che i due versamenti in contanti del 20/02/2018 non sembrano giustificati in quanto le fatture indicate dalla parte risultano emesse un anno prima dell'asserito pagamento e dato che il versamento sarebbe cumulativo (trattasi di diversi accrediti da ricondurre a due fatture), con conseguente impossibilità di riscontrare la coincidenza degli importi..
Osserva questa Corte d'altronde che alcuna documentazione valida è stata prodotta in atti per avvalorare la versione fornita, con la conseguenza che il relativo ricorso va rigettato.
In considerazione dell'acquiescenza parziale da parte della società all'avviso notificato, giusti motivi ricorrono per compensare le spese .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Siracusa, 18.11.2025
Il Presidente Relatore
(dott. Adriana Puglisi)