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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2540/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Nicola La Strada - Casa Comunale 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220036997576000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220036997576000 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso in appello Ricorrente_1, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, appellava, limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese la sentenza n. 222/2/2024 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di TA, sezione II, con cui veniva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 20220036997576000, notificata in data
03/03/2023, avente ad oggetto imposta TARES per l'anno 2013 di Euro 799,00 e imposta TARI per l'anno
2014 di Euro 652,00 richieste dal Comune di San Nicola la Strada.
Contestava il ricorrente nel ricorso di primo grado: la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti presupposti limitatamente alla TARI per l'anno 2014; l'esistenza di un giudicato favorevole sull'avviso di accertamento dell'imposta TARES per l'anno 2013; la mancata indicazione della modalità di calcolo degli aggi ed interessi.
Nel giudizio di primo grado non si era costituita parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione che veniva dichiarata contumace. Con la sentenza n. 222/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
TA accoglieva il ricorso così statuendo per le spese di giudizio per cui è impugnazione: “la circostanza che ER non è l'ente titolare del credito giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.”.
Con appello limitato alla sola parte relativa alla compensazione delle spese di giudizio impugna la sentenza di primo grado Ricorrente_1 per la genericità della motivazione da intendersi come del tutto apparente, la sua contraddittorietà e chiede che venga riformata nella parte relativa alla statuizione sulla compensazione delle spese. Si è regolarmente costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate
Riscossione che con appello incidentale ed articolate controdeduzioni ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado, rilevando il difetto del contradditorio procedimentale e la conseguente nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 546/92, considerata la mancata prova della regolarità delle notifiche.
Con sentenza n. 5345/24 la Corte di Giustizia di secondo grado di Napoli annullava la sentenza di primo grado, rilevando che nel primo grado era stata dichiarata la contumacia di Agenzia delle Entrate
Riscossione, rimarcando come parte appellante in sede di giudizio di primo grado non ha depositato le relate di notifica in modalità telematica, affermando così la nullità della sentenza di primo grado stante il difetto del contraddittorio ed ai sensi dell'art. 59 c. lettera b) del D.Lgs.546/92, rinviando al Giudice di primo grado Corte di Giustizia Tributaria di TA.
Perfezionato il contraddittorio, con atto dep. in data 2.9.25 il concessionario chiedeva chiamarsi in causa l'ente creditore Comune di San Nicola, integrazione del contraddittorio che veniva disposta ed ottemperata dal concessionario.
L'ente locale non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve evidenziarsi che il ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento cui si riferisce la cartella di pagamento 02820220036997576000 per TARES 2013 e TARI 2014
Con riferimento all'avviso di accertamento TARI 2014, non risulta in atti prova di regolare notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata.
Circa invece l'avviso di accertamento TARES 2013, con sentenza Corte Giustizia primo grado di TA n.
78/10/2021, udienza del 30/11/2020, depositata in data 13/01/2021 resa definitiva, in data 13/07/2021 lo stesso risulta annullato.
In ragione di quanto esposto, quindi, l'impugnata cartella è meritevole di annullamento, con condanna del resistente Comune di San Nicola La Strada al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della riferibilità del motivo di accoglimento della domanda alla mancata produzione documentale da parte del resistente ente locale, compensandosi le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di TA, sez. IV, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna il Comune di San Nicola La Strada al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente – con attribuzione in favore del dott. Difensore_1 - liquidate in € 1100,00 per onorari, oltre accessori di legge ed € 30,00 per spese, compensandosi le spese tra le altre parti.
Così deciso in TA il 16.1.26
Il Giudice
dott. Andrea Ferraiuolo
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2540/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Nicola La Strada - Casa Comunale 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220036997576000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220036997576000 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso in appello Ricorrente_1, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, appellava, limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese la sentenza n. 222/2/2024 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di TA, sezione II, con cui veniva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 20220036997576000, notificata in data
03/03/2023, avente ad oggetto imposta TARES per l'anno 2013 di Euro 799,00 e imposta TARI per l'anno
2014 di Euro 652,00 richieste dal Comune di San Nicola la Strada.
Contestava il ricorrente nel ricorso di primo grado: la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti presupposti limitatamente alla TARI per l'anno 2014; l'esistenza di un giudicato favorevole sull'avviso di accertamento dell'imposta TARES per l'anno 2013; la mancata indicazione della modalità di calcolo degli aggi ed interessi.
Nel giudizio di primo grado non si era costituita parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione che veniva dichiarata contumace. Con la sentenza n. 222/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
TA accoglieva il ricorso così statuendo per le spese di giudizio per cui è impugnazione: “la circostanza che ER non è l'ente titolare del credito giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.”.
Con appello limitato alla sola parte relativa alla compensazione delle spese di giudizio impugna la sentenza di primo grado Ricorrente_1 per la genericità della motivazione da intendersi come del tutto apparente, la sua contraddittorietà e chiede che venga riformata nella parte relativa alla statuizione sulla compensazione delle spese. Si è regolarmente costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate
Riscossione che con appello incidentale ed articolate controdeduzioni ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado, rilevando il difetto del contradditorio procedimentale e la conseguente nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 546/92, considerata la mancata prova della regolarità delle notifiche.
Con sentenza n. 5345/24 la Corte di Giustizia di secondo grado di Napoli annullava la sentenza di primo grado, rilevando che nel primo grado era stata dichiarata la contumacia di Agenzia delle Entrate
Riscossione, rimarcando come parte appellante in sede di giudizio di primo grado non ha depositato le relate di notifica in modalità telematica, affermando così la nullità della sentenza di primo grado stante il difetto del contraddittorio ed ai sensi dell'art. 59 c. lettera b) del D.Lgs.546/92, rinviando al Giudice di primo grado Corte di Giustizia Tributaria di TA.
Perfezionato il contraddittorio, con atto dep. in data 2.9.25 il concessionario chiedeva chiamarsi in causa l'ente creditore Comune di San Nicola, integrazione del contraddittorio che veniva disposta ed ottemperata dal concessionario.
L'ente locale non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve evidenziarsi che il ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento cui si riferisce la cartella di pagamento 02820220036997576000 per TARES 2013 e TARI 2014
Con riferimento all'avviso di accertamento TARI 2014, non risulta in atti prova di regolare notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata.
Circa invece l'avviso di accertamento TARES 2013, con sentenza Corte Giustizia primo grado di TA n.
78/10/2021, udienza del 30/11/2020, depositata in data 13/01/2021 resa definitiva, in data 13/07/2021 lo stesso risulta annullato.
In ragione di quanto esposto, quindi, l'impugnata cartella è meritevole di annullamento, con condanna del resistente Comune di San Nicola La Strada al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della riferibilità del motivo di accoglimento della domanda alla mancata produzione documentale da parte del resistente ente locale, compensandosi le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di TA, sez. IV, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna il Comune di San Nicola La Strada al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente – con attribuzione in favore del dott. Difensore_1 - liquidate in € 1100,00 per onorari, oltre accessori di legge ed € 30,00 per spese, compensandosi le spese tra le altre parti.
Così deciso in TA il 16.1.26
Il Giudice
dott. Andrea Ferraiuolo