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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1427/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6364/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo,17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240038231954000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente insiste in atti e chiede la compensazione delle spese.
ADER insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 26/06/2024 ed inviato il 17.07.2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 S.p.a. con sede in Catania, Indirizzo_1, in persona del Suo presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Nominativo_1, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti di Regione Sicilia – Assessorato dell'Economia-Dipartimento Finanze
e Credito e di Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento n.
29320240038231954000, notificata a mezzo PEC il 30.04.2024, con la quale veniva intimato alla Ricorrente_1
S.p.a. il pagamento della complessiva somma di € 47.758,95 per i ruoli emessi dalla Regione Sicilia
Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito per l'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2021.
Sostiene che la cartella impugnata deve ritenersi illegittima poiché per i veicoli dettagliatamente indicati nella suddetta cartella la Ricorrente_1 s.p.a., quale concessionaria, ha beneficiato dell'interruzione del pagamento di cui all'art. 5 del Decreto legge del 30/12/1982 - N. 953 ed ha regolarmente corrisposto il diritto fisso, come si evince dagli elenchi che all'uopo si depositano.
Chiede di annullare la cartella di pagamento n. 29320240038231954000 relativamente ai ruoli emessi dalla
Regione Sicilia- Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito per la tassa automobilistica
2021 relativa ai veicoli indicati nella cartella medesima.
Con vittoria di spese e compensi.
Con atto depositato in data 21/10/2024 l'ADER si costituisce in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare il ricorso. Con vittoria di spese e compensi.
L'Assessorato della Regione Sicilia con atto depositato in data 13/01/2026 si costituisce in giudizio e deduce che per i veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa 4, targa5, targa,6 targa 7, Targa 8, Targa 9 il contenzioso è stato annullato e pertanto per tali veicoli chiede di dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere;
per i restanti veicoli vengono confermate le pretese tributarie e quindi per essi chiede il rigetto del ricorso. Chiede di condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del giorno 30 gennaio 2026 viene trattata la controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
Parte ricorrente insiste in atti e chiede la compensazione delle spese.
ADER insiste in atti. Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente ha impugnato la sopra indicata cartella di pagamento di € 47.758,95 per l'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2021.
Preliminarmente il Collegio ritiene doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente ai veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa 4, targa5, targa,6 targa 7, Targa 8, Targa 9 per i quali la resistente Regione Siciliana ha proceduto all'annullamento dei relativi contenziosi, come dichiarato nelle controdeduzioni.
Per i veicoli targati targhe, Targhe ,
Targhe, targhe ,
Targhe , targhe è emersa sia la mancata che la tardiva comunicazione della presa in carico (art. 5 c.
44 e c. 45 L. 53/83) e quindi non sussistono i presupposti idonei a far transitare una istanza di sospensione concessionario anche nel caso di tardivo inserimento.
Quindi per tali veicoli resta confermata la pretesa tributaria.
Per i veicoli targati Targa 10 (erroneamente indicato dalla resistente Regione Siciliana) come
Targhe
Targhe ,
Targhe ,
TargheT, la richiesta di esenzione non è valida in quanto risulta presentata dal ricorrente nel mese di pagamento o successivamente e quindi è intervenuta a bollo scaduto.
Tale circostanza non consente l'entrata in sospensione di imposta per l'anno richiesto perché per essere efficace la richiesta deve essere presentata in vigenza di bollo pagato.
In conseguenza, la sospensione del pagamento non può essere riconosciuta neanche per detti veicoli, rimanendo quindi ferma la pretesa di cui alla cartella impugnata.
Per il veicolo targato Targa 11 il ricorso deve essere rigettato poiché si tratta di veicolo di prima immatricolazione, sicché la tassa è dovuta dal concessionario.
Rileva il Collegio che la parte ricorrente non ha in alcun modo replicato né ha prodotto specifica documentazione per contestare le osservazioni e confutare le specifiche circostanze indicate dalla resistente
Regione Siciliana.
In definitiva, per una parte dei veicoli, sopra indicati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
per i rimanenti veicoli, stante la infondatezza delle censure avanzate dalla Società ricorrente, il ricorso deve essere rigettato e deve essere confermata la cartella di pagamento impugnata.
Con la compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio ed alla luce di una valutazione complessiva della fattispecie.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. VII – dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente ai veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa 4, targa5, targa,6 targa 7, Targa 8, Targa 9; rigetta per il resto il ricorso. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2026. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6364/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo,17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240038231954000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente insiste in atti e chiede la compensazione delle spese.
