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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2024, n. 17179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17179 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Tomaso Epidendio, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che - con eccezione dell'addebito provvisorio di cui al capo 6) - ha confermato l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17179 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 28/02/2024 nei confronti di SA GI per i delitti di cui all'art. 416 bis commi 1, 2,4 e 6 cod. pen. - per aver fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, promuovendone, organizzandone e dirigendone le attività illecite e, in particolare, per aver diretto e organizzato la famiglia mafiosa di Resuttana ricompresa nell'omonimo mandamento mafioso, assumendone la reggenza;
per svariati delitti di estorsione consumata o tentata, pluriaggravata in concorso, individuati quali reati-scopo dell'associazione e, infine, per il delitto di cui all'art. 75 comma 2 D. Lgs. n. 159 del 2011, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di Cosa Nostra, con le ulteriori contestazioni della recidiva specifica e reiterata e della delinquenza abituale. 1.Per tramite dei difensori abilitati, il ricorso è affidato a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1.1.11 primo motivo ha denunciato vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all'inserimento dell'indagato nella compagine mafiosa e al ruolo "dinamico e funzionale" da lui rivestito, illogicamente desunto dalla condanna già riportata per il reato di associazione di tipo mafioso ed individuato in elementi in realtà vaghi e non conducenti, tratti dalle informative di p.g., come la conoscenza dei confini territoriali della famiglia di Resuttana, gli incontri con altri appartenenti a Cosa Nostra, le disposizioni impartite ad altri, la commissione dei reati-scopo, la cognizione del rapporto familiare tra NO BE e il collaboratore di giustizia NO SC, l'iniziativa di rintracciare AL in vista di un incontro con il capoclan GE, le direttive date al fratello per recuperare un credito vantato da una insegnante di Carini. Lo stesso Tribunale avrebbe escluso che SA fosse un "uomo d'onore", in contrasto con il ruolo partecipativo e di vertice nell'organizzazione pure attribuitogli, quest'ultimo - peraltro - insussistente alla luce di una corretta interpretazione delle intercettazioni telefoniche e della formulazione del capo d'incolpazione, che assegnerebbe al ricorrente lo stesso ruolo apicale di GE SA, circostanza inammissibile nelle famiglie mafiose. 1.2..11 secondo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione con riferimento al compendio indiziario fondante la configurabilità, anche in relazione all'elemento soggettivo, dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen., dal momento che l'ordinanza tribunalizia, da un lato, avrebbe escluso la ricorrenza di elementi sufficienti a comprovare che l'articolazione territoriale di riferimento avesse finanziato rilevanti imprese economiche coi proventi delle attività illecite;
dall'altro, avrebbe illogicamente confermato l'ordinanza genetica sul presupposto inaccettabile del fatto notorio, svalutato anche dalla recente giurisprudenza. 1.3.11 terzo motivo ha lamentato violazione di legge in riferimento alla ritenuta aggravante, anche per ciò che concerne l'elemento soggettivo, della disponibilità di armi, affermata nuovamente sulla scorta di argomenti presuntivi ed apodittici. 1.4W quarto motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo delle incolpazioni di estorsione aggravata contestate ai capi 9) e 10), illogicamente 2 riferite a soggetto passivo non identificato e sulla base di una sola captazione ambientale, in assenza di altri riscontri investigativi. 1.5.11 quinto motivo si è soffermato sui vizi di violazione di legge penale e di motivazione in relazione al quadro indiziario del capo 14) - tentata estorsione aggravata in danno degli occupanti dell'immobile di proprietà del notaio Tripodo - poiché il Tribunale avrebbe omesso di motivare il diniego della prospettata riqualificazione del reato in quello di tentata violenza privata, in assenza della prova di un vantaggio patrimoniale perseguito e in presenza del solo obbiettivo di indurre i IV a riconsegnare l'immobile abusivamente occupato. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è aspecifico, perché meramente riproduttivo di censure già partitamente ed accuratamente vagliate dall'ordinanza impugnata, con le cui argomentazioni esso omette di confrontarsi compiutamente, e manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo del principio di diritto radicato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna" (sez.6, n. 3508 del 24/10/2019, Annmendola, Rv. 278221). Indiscussa l'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", del resto non contestata dalle ragioni del ricorso - il Tribunale di Palermo ha elencato, con proposizioni accurate e indubbiamente dotate di plausibilità logica, i plurimi elementi che dimostrano l'intraneità del SA e la veste organizzativa da lui assunta nel sodalizio criminale, desunti dalla pregressa condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. proprio in quanto appartenente all'articolazione della famiglia di Resuttana;
dalla sua ascesa nella compagine criminale con l'incarico di "alter ego" di GE SA una volta arrestato quest'ultimo; dal consolidamento, da parte sua, dei compiti "operativi e di coordinamento" dopo la scarcerazione, sia pure in posizione subordinata rispetto a quella di GE SA;
la realizzazione di condotte sintomatiche della persistenza dell'adesione al vincolo associativo, come le numerose interazioni con soggetti appartenenti a Cosa Nostra, le intimidazioni nei confronti di NO SC, gli indicatori provenienti dalle direttive impartite ad altri sodali, e - di particolare incidenza probatoria - l'accertata partecipazione ai delitti estorsivi, 3 consumati o tentati, espressione tipica delle modalità mafiose, di cui ai capi 8) in danno di IO PP - nemmeno oggetto dei motivi di ricorso - e di cui ai capi 9), 10) e 14). L'ordinanza ha ripercorso i contenuti, inequivoci ed estremamente significativi, del materiale probatorio proveniente dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, illustrative dell'acquisito potere di "autorizzare", nel territorio del mandamento di Resuttana, l'esercizio di attività commerciali, di curare la dazione del "pizzo" all'uno o all'altro esattore, di organizzare un incontro di vertice tra i capi delle cosche di Resuttana e S.Lorenzo, poi effettivamente tenutosi, della padronanza dell'area geografica di riferimento dell'articolazione mafiosa, dell'assunzione di prerogative organizzative nei rapporti con i componenti di altre famiglie mafiose e nello svolgimento di attività volte ad assicurare protezione a terzi, come nel caso delle conversazioni con LL IN e il fratello LO, da lui incaricato di recuperare un credito vantato da una donna di Carini. Anche la conversazione intercorsa tra GE SA e lo stesso SA, di cui si dà conto a pag. 16 e segg. dell'ordinanza impugnata, conferma - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel motivo di ricorso - il ruolo direzionale concretamente acquisito dal ricorrente nell'ambito della consorteria, perché al di là dell'investitura formale quale "uomo d'onore", pacificamente non indispensabile ai fini che ne occupano (sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, Di Marco, Rv. 269207), le parole di GE espressamente gli riconoscono prerogative e svariati compiti di responsabilità, sia pure sotto l'egida del capo di mandamento ("Però è responsabile di certe situazioni, ne ha a che fare lui"), in armonia con le dichiarazioni a suo tempo rese dal collaboratore di giustizia AS EL, citate a pag.11; sicchè può senz'altro affermarsi che la centralità dell'inserimento organico del SA nell'articolazione della famiglia di Resuttana, pienamente compatibile con la pur predominante figura della reggenza del mandamento, officiata dal GE, si conformi ai requisiti dell'effettività e dell'esteriorizzazione pretesi dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. 1, n. 26268 del 10/06/2021, Melodia e altri, non mass., citata nel ricorso). E' parimenti del tutto evidente, in tale corposo e variegato contesto, che il provvedimento impugnato si sia ampiamente attenuto, secondo direttrici quasi scolastiche, all'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "integra il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (sez.5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Le censure mosse con il ricorso si rivelano, sul punto, assertive, semplicemente contestative e orientate a parcellizzare indebitamente il complesso dei dati probatori, nell'incapacità di destrutturarne unitarietà e convergente solidità dimostrativa. 4 2.11 secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono nel complesso infondati. A riguardo della circostanza aggravante relativa alla finalità di reimpiego dei profitti dei delitti per finanziare attività economiche, di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. proc. pen., il collegio ritiene di aderire all'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura" (sez.2, n.17366 del 21/12/2022, Renna, Rv. 284489; sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv.279508; sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). Il venir meno della circostanza aggravante de qua non produrrebbe risultato utile per l'indagato nella prospettiva de libertate percorsa con il ricorso per cassazione, anche e a fortiori per quanto si osserverà sulla sussistenza della circostanza aggravante della connotazione armata dell'associazione di tipo mafioso. Sotto tale profilo, la ragione d'impugnazione deve essere giudicata inammissibile per carenza di interesse. La ravvisabilità dell'aggravante della disponibilità delle armi da parte delle associazioni mafiose storiche - e di "Cosa nostra" in particolare - può ben fondarsi sugli elementi di conoscenza tratti dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, dep. 2000, D'Ambrogio, Rv. 216149 - 01). Si ribadisce, infatti, che il ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche e dei fatti di criminalità di stampo mafioso, è consentito al giudice, che deve tener conto delle acquisizioni storico-sociologiche, sia pure con prudente apprezzamento e rispetto del dovere di motivazione;
tali indicatori si rivelano utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori quando ne sia stata vagliata l'effettiva idoneità ad assurgere ad attendibili massime di esperienza (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 2008, Addante, Rv. 238838, Sez. 1, n. 84 del 5\01\1999, Cabib, rv. 212579). Tale circostanza aggravante possiede natura oggettiva (sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, CA e altri, Rv. 268677; sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258956). La natura oggettiva delle circostanze aggravanti comporta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59 c.p., comma 2 cod. pen., che esse siano valutabili a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che essi ne siano stati a conoscenza , ovvero le abbiano ignorate per colpa o per errore determinato da colpa. Il provvedimento impugnato, con enunciati logici e pertinenti al caso d'interesse, ha richiamato gli elementi in virtù dei quali il fenomeno malavitoso monitorato dalle indagini presentasse i tranquillanti connotati della normale operatività della mafia "storica" di Cosa Nostra ed in forza dei quali il SA, per la molteplicità degli indizi messi in rilievo, anche a riguardo dei fatti estorsivi i cui elementi costitutivi esigono il ricorso a violenze o minacce, e per il ruolo di 5 vertice concretamente assunto, non potesse ignorarne modalità operative e disponibilità di armamenti. 3.11 quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Una volta delineati gli elementi costitutivi del reato di estorsione sulla scorta del materiale gravemente indiziario posto a base dell'emissione della misura coercitiva, è irrilevante la puntuale identificazione del soggetto passivo (sez.2, n. 37794 del 12/06/2019, Venia, Rv. 277707), tanto più che si versa in una fase di fluidità e sviluppo degli accertamenti investigativi. L'ordinanza impugnata ha peraltro dato appagante risalto ai passaggi delle conversazioni intercettate, da cui traspare, in modo intellegibile ed esauriente, il compimento delle operazioni estorsive consumate dall'indagato, in concorso con Messina Michelangelo, in danno dei due imprenditori (pagg.29-33 ord. impugnata). 4.Anche il quinto motivo è travolto dal giudizio di manifesta infondatezza, dal momento che l'iniziativa del prevenuto in concorso con altri, volta, con minacce, a costringere i IV a liberare l'immobile di proprietà del notaio Tripodo si è rivelata funzionale all'ottenimento di un profitto di natura patrimoniale, rappresentato dalla immediata disponibilità di un bene di significativo valore economico, che, secondo le prospettive del mandante, avrebbe dovuto essere reinvestito sul mercato (pag. 39 ord. impugnata) e, nelle intenzioni del gruppo di malavitosi, avrebbe dovuto essere oggetto di lavori di ristrutturazione a loro volta redditizi per la consorteria mafiosa (pag. 40); al perseguimento di tale obbiettivo era speculare la causazione di un danno agli occupanti dell'immobile, privati dell'abitazione e dell'aspettativa di una procedura di rilascio eseguita secondo i crismi di legge. 5.AI rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 28/02/2024 Il consiliere estensore Il Presidente
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Tomaso Epidendio, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che - con eccezione dell'addebito provvisorio di cui al capo 6) - ha confermato l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17179 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 28/02/2024 nei confronti di SA GI per i delitti di cui all'art. 416 bis commi 1, 2,4 e 6 cod. pen. - per aver fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, promuovendone, organizzandone e dirigendone le attività illecite e, in particolare, per aver diretto e organizzato la famiglia mafiosa di Resuttana ricompresa nell'omonimo mandamento mafioso, assumendone la reggenza;
per svariati delitti di estorsione consumata o tentata, pluriaggravata in concorso, individuati quali reati-scopo dell'associazione e, infine, per il delitto di cui all'art. 75 comma 2 D. Lgs. n. 159 del 2011, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di Cosa Nostra, con le ulteriori contestazioni della recidiva specifica e reiterata e della delinquenza abituale. 1.Per tramite dei difensori abilitati, il ricorso è affidato a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1.1.11 primo motivo ha denunciato vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all'inserimento dell'indagato nella compagine mafiosa e al ruolo "dinamico e funzionale" da lui rivestito, illogicamente desunto dalla condanna già riportata per il reato di associazione di tipo mafioso ed individuato in elementi in realtà vaghi e non conducenti, tratti dalle informative di p.g., come la conoscenza dei confini territoriali della famiglia di Resuttana, gli incontri con altri appartenenti a Cosa Nostra, le disposizioni impartite ad altri, la commissione dei reati-scopo, la cognizione del rapporto familiare tra NO BE e il collaboratore di giustizia NO SC, l'iniziativa di rintracciare AL in vista di un incontro con il capoclan GE, le direttive date al fratello per recuperare un credito vantato da una insegnante di Carini. Lo stesso Tribunale avrebbe escluso che SA fosse un "uomo d'onore", in contrasto con il ruolo partecipativo e di vertice nell'organizzazione pure attribuitogli, quest'ultimo - peraltro - insussistente alla luce di una corretta interpretazione delle intercettazioni telefoniche e della formulazione del capo d'incolpazione, che assegnerebbe al ricorrente lo stesso ruolo apicale di GE SA, circostanza inammissibile nelle famiglie mafiose. 1.2..11 secondo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione con riferimento al compendio indiziario fondante la configurabilità, anche in relazione all'elemento soggettivo, dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen., dal momento che l'ordinanza tribunalizia, da un lato, avrebbe escluso la ricorrenza di elementi sufficienti a comprovare che l'articolazione territoriale di riferimento avesse finanziato rilevanti imprese economiche coi proventi delle attività illecite;
dall'altro, avrebbe illogicamente confermato l'ordinanza genetica sul presupposto inaccettabile del fatto notorio, svalutato anche dalla recente giurisprudenza. 1.3.11 terzo motivo ha lamentato violazione di legge in riferimento alla ritenuta aggravante, anche per ciò che concerne l'elemento soggettivo, della disponibilità di armi, affermata nuovamente sulla scorta di argomenti presuntivi ed apodittici. 1.4W quarto motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo delle incolpazioni di estorsione aggravata contestate ai capi 9) e 10), illogicamente 2 riferite a soggetto passivo non identificato e sulla base di una sola captazione ambientale, in assenza di altri riscontri investigativi. 1.5.11 quinto motivo si è soffermato sui vizi di violazione di legge penale e di motivazione in relazione al quadro indiziario del capo 14) - tentata estorsione aggravata in danno degli occupanti dell'immobile di proprietà del notaio Tripodo - poiché il Tribunale avrebbe omesso di motivare il diniego della prospettata riqualificazione del reato in quello di tentata violenza privata, in assenza della prova di un vantaggio patrimoniale perseguito e in presenza del solo obbiettivo di indurre i IV a riconsegnare l'immobile abusivamente occupato. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è aspecifico, perché meramente riproduttivo di censure già partitamente ed accuratamente vagliate dall'ordinanza impugnata, con le cui argomentazioni esso omette di confrontarsi compiutamente, e manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo del principio di diritto radicato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna" (sez.6, n. 3508 del 24/10/2019, Annmendola, Rv. 278221). Indiscussa l'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", del resto non contestata dalle ragioni del ricorso - il Tribunale di Palermo ha elencato, con proposizioni accurate e indubbiamente dotate di plausibilità logica, i plurimi elementi che dimostrano l'intraneità del SA e la veste organizzativa da lui assunta nel sodalizio criminale, desunti dalla pregressa condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. proprio in quanto appartenente all'articolazione della famiglia di Resuttana;
dalla sua ascesa nella compagine criminale con l'incarico di "alter ego" di GE SA una volta arrestato quest'ultimo; dal consolidamento, da parte sua, dei compiti "operativi e di coordinamento" dopo la scarcerazione, sia pure in posizione subordinata rispetto a quella di GE SA;
la realizzazione di condotte sintomatiche della persistenza dell'adesione al vincolo associativo, come le numerose interazioni con soggetti appartenenti a Cosa Nostra, le intimidazioni nei confronti di NO SC, gli indicatori provenienti dalle direttive impartite ad altri sodali, e - di particolare incidenza probatoria - l'accertata partecipazione ai delitti estorsivi, 3 consumati o tentati, espressione tipica delle modalità mafiose, di cui ai capi 8) in danno di IO PP - nemmeno oggetto dei motivi di ricorso - e di cui ai capi 9), 10) e 14). L'ordinanza ha ripercorso i contenuti, inequivoci ed estremamente significativi, del materiale probatorio proveniente dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, illustrative dell'acquisito potere di "autorizzare", nel territorio del mandamento di Resuttana, l'esercizio di attività commerciali, di curare la dazione del "pizzo" all'uno o all'altro esattore, di organizzare un incontro di vertice tra i capi delle cosche di Resuttana e S.Lorenzo, poi effettivamente tenutosi, della padronanza dell'area geografica di riferimento dell'articolazione mafiosa, dell'assunzione di prerogative organizzative nei rapporti con i componenti di altre famiglie mafiose e nello svolgimento di attività volte ad assicurare protezione a terzi, come nel caso delle conversazioni con LL IN e il fratello LO, da lui incaricato di recuperare un credito vantato da una donna di Carini. Anche la conversazione intercorsa tra GE SA e lo stesso SA, di cui si dà conto a pag. 16 e segg. dell'ordinanza impugnata, conferma - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel motivo di ricorso - il ruolo direzionale concretamente acquisito dal ricorrente nell'ambito della consorteria, perché al di là dell'investitura formale quale "uomo d'onore", pacificamente non indispensabile ai fini che ne occupano (sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, Di Marco, Rv. 269207), le parole di GE espressamente gli riconoscono prerogative e svariati compiti di responsabilità, sia pure sotto l'egida del capo di mandamento ("Però è responsabile di certe situazioni, ne ha a che fare lui"), in armonia con le dichiarazioni a suo tempo rese dal collaboratore di giustizia AS EL, citate a pag.11; sicchè può senz'altro affermarsi che la centralità dell'inserimento organico del SA nell'articolazione della famiglia di Resuttana, pienamente compatibile con la pur predominante figura della reggenza del mandamento, officiata dal GE, si conformi ai requisiti dell'effettività e dell'esteriorizzazione pretesi dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. 1, n. 26268 del 10/06/2021, Melodia e altri, non mass., citata nel ricorso). E' parimenti del tutto evidente, in tale corposo e variegato contesto, che il provvedimento impugnato si sia ampiamente attenuto, secondo direttrici quasi scolastiche, all'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "integra il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (sez.5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Le censure mosse con il ricorso si rivelano, sul punto, assertive, semplicemente contestative e orientate a parcellizzare indebitamente il complesso dei dati probatori, nell'incapacità di destrutturarne unitarietà e convergente solidità dimostrativa. 4 2.11 secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono nel complesso infondati. A riguardo della circostanza aggravante relativa alla finalità di reimpiego dei profitti dei delitti per finanziare attività economiche, di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. proc. pen., il collegio ritiene di aderire all'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura" (sez.2, n.17366 del 21/12/2022, Renna, Rv. 284489; sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv.279508; sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). Il venir meno della circostanza aggravante de qua non produrrebbe risultato utile per l'indagato nella prospettiva de libertate percorsa con il ricorso per cassazione, anche e a fortiori per quanto si osserverà sulla sussistenza della circostanza aggravante della connotazione armata dell'associazione di tipo mafioso. Sotto tale profilo, la ragione d'impugnazione deve essere giudicata inammissibile per carenza di interesse. La ravvisabilità dell'aggravante della disponibilità delle armi da parte delle associazioni mafiose storiche - e di "Cosa nostra" in particolare - può ben fondarsi sugli elementi di conoscenza tratti dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, dep. 2000, D'Ambrogio, Rv. 216149 - 01). Si ribadisce, infatti, che il ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche e dei fatti di criminalità di stampo mafioso, è consentito al giudice, che deve tener conto delle acquisizioni storico-sociologiche, sia pure con prudente apprezzamento e rispetto del dovere di motivazione;
tali indicatori si rivelano utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori quando ne sia stata vagliata l'effettiva idoneità ad assurgere ad attendibili massime di esperienza (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 2008, Addante, Rv. 238838, Sez. 1, n. 84 del 5\01\1999, Cabib, rv. 212579). Tale circostanza aggravante possiede natura oggettiva (sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, CA e altri, Rv. 268677; sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258956). La natura oggettiva delle circostanze aggravanti comporta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59 c.p., comma 2 cod. pen., che esse siano valutabili a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che essi ne siano stati a conoscenza , ovvero le abbiano ignorate per colpa o per errore determinato da colpa. Il provvedimento impugnato, con enunciati logici e pertinenti al caso d'interesse, ha richiamato gli elementi in virtù dei quali il fenomeno malavitoso monitorato dalle indagini presentasse i tranquillanti connotati della normale operatività della mafia "storica" di Cosa Nostra ed in forza dei quali il SA, per la molteplicità degli indizi messi in rilievo, anche a riguardo dei fatti estorsivi i cui elementi costitutivi esigono il ricorso a violenze o minacce, e per il ruolo di 5 vertice concretamente assunto, non potesse ignorarne modalità operative e disponibilità di armamenti. 3.11 quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Una volta delineati gli elementi costitutivi del reato di estorsione sulla scorta del materiale gravemente indiziario posto a base dell'emissione della misura coercitiva, è irrilevante la puntuale identificazione del soggetto passivo (sez.2, n. 37794 del 12/06/2019, Venia, Rv. 277707), tanto più che si versa in una fase di fluidità e sviluppo degli accertamenti investigativi. L'ordinanza impugnata ha peraltro dato appagante risalto ai passaggi delle conversazioni intercettate, da cui traspare, in modo intellegibile ed esauriente, il compimento delle operazioni estorsive consumate dall'indagato, in concorso con Messina Michelangelo, in danno dei due imprenditori (pagg.29-33 ord. impugnata). 4.Anche il quinto motivo è travolto dal giudizio di manifesta infondatezza, dal momento che l'iniziativa del prevenuto in concorso con altri, volta, con minacce, a costringere i IV a liberare l'immobile di proprietà del notaio Tripodo si è rivelata funzionale all'ottenimento di un profitto di natura patrimoniale, rappresentato dalla immediata disponibilità di un bene di significativo valore economico, che, secondo le prospettive del mandante, avrebbe dovuto essere reinvestito sul mercato (pag. 39 ord. impugnata) e, nelle intenzioni del gruppo di malavitosi, avrebbe dovuto essere oggetto di lavori di ristrutturazione a loro volta redditizi per la consorteria mafiosa (pag. 40); al perseguimento di tale obbiettivo era speculare la causazione di un danno agli occupanti dell'immobile, privati dell'abitazione e dell'aspettativa di una procedura di rilascio eseguita secondo i crismi di legge. 5.AI rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 28/02/2024 Il consiliere estensore Il Presidente