ADER insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 26/06/2024 ed inviato il 17.07.2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 S.p.a. con sede in Catania, Indirizzo_1, in persona del Suo presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Nominativo_1, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti di Regione Sicilia – Assessorato dell'Economia-Dipartimento Finanze
e Credito e di Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento n.
29320240038231954000, notificata a mezzo PEC il 30.04.2024, con la quale veniva intimato alla Ricorrente_1
S.p.a. il pagamento della complessiva somma di € 47.758,95 per i ruoli emessi dalla Regione Sicilia
Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito per l'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2021.
Sostiene che la cartella impugnata deve ritenersi illegittima poiché per i veicoli dettagliatamente indicati nella suddetta cartella la Ricorrente_1 s.p.a., quale concessionaria, ha beneficiato dell'interruzione del pagamento di cui all'art. 5 del Decreto legge del 30/12/1982 - N. 953 ed ha regolarmente corrisposto il diritto fisso, come si evince dagli elenchi che all'uopo si depositano.
Chiede di annullare la cartella di pagamento n. 29320240038231954000 relativamente ai ruoli emessi dalla
Regione Sicilia- Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito per la tassa automobilistica
2021 relativa ai veicoli indicati nella cartella medesima.
Con vittoria di spese e compensi.
Con atto depositato in data 21/10/2024 l'ADER si costituisce in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare il ricorso. Con vittoria di spese e compensi.
L'Assessorato della Regione Sicilia con atto depositato in data 13/01/2026 si costituisce in giudizio e deduce che per i veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa 4, targa5, targa,6 targa 7, Targa 8, Targa 9 il contenzioso è stato annullato e pertanto per tali veicoli chiede di dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere;
per i restanti veicoli vengono confermate le pretese tributarie e quindi per essi chiede il rigetto del ricorso. Chiede di condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del giorno 30 gennaio 2026 viene trattata la controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
Parte ricorrente insiste in atti e chiede la compensazione delle spese.
ADER insiste in atti. Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente ha impugnato la sopra indicata cartella di pagamento di € 47.758,95 per l'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2021.
Preliminarmente il Collegio ritiene doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente ai veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa 4, targa5, targa,6 targa 7, Targa 8, Targa 9 per i quali la resistente Regione Siciliana ha proceduto all'annullamento dei relativi contenziosi, come dichiarato nelle controdeduzioni.
Per i veicoli targati targhe, Targhe ,
Targhe, targhe ,
Targhe , targhe è emersa sia la mancata che la tardiva comunicazione della presa in carico (art. 5 c.
44 e c. 45 L. 53/83) e quindi non sussistono i presupposti idonei a far transitare una istanza di sospensione concessionario anche nel caso di tardivo inserimento.
Quindi per tali veicoli resta confermata la pretesa tributaria.
Per i veicoli targati Targa 10 (erroneamente indicato dalla resistente Regione Siciliana) come
Targhe
Targhe ,
Targhe ,
TargheT, la richiesta di esenzione non è valida in quanto risulta presentata dal ricorrente nel mese di pagamento o successivamente e quindi è intervenuta a bollo scaduto.
Tale circostanza non consente l'entrata in sospensione di imposta per l'anno richiesto perché per essere efficace la richiesta deve essere presentata in vigenza di bollo pagato.
In conseguenza, la sospensione del pagamento non può essere riconosciuta neanche per detti veicoli, rimanendo quindi ferma la pretesa di cui alla cartella impugnata.
Per il veicolo targato Targa 11 il ricorso deve essere rigettato poiché si tratta di veicolo di prima immatricolazione, sicché la tassa è dovuta dal concessionario.
Rileva il Collegio che la parte ricorrente non ha in alcun modo replicato né ha prodotto specifica documentazione per contestare le osservazioni e confutare le specifiche circostanze indicate dalla resistente
Regione Siciliana.
In definitiva, per una parte dei veicoli, sopra indicati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
per i rimanenti veicoli, stante la infondatezza delle censure avanzate dalla Società ricorrente, il ricorso deve essere rigettato e deve essere confermata la cartella di pagamento impugnata.
Con la compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio ed alla luce di una valutazione complessiva della fattispecie.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. VII – dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente ai veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa 4, targa5, targa,6 targa 7, Targa 8, Targa 9; rigetta per il resto il ricorso. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2026. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